Ai dipendenti della Polizia di Stato non si applica l’art. 55 comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui prescrive l’obbligo della comunicazione per iscritto al dipendente dell’addebito disciplinare entro il termine massimo di venti giorni dalla conoscenza del fatto

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 19 giugno 2018, n. 3741.

La massima estrapolata:

Ai dipendenti della Polizia di Stato non si applica l’art. 55 comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui prescrive l’obbligo della comunicazione per iscritto al dipendente dell’addebito disciplinare entro il termine massimo di venti giorni dalla conoscenza del fatto, atteso che il procedimento disciplinare nei loro riguardi rimane regolato dal d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, da valersi quale la fonte normativa delle procedure preordinate all’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza.

Sentenza 19 giugno 2018, n. 3741

Data udienza 15 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8967 del 2012, proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
contro
Ro. An. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Ba., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Ga. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE II n. 00743/2012, resa tra le parti, concernente il decreto di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ro. An. Ma.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Ma. Pi. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Liguria (R.G. n. 632/2006) Ro. An. Ma., agente scelto della Polizia di Stato, impugnava il decreto avente ad oggetto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due mesi, comminata per un episodio avvenuto durante il turno di vigilanza presso il locale adibito a centralino ingresso del Commissariato. Lo stesso, infatti, veniva sorpreso in abiti civili anziché indossare la prescritta uniforme; si notava altresì il particolare disordine dell’ambiente di servizio, mentre all’interno di un altro ufficio veniva rinvenuta incustodita la pistola dello stesso.
2. Il Tribunale, con sentenza n. 743/2012 depositata in data 24 maggio 2012, accoglieva il ricorso, ritenendolo fondato nella parte in cui lamentava la tardività della contestazione degli addebiti in quanto avvenuta dopo 20 giorni dalla conoscenza del fatto.
3. Con ricorso in appello il Ministero dell’Interno ha chiesto l’annullamento della pronuncia, lamentando l’erronea applicazione al caso di specie di un termine previsto esclusivamente per la rilevazione delle infrazioni disciplinari commesse dagli impiegati civili dello Stato.
3.1. Si è costituito in giudizio Ro. An. Ma., chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo i seguenti motivi di ricorso di primo grado assorbiti o non esaminati:
I) violazione dell’art. 21 u.c. del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737;
II) violazione o falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. In subordine: invalidità derivata dall’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 13, 19 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 per violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.;
III) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del medesimo d.P.R. 737/1981.
3.2. L’appellato ha altresì depositato in data 10 aprile 2014 memoria con cui ha sostenuto che l’appello del Ministero debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto nelle more l’agente è stato “dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dall’1.1.2016”.
4. All’udienza del 15 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
5. In via preliminare, il Collegio esclude sussistano nella specie i presupposti per la declaratoria dell’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse.
L’intervenuta dispensa dell’agente dal servizio, in assenza di ulteriori informazioni circa la definitività di tale provvedimento e di manifestazioni di disinteresse alla prosecuzione dell’appello da parte del Ministero, non può infatti essere ritenuta di per sé sufficiente a tal fine.
6. Con l’unico motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado ove, ritenendo tardiva la contestazione degli addebiti in quanto avvenuta dopo venti giorni dalla conoscenza del fatto, avrebbe ritenuto applicabile al caso di specie un termine asseritamente previsto solo per la rilevazione delle infrazioni disciplinari commesse dagli impiegati civili dello Stato.
6.1. La censura è fondata.
6.2. Il Collegio richiama, al riguardo, il costante orientamento giurisprudenziale, al quale intende aderire, secondo cui “ai dipendenti della Polizia di Stato non si applica l’art. 55 comma 2, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 nella parte in cui prescrive l’obbligo della comunicazione per iscritto al dipendente dell’addebito disciplinare entro il termine massimo di venti giorni dalla conoscenza del fatto atteso che il procedimento disciplinare nei loro riguardi rimane regolato dal d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, da valersi quale la fonte normativa delle procedure preordinate all’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza” (Cons. Stato, sez. III, 2 febbraio 2015, n. 485).
6.3. Di conseguenza, ai fini dell’individuazione del termine entro cui contestare l’addebito:
a) considerato che per i procedimenti finalizzati all’applicazione delle sanzioni disciplinari al personale dell’amministrazione di pubblica sicurezza, non è previsto alcun termine perentorio per la contestazione degli addebiti (art. 12 d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737) (Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2863);
b) occorre fare riferimento alla regola generale, espressa dall’art. 103 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in base alla quale l’Amministrazione deve procedere a un’istruttoria in tempi ragionevoli e, una volta acquisita la conoscenza qualificata, deve procedere subito alla contestazione, sicché, nel rispetto dei principi enucleati dell’ordinamento, il procedimento disciplinare deve essere sempre avviato a ridosso dell’acquisizione della notizia configurabile come illecito disciplinare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2017, n. 6171).
6.4. Con riferimento al caso di specie, pertanto, deve essere riconosciuto il carattere della sufficiente tempestività della contestazione, in quanto i fatti ritenuti illeciti avvenivano in data 19 aprile 2005 e la relativa contestazione veniva effettuata appena un mese dopo, con nota del Commissario capo dell’Ufficio Prevenzione generale della Questura di Genova in data 19 maggio 2005.
Il tempo trascorso tra i due eventi, ad ogni modo da ritenersi breve, appare peraltro giustificato dalla gravità dei fatti, dalla necessità degli opportuni approfondimenti istruttori e, nel complesso, dallo svolgimento effettivo dell’iter della procedura disciplinare.
7. Attesa la fondatezza della censura e, per l’effetto, la necessità di riforma della pronuncia di primo grado sul punto, il Collegio deve quindi procedere all’esame dei motivi di ricorso di primo grado riproposti dalla parte appellata in questa sede, i quali, per tali motivi, devono essere considerati procedibili.
8. Al riguardo, con un primo motivo si sostiene l’illegittimità del decreto impugnato perché notificato all’interessato (27 aprile 2006) oltre il termine di dieci giorni dalla sua data (27 marzo 2006), in violazione di quanto disposto dall’art. 21 u.c. del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.
8.1. Il motivo non è fondato.
8.2. L’art. 21 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, rubricato “Deliberazione del consiglio di disciplina”, prevede, all’ultimo comma, che “il decreto deve essere comunicato all’interessato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall’art. 104 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”.
8.3. Ciò nonostante, il Collegio, aderendo alla giurisprudenza consolidata, riconosce carattere ordinatorio e non perentorio al termine di dieci giorni per la comunicazione del decreto del Capo della Polizia; il cui superamento non esplica alcun effetto invalidante la sanzione disciplinare, anche alla luce del noto principio in base al quale asseriti vizi afferenti agli adempimenti di comunicazione dell’atto amministrativo non esplicano effetto viziante del provvedimento di cui è data partecipazione all’interessato.
Si ritiene, infatti, che “nell’ambito del procedimento disciplinare, sono perentori i soli termini posti a garanzia dei diritti di difesa dell’inquisito, quali quelli inerenti alla presentazione delle giustificazioni, alla presa visione degli atti dell’inchiesta, al preavviso di convocazione avanti alla Commissione di disciplina. I restanti termini assolvono funzione ordinatoria quanto alle cadenze temporali del procedimento e la loro inosservanza non esplica effetto invalidante dell’atto che irroga la sanzione disciplinare” (Cons. Stato, sez. VI, 04 luglio 2011, n. 3963).
9. Con ulteriore motivo il Sig. Ma. deduce il difetto di motivazione, non essendo state specificate le ragioni per cui il comportamento tenuto sarebbe non conforme al decoro delle funzioni, ed il travisamento dei fatti, non integrando i fatti contestati alcuna fattispecie suscettibile di rilievo disciplinare e non costituendo gli stessi reiterazione di condotte passate. Ne deriverebbe, pertanto, l’illegittimità del decreto impugnato per violazione o falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 ovvero, in subordine, per invalidità derivata dall’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 13, 19 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 per violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. A norma dell’art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, la sospensione dal servizio, consistente nell’allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, può essere inflitta nei casi tassativi enucleati nei numeri da 2 a 10 del terzo comma, nonché nell’ipotesi residuale annoverata al numero 1, ossia per il caso di “mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali”.
9.3. Alla luce degli elementi acquisiti nel giudizio, il Collegio rileva la sussistenza dei predetti requisiti integranti la fattispecie di cui al detto numero 1, invero:
a) i fatti per i quali il ricorrente in primo grado è stato sanzionato sono indici di scarsa diligenza professionale, per mancata esecuzione del servizio a cui era stato preposto con la prescritta uniforme, per violazione dell’obbligo di custodia dell’arma assegnata in dotazione in personale, la quale, durante l’esecuzione del servizio, deve essere sempre portata al seguito, e per il generale disordine (pentolini e vettovaglie) riscontrato nei locali dove prestava servizio;
b) non si ritengono sufficientemente dimostrate ed attendibili le giustificazioni addotte dal ricorrente;
c) tali condotte, complessivamente considerate, presentano il carattere della particolare gravità;
d) sussistono numerosi precedenti disciplinari a carico del Sig. Ma. atti ad integrare il requisito della reiterazione o abitualità nella commissione di illeciti;
e) la motivazione recata dall’Amministrazione nel provvedimento, sebbene succinta, facendo riferimento ai fatti contestati, al giudizio complessivo dei rapporti informativi ed ai numerosi precedenti disciplinari, non può dirsi carente.
9.3. Non si ravvisano, infine, i presupposti per l’invocata illegittimità derivata del decreto, peraltro non essendo stata sollevata specifica questione di legittimità al riguardo.
10. Con l’ultimo motivo di ricorso si sostiene l’erroneità della valutazione del Ministero nel considerare il comportamento del ricorrente alla stregua di una grave negligenza, dovendo al contrario essere qualificato come lieve negligenza sanzionabile con il mero richiamo scritto di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 737/1981.
10.1. Anche tale motivo non è fondato, ravvisandosi come detto il carattere della gravità nelle condotte oggetto di contestazione e non risultando affetta da irragionevolezza, incongruità o arbitrarietà la valutazione effettuata dall’Amministrazione.
11. Alla luce delle esposte considerazioni ed in ragione della infondatezza delle censure di legittimità del decreto impugnato, l’appello deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
12. Le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate, attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Gabriele Carlotti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere

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