Non c’è spazio per una integrazione della previsione di cui all’articolo 905 del codice civile con le eventuali e più restrittive previsioni in tema di distanze tra costruzioni

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 11 giugno 2018, n. 15070.

La massima estrapolata:

A differenza dell’articolo 873 del codice civile che è volto a evitare la formazione di intercapedini dannose, e a tutelare gli interessi generali dell’igiene, decoro e sicurezza degli abitanti, consentendo agli enti locali di stabilire distanze maggiori, secondo una valutazione particolare degli interessi collettivi, l’articolo 905 del codice civile è diretto a salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni derivanti dall’apertura di vedute negli edifici vicini e a tutelare interessi esclusivamente privati, per cui non c’è spazio per una integrazione della previsione di cui all’articolo 905 del codice civile con le eventuali e più restrittive previsioni in tema di distanze tra costruzioni.

Sentenza 11 giugno 2018, n. 15070

Data udienza 5 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4927/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 631/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 22/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il PUBBLICO MINISTERO nella persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per la rimessione alle sezioni unite ovvero in subordine per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per le ricorrenti e l’Avvocato (OMISSIS) per la controricorrente.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di S. Teresa di Riva, (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo di essere proprietaria di un fabbricato per civile abitazione in (OMISSIS), posto a confine con il fabbricato delle convenute che, nel realizzare qualche anno addietro la sopraelevazione del loro immobile, avevano aperto una finestra che consentiva un’illegittima ed abusiva servitu’ di veduta sul suo fondo, chiedendone pertanto l’eliminazione.
Le convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, assumendo che tra la veduta ed il fondo dell’attrice vi era una distanza pari a due metri, superiore a quella minima di cui all’articolo 905 c.c..
All’esito dell’istruttoria, subentrato al Pretore il Tribunale di Messina quale giudice unico, questi con sentenza n. 525 del 23 gennaio 2003, accoglieva la domanda attorea, condannando le convenute all’eliminazione della servitu’ di veduta mediante la costruzione sul confine di un muretto pieno per tutta l’altezza del terzo piano.
A seguito di appello proposto da (OMISSIS) oltre che dagli eredi della defunta (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gli ultimi due quali eredi a loro volta della defunta (OMISSIS), figlia di (OMISSIS), la Corte d’Appello di Messina con la sentenza n. 631 del 22 dicembre 2011 rigettava l’appello, condannando gli appellati anche al rimborso delle spese del grado.
Disattesa l’eccezione di tardivita’ dell’appello, in relazione al primo motivo di appello, con il quale si evidenziava che risultava rispettata la distanza di metri due tra la veduta ed il fondo attoreo, sul presupposto altresi’ dell’inapplicabilita’ delle disposizioni di cui al PRG del Comune di Furci Siculo, risalendo la realizzazione della finestra ad una data anteriore all’entrata in vigore dello strumento urbanistico, la Corte distrettuale riteneva condivisibile l’assunto del giudice di prime cure, a sua volta conformatosi alla valutazione del CTU, il quale aveva sostenuto che la finestra era stata realizzata in epoca successiva al 1980, allorquando era entrato in vigore il PRG.
A tal fine la presentazione della domanda di sanatoria solo nel 1985 deponeva per una costruzione avvenuta in epoca anteriore, come peraltro confermato dalla diversa consistenza dei materiali costruttivi del fabbricato delle originarie parti convenute. Inoltre se la data dell’opera risaliva agli inizi degli anni ÃÆ’¢â‚¬ÃâEuro¹Ã…”70, come invece sostenuto dagli appellanti, non si sarebbe compresa la ragione per la quale si era atteso solo il 1985 per avanzare istanza di condono, non avvalendosi delle precedenti previsioni normative di analogo tenore.
Inoltre, anche le deposizioni dei testi addotti da parte attrice confortavano l’avvenuta costruzione della sopraelevazione nel 1980, prevalendo tali deposizioni su quelle dei testi invece addotti dalle convenute.
Ne derivava pertanto l’applicabilita’ delle previsioni del PRG che prevedono una distanza di 5 metri dal confine in caso di pareti finestrate, che non risulta essere rispettata dalla finestra delle convenute.
Quanto alla deduzione di parte appellante, di cui al secondo e terzo motivo di appello, secondo cui la servitu’ de qua sarebbe stata esercitata gia’ in precedenza da un sovrastante terrazzo munito di parapetto, e per un tempo utile ad usucapire il relativo diritto, la sentenza, ritenuta ammissibile la deduzione sub specie di eccezione riconvenzionale, liberamente proponibile anche in grado di appello, trattandosi di procedimento sottoposto alle norme processuali vigenti in data anteriore al 30 aprile 1995, la riteneva tuttavia priva di fondamento in quanto alla luce di quanto anche emergeva dalle foto in atti, la concreta struttura del muretto preesistente non consentiva una comoda possibilita’ di affaccio, attesa l’altezza dello stesso, dovendosi escludere quindi che fossero possibili l’inspectio e la prospectio, mancando quindi i requisiti per l’acquisto per usucapione della servitu’ di veduta.
Era infine disatteso anche l’ultimo motivo di appello concernente le spese del giudizio di primo grado, ritenendosi quindi necessario porre a carico degli appellanti anche le spese del giudizio di appello.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultima quale erede di (OMISSIS) deceduta nelle more del giudizio, sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso (OMISSIS).
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa sede. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 905 ed 873 c.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si deduce che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto violate le norme in tema di distanze delle vedute, sulla base dell’applicazione delle previsioni di cui al locale strumento urbanistico, che, nella parte in cui prevede il distacco di dieci metri tra edifici e di cinque metri dal confine, in caso di pareti finestrate, fa chiaramente riferimento alla diversa ipotesi di rispetto delle distanze tra costruzioni.
Nella fattispecie, invece, come si evince chiaramente dal tenore della domanda introduttiva, l’attrice aveva lamentato l’illegittima creazione di una servitu’ di veduta a seguito della collocazione di una finestra nella sopraelevazione realizzata dalle convenute, ponendo quindi a fondamento della pretesa il mancato rispetto delle distanze di cui all’articolo 905 c.c., e non anche di quanto invece prescritto dall’articolo 873 c.c..
Deve pertanto escludersi che il regolamento locale possa integrare la disciplina in materia di distanze tra costruzioni trattandosi di discipline giuridiche autonome che fondano la proposizione di domande a loro volta distinte.
Il secondo motivo lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui e’ stata disposta la sola realizzazione di un muro al fine di impedire l’esercizio della veduta trascurandosi la contraddittorieta’ intrinseca della domanda attorea.
Infatti, posto che la (OMISSIS) aveva lamentato la sola violazione delle distanze in tema di vedute, in relazione alla quale non sussisteva alcuna illegittimita’, essendo le finestra posta a due metri dal confine, e’ implicito il riconoscimento della legittimita’ della costruzione della sopraelevazione, in quanto altrimenti si sarebbe dedotta anche la violazione dell’articolo 873 c.c..
Si deduce altresi’ che la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che la sopraelevazione fosse avvenuta nel 1980, in epoca successiva all’entrata in vigore del PRG, essendosi valorizzato l’argomento rappresentato dalla mancata presentazione in epoca anteriore della domanda di condono.
La decisione gravata, oltre ad omettere di indicare le norme in base alle quali sarebbe stato possibile avanzare precedentemente istanza di condono, omette di considerare che trattasi di scelta che potrebbe essere stata dettata anche da altre ragioni, quali ad esempio l’indisponibilita’ all’epoca di denaro per farvi fronte. Inoltre, se la costruzione era risalente ad epoca anteriore, non appare comprensibile per quale ragione l’attrice non abbia deciso di agire per la violazione delle distanze di cui all’articolo 873 c.c..
In tal senso il pur evidenziato dubbio circa l’epoca di realizzazione della sopraelevazione, emergente dal complesso delle deposizioni testimoniali, ben poteva essere superato valorizzando tale argomento, invece del tutto pretermesso dai giudici di appello.
Il terzo motivo infine, assume che, quale conseguenza dell’accoglimento dei precedenti motivi, debba rideterminarsi anche la sorte delle spese di lite, ponendole a carico dell’originaria parte attrice.
3. Il primo motivo e’ fondato.
Ed, infatti, va ribadito in tal senso il costante principio di questa Corte per il quale (cfr. da ultimo Cass. n. 10622/2017) la domanda volta a far valere il rispetto delle distanze tra costruzioni e’ domanda affatto diversa da quella invece finalizzata a far valere la violazione della distanza da veduta, essendo la prima diretta ad evitare la formazione di intercapedini dannose (articolo 873 c.c.), l’altra a tutelare il proprietario del bene dall’indiscrezione del vicino (articolo 907 c.c.), con la conseguenza che incorre evidentemente nel vizio di extra petizione l’eventuale sentenza che, a fronte di una domanda che denuncia la violazione delle distanze per le vedute, condanni il convenuto per la violazione dell’articolo 873 c.c. (cosi’ da ultimo Cass. n. 16808/2016).
Nel caso in esame, come si ricava in maniera pacifica sia dal tenore della sentenza gravata che da quello delle difese spese, era stata avanzata da parte dell’attrice solo la domanda volta ad ottenere l’eliminazione dell’illegittima servitu’ di veduta, scaturente dalla avvenuta sopraelevazione del fabbricato delle convenute, senza che pero’ fosse stata avanzata anche domanda finalizzata al rispetto della disciplina in tema di distanze tra costruzioni.
Entrambe le sentenze di merito hanno accolto la domanda attorea, con la condanna delle convenute all’adozione di un accorgimento tecnico finalizzato ad escludere l’esercizio della veduta (elevazione di un muretto pieno per tutta l’altezza del terzo piano oggetto della sopraelevazione) ravvisando l’illegittimita’ della condotta delle odierne ricorrenti, prescindendo dall’applicazione della norma codicistica in tema di distanza per le vedute, ma facendo applicazione della diversa, e ben maggiore distanza, prevista dallo strumento urbanistico locale (PRG del Comune di Furci Siculo) che prevedeva, sebbene con riferimento alle costruzioni, una distanza di cinque metri dal confine.
La valutazione dei giudici di merito e’ stata quindi nel senso che, pur in presenza di una disciplina codicistica che appunto prevede per l’apertura di vedute una distanza di un metro e mezzo dal fondo confinante, la distanza di cui all’articolo 905 c.c., fosse integrata ed ampliata ai sensi della disciplina urbanistica locale dettata in tema di distanze per le costruzioni, nel caso in cui appunto la medesima contenga una specifica previsione in tema di distacco assoluto dal confine.
Con ordinanza interlocutoria del 29/12/2017, la Corte, ravvisando l’esistenza di una questione avente carattere potenzialmente nomofilattico, ha ritenuto di dover rimettere la decisione della controversia, inizialmente devoluta alla trattazione con il rito camerale di cui all’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, alla pubblica udienza, essendosi evidenziato che nella giurisprudenza di questa Sezione si contrapponevano due diversi orientamenti in ordine alla possibilita’ o meno di ritenere integrata la normativa in materia di distanze per le vedute con la disciplina prevista invece in tema di distanze tra costruzioni. Reputa, tuttavia il Collegio, e cio’ in risposta alle sollecitazioni sia del Procuratore Generale che di parte ricorrente, che, sebbene non possa negarsi l’esistenza del segnalato contrasto, trattasi pero’ di contrapposizione tra pronunce della stessa Sezione e relative a materia che risulta rientrare nella esclusiva competenza tabellare della sezione, cosi’ che, pur apparendo necessario addivenire con la presente ad una soluzione del contrasto, non appare opportuno che della questione vengano investite le Sezioni Unite.
Al riguardo si segnala come all’orientamento piu’ risalente nel tempo (cfr. Cass. n. 5518/1998; Cass. n. 741/1988; Cass. n. 6734/1987; Cass. n. 1462/1986) secondo cui la disposizione normativa di cui all’articolo 873 c.c. in tema di distanze tra fabbricati, diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitanti, e tale da consentire anche una piu’ rigorosa valutazione in sede locale, non ha alcuna correlazione con la norma di cui all’articolo 905 c.c. relativa alla distanza delle vedute, volta a salvaguardare il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante la realizzazione e l’uso di un'”opera obbiettivamente destinata a tale scopo”, con la conseguenza che, ove la maggior distanza tra costruzioni imposta dai regolamenti locali non sia riferita, specificamente, anche al confine, ma risulti sancita in via assoluta, indipendentemente dalla dislocazione delle costruzioni nei rispettivi fondi, la distanza delle vedute dal confine deve intendersi regolata, in via esclusiva, dalla norma di cui al citato articolo 905, ossia in misura di un metro e mezzo, di recente si sia affiancato un diverso orientamento che invece propende per l’applicazione anche alle vedute delle maggiori distanze previste agli strumenti urbanistici locali, sebbene a determinate condizioni.
In tal senso Cass. n. 4967/2015 ha affermato che la disciplina delle distanze tra fabbricati, in quanto diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitati, pur dettata in via generale dall’articolo 873 c.c., (che richiede una distanza non minore di tre metri), puo’ essere resa piu’ rigorosa dalle disposizioni dei regolamenti locali, mentre la disciplina della distanza delle vedute dal confine, in quanto finalizzata alla tutela del mero interesse privato alla salvaguardia del fondo vicino dalle indiscrezioni dipendenti dalla loro apertura, trova la sua fonte esclusivamente nell’articolo 905 c.c., (che richiede una distanza di un metro e mezzo), salvo che la maggior distanza delle costruzioni, prevista dai regolamenti locali, sia riferita specificamente al confine, nel qual caso le norme regolamentari regolano anche la distanza delle vedute dal confine.
Reputa pero’ il Collegio che debba darsi continuita’ alla tesi che reputa insuscettibile di estensione alle distanze per le vedute l’eventuale e piu’ rigorosa disciplina prevista per le distanze tra costruzioni (cfr. altresi’ Cass. n. 18595/2012).
In primo luogo si rileva che in realta’ il precedente di questa Corte n. 5551/1998, sebbene la massima, forse per una non perfetta compilazione, possa far trasparire l’affermazione di un principio conforme a quello di cui al precedente del 2015, nella parte in cui si legge che la disciplina di cui all’articolo 873 c.c., come integrata dagli strumenti urbanistici locali, non ha alcuna correlazione con la norma di cui all’articolo 905 c.c., relativa alla distanza delle vedute, volta a salvaguardare il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante la realizzazione e l’uso di un'”opera obbiettivamente destinata a tale scopo”, ma cio’ nell’ipotesi in cui la maggior distanza tra costruzioni imposta dai regolamenti locali non sia riferita, specificamente, anche al confine, ma risulti sancita in via assoluta, indipendentemente dalla dislocazione delle costruzioni nei rispettivi fondi, lasciando intendere quindi che la soluzione dovrebbe essere diversa nel caso in cui la distanza di cui all’articolo 873 c.c., sia dettata in termini assoluti rispetto al confine, in realta’ la lettura della motivazione per esteso di tale precedente evidenzia come la Corte anche in tale circostanza ha inteso ribadire il principio dell’inapplicabilita’ delle distanze di cui all’articolo 873 c.c., alle vedute.
Ed, in questo senso si e’ anche pronunciata Cass. n. 2765/2001, pur richiamata nella decisione del 2015, la quale ha ritenuto che Cass. n. 5518/1998 in realta’ avesse ribadito il principio per il quale una norma che concerne le distanze tra i fabbricati non incide su quelle tra le vedute e il fondo altrui, stante la diversita’ dei presupposti, degli ambiti e degli scopi delle discipline dell’una e dell’altra materia.
E’ verosimile ritenere che la formulazione fuorviante della massima derivi dal passo del precedente del 1998, nel quale si afferma che “In ogni caso, se la maggiore distanza delle costruzioni non sia dai regolamenti locali riferita esclusivamente al confine – il che verrebbe a coinvolgere, ma solo indirettamente e per necessita’ materiale, le vedute che fossero aperte nei fabbricati posti a distanza inferiore a quella prescritta – bensi’, come nella specie, imposta in assoluto, indipendentemente dalla dislocazione delle costruzioni, la distanza delle vedute dal confine deve intendersi regolata esclusivamente dalla norma dell’articolo 905 c.c., e quindi fissata nella misura di un metro e mezzo”, passo che ove invece rettamente inteso ribadisce che la maggiore distanza prevista dallo strumento urbanistico locale per le costruzioni puo’ solo di riflesso ripercuotersi sulle vedute, laddove pero’ la parte interessata agisca invocando il mancato rispetto, in relazione ad una nuova costruzione, del rispetto delle distanze tra costruzioni, ottenendo in tal modo anche l’eliminazione delle vedute eventualmente realizzate nel manufatto illegittimo, ma cio’ in quanto parti integranti di quest’ultimo, ed insuscettibili di poter conservare una loro autonoma disciplina, una volta che sia stata ordinata la regolarizzazione del corpo di fabbrica nel quale sono incluse.
Ben diversa e’ invece la situazione che ricorre nel caso di specie, nel quale, ancorche’ la veduta che si assume essere illegittima sia stata realizzata a seguito di una sopraelevazione, la parte ha inteso denunziare la sola violazione dell’articolo 905 c.c., senza cumulare anche una domanda ai sensi dell’articolo 873 c.c..
Per l’effetto, e ribadendo quanto sopra esposto, e cioe’ che (cfr. ex multis Cass. n. 4401/1997) a differenza dell’articolo 873 c.c., che e’ volto ad evitare la formazione di intercapedini dannose, e a tutelare gli interessi generali dell’igiene, decoro e sicurezza degli abitanti, consentendo agli enti locali di stabilire distanze maggiori, secondo una valutazione particolare degli interessi collettivi, l’articolo 905 c.c., e’ diretto a salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni derivanti dall’apertura di vedute negli edifici vicini ed a tutelare interessi esclusivamente privati, non vi e’ spazio per una integrazione della previsione di cui all’articolo 905 c.c., con le eventuali e piu’ restrittive previsioni in tema di distanze tra costruzioni, deponendo in tal senso anche l’assenza nel testo della norma di un rinvio, che e’ invece contemplato nell’articolo 873 c.c., ad un’integrazione, sebbene in chiave piu’ restrittiva, da parte dei regolamenti locali.
D’altronde la possibilita’ di siffatta integrazione si spiega proprio alla luce della differenza degli interessi a tutela dei quali sono poste le norme, in quanto solo l’esigenza di salvaguardia di interessi generali legittima l’adozione di criteri piu’ prescrizioni rigorose in quanto ritenute funzionali a preservare l’igiene, il decoro e la sicurezza degli abitanti, esigenza che invece non si pone per la tutela di interessi esclusivamente privati e che il legislatore, con una valutazione a monte, ha reputato siano assicurati con il rispetto della distanza dettata dall’articolo 905 c.c..
Ne deriva pertanto che il motivo e’ meritevole di accoglimento, avendo la sentenza gravata ravvisato la violazione della prescrizione di cui all’articolo 905 c.c., non gia’ avuto riguardo al distacco imposto da tale norma, ma reputando invece applicabile la maggiore distanza dettata dallo strumento urbanistico locale ad integrazione della disciplina di cui all’articolo 873.
Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Messina.
4. L’accoglimento del primo motivo implica poi evidentemente l’assorbimento dei restanti motivi.
5. Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina.

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