Il Magistrato, condannato dalla Sezione disciplinare del C.S.M. per gravi e reiterati ritardi, anche ultra annuali, relativi al deposito dei provvedimenti dovuti in relazione all’esercizio delle proprie funzioni di giudice

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 10 settembre 2018, n. 21975.

La massima estrapolata:

Il Magistrato, condannato dalla Sezione disciplinare del C.S.M. per gravi e reiterati ritardi, anche ultra annuali, relativi al deposito dei provvedimenti dovuti in relazione all’esercizio delle proprie funzioni di giudice, ha diritto a una valutazione complessiva e razionale del suo comportamento per verificare se può riscontrarsi una reale violazione del dovere di diligenza e laboriosità. A tal fine è necessario tener in considerazione, oltre ai dettagliati rilievi sull’effettiva entità dei provvedimenti in ritardo, anche la situazione di deficit di organico rispetto a quello preventivato, il criterio organizzativo adottato volto a dare priorità alle urgenze, l’effettiva mole di lavoro svolta, lo smaltimento del contenzioso arretrato incidente sugli indici di produttività e i tempi complessivi di definizione delle controversie e dei procedimenti assegnati.

Sentenza 10 settembre 2018, n. 21974

Data udienza 17 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28434-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 151/2017 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 25/10/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
1. La Sezione disciplinare del C.S.M., con sentenza n. 151/2017 del 18/25 settembre 2017, ha ritenuto responsabile il dott. (OMISSIS) dell’illecito disciplinare di cui al Decreto Legislativo n. 109 del 2006, articolo 1 e articolo 2, comma 1, lettera q), ascrittogli dal P.G. presso la Corte di Cassazione, per avere, nel periodo dal maggio 2010 al maggio 2016, in violazione dei doveri di diligenza e laboriosita’, ritardato in modo reiterato grave e ingiustificato, il compimento degli atti relativi all’esercizio delle proprie funzioni di giudice del Tribunale di Terni. Ha condannato il dott. (OMISSIS) alla sanzione della censura.
2. Nella motivazione della sentenza si ritiene in particolare che l’addebito di gravita’ e reiterazione dei ritardi deve essere riconosciuto sia con riferimento al numero delle contestazioni che con riferimento ai ritardi di grande entita’ verificati. Specificamente per cio’ che concerne il superamento del termine di un anno ritenuto dalla giurisprudenza come la soglia che rende la causa di giustificazione operante solo in presenza di fattori eccezionali non esistenti nel caso in esame.
3. La motivazione ha preso in esame la memoria difensiva del dott. (OMISSIS) il quale ha rilevato a giustificazione dei ritardi contestatigli che erano presenti nel periodo in questione solo due magistrati rispetto ai sette previsti in organico e che, in tale situazione, era stata adottata, previo accordo con il Presidente del Tribunale, la scelta organizzativa di dare priorita’ alla definizione della consistente mole delle urgenze e degli appelli rispetto agli altri procedimenti. A fronte di una enorme mole di lavoro svolto (1.385 sentenze e 1785 ordinanze, oltre a 195 decreti, depositate) nel periodo in questione i ritardi avevano inciso in maniera non significativa riguardando il 5.25 % delle sentenze, il 10% delle ordinanze, il 12% dei decreti. Tuttavia la sezione disciplinare del C.S.M. ha ritenuto che, nonostante l’entita’ del lavoro svolto dal dott. (OMISSIS) e il disagio derivante dalle condizioni di scopertura di organico del Tribunale di Terni, una piu’ accorta organizzazione del lavoro avrebbe potuto consentire un contenimento almeno dei ritardi piu’ gravi in modo da impedire che la lentezza nel deposito dei provvedimenti non raggiungesse livelli evidenti di rilevanza disciplinare. Secondo la Sezione Disciplinare del C.S.M. non risulta che la scelta di privilegiare determinati procedimenti sia stata la causa dei ritardi posto che i ritardi hanno riguardato un elevato numero di procedimenti e il dott. (OMISSIS), che era gia’ stato sanzionato nel 2008 per ritardi, avrebbe dovuto meglio organizzare la gestione del proprio ruolo e la definizione del contenzioso arretrato dando precedenza nel deposito dei provvedimenti a quelli piu’ risalenti nel tempo. Ha ritenuto infine di non poter applicare il Decreto Legislativo n. 109 del 2006, articolo 3 bis non potendo affermare la scarsa rilevanza del fatto in considerazione della effettiva lesione dei beni giuridici presidiati dalla norma disciplinare e specificamente della durata ragionevole del processo.
4. Ricorre per cassazione e deposita memoria difensiva il dott. (OMISSIS).
Rilevato che:
5. Con il primo motivo si deduce la nullita’ della sentenza per omessa pronuncia e mancanza di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e). Il ricorrente lamenta che non siano state affatto prese in esame le censure mosse, nelle due memorie depositate davanti alla Sezione Disciplinare, al capo di incolpazione. Con tali atti difensivi era stato messo in evidenza che la contestazione disciplinare presenta numerosi errori e che, conseguentemente, risulta sovradimensionato il numero e l’entita’ dei ritardi disciplinarmente rilevanti.
6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullita’ del provvedimento impugnato per violazione dell’articolo 429 c.p.p., lettera c), ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c). Erronea applicazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 2, comma 1, lettera q), ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b). Contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti del processo, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e). Il ricorrente censura la decisione impugnato per non aver recepito l’evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all’inclusione della non giustificazione dei ritardi tra i fatti costitutivi dell’illecito disciplinare che, come tali, devono essere provati dall’accusa. La non giustificabilita’ dei ritardi, in base a tale evoluzione giurisprudenziale, non e’ piu’ un elemento esterno alla condotta sanzionata e non consiste piu’ nell’esclusione della inesigibilita’ di una condotta conforme ai tempi di svolgimento della funzione giurisdizionale previsti dal legislatore. Ne’ coincide con l’esclusione di fatti indipendenti dalla volonta’ del magistrato e oggettivamente ostativi al rispetto dei termini. E’ piuttosto un elemento della fattispecie di rilevanza disciplinare e, se pure costituisce un elemento negativo, deve essere valutata e dedotta nel capo di incolpazione a tutela del diritto del magistrato all’osservanza dei principi del giusto processo. Cio’ richiede almeno una indicazione generica delle circostanze che escludono la giustificabilita’ del comportamento contestato. Secondo il ricorrente la decisione impugnata ha ignorato questa elementare garanzia e ha desunto l’ingiustificabilita’ dei ritardi solo dalla loro entita’ e reiterazione. In questo modo la Sezione Disciplinare ha sostanzialmente omesso di esaminare e di attribuire rilevanza alle articolate deduzioni svolte analiticamente, con la memoria difensiva del 7 settembre 2017, che rappresentano, per un verso le gravissime condizioni di scopertura di organico dell’ufficio in cui il ricorrente ha prestato la sua attivita’ giurisdizionale e, per contro, lo straordinario impegno profuso con risultati piu’ che soddisfacenti in tutto il periodo cui si riferisce il capo di incolpazione.
7. Con il terzo motivo si deduce l’erronea applicazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 2, comma 1, lettera q), ai sensi dell’articolo 606, lettera b), c.p.p.Contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti del processo, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e). Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata ha omesso qualsiasi considerazione del contesto organizzativo e lavorativo in cui si e’ trovato ad operare. In particolare e’ stato ignorato il grande contributo fornito dal ricorrente all’obiettivo, realizzato, di eliminare o ridurre il contenzioso arretrato e di abbreviare i tempi di definizione delle controversie, cosi’ come non e’ stato considerato lo scarso peso percentuale dei ritardi rispetto ai provvedimenti depositati tempestivamente. Ne’ la Sezione Disciplinare ha tenuto conto, secondo il ricorrente, dell’abnorme carico di procedimenti che si e’ riversata sul suo ruolo istruttorio, per effetto della scopertura di organico, e che ha costretto a una pianificazione del lavoro sulla base delle urgenze, secondo scelte che sono state concordate con il responsabile dell’ufficio e valutate positivamente in sede di ispezione ministeriale e di parere da parte del Consiglio giudiziario. In quest’ottica doveva essere valutata la scelta di privilegiare la riduzione del tempo complessivo di definizione dei giudizi e la definizione delle cause ultratriennali rispetto al rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti.
8. Con il quarto motivo si deduce l’erronea applicazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 3 bis, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b). Insufficiente motivazione sull’applicazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 3 bis, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e). Il ricorrente censura la decisione impugnata per avere, senza una pertinente motivazione, escluso la non configurabilita’ dell’illecito ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del 2006, articolo 3 bis in quanto il giudizio sulla scarsa rilevanza del fatto e’ stato interamente risolto nel giudizio sulla non giustificabilita’ dei ritardi. In contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’esimente e’ applicabile quando i ritardi gravi e reiterati non abbiano compromesso l’immagine del magistrato nell’ambiente giudiziario o comunque non abbiano fatto venir meno la fiducia e la considerazione delle parti che subiscono o abbiano subito direttamente gli effetti dei ritardi medesimi.
Ritenuto che:
9. Il primo motivo di ricorso e’ fondato perche’ la decisione impugnata non ha preso in esame le deduzioni analiticamente prospettate davanti ad essa con le quali si e’ contestato il numero e l’entita’ dei ritardi disciplinarmente rilevanti indicati dal capo di incolpazione. Si tratta di un profilo rilevante, non solo per la possibilita’ di una restrizione del capo di incolpazione, ma anche per la possibile incidenza sui ritardi ultra-annuali che la motivazione ha indicato come automaticamente esclusi dalla verifica circa l’esistenza di cause giustificative in quanto di per se’ lesivi del diritto delle parti a una ragionevole durata del processo.
10. Gli ulteriori tre motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta inter-connessione fattuale, logica e giuridica – sono fondati per le seguenti ragioni. E’ condivisibile l’argomento difensivo del ricorrente secondo cui la valutazione dell’incolpazione compiuta dalla Sezione Disciplinare si e’ incentrata sui due presupposti della gravita’ e reiterazione dei ritardi, svalutando, invece, la disamina dell’altro elemento costitutivo dell’illecito disciplinare e cioe’ la assenza di cause giustificative, e, nello stesso tempo, assorbendo il giudizio sulla rilevanza del fatto contestato nella ritenuta non giustificabilita’ dei ritardi dipendente quest’ultima, a sua volta, dalla loro entita’ e reiterazione.
11. Il risultato e’ una valutazione non complessiva e razionale della condotta del ricorrente il quale, nel corso del giudizio disciplinare, ha evidenziato con le sue difese scritte, e gli ampi riferimenti statistici che vi ha inserito, l’entita’ del lavoro svolto nel periodo in contestazione, il criterio organizzativo cui e’ stato orientato, in armonia con l’orientamento del capo dell’ufficio, il suo lavoro, l’effetto dell’attivita’ giurisdizionale svolta sul contenzioso arretrato, e quindi sugli indici di produttivita’, nonche’ sui tempi di definizione delle controversie e dei procedimenti assegnati.
12. Di fronte a queste deduzioni e difese era quindi necessaria una valutazione complessiva del lavoro svolto dal ricorrente perche’ un giudizio positivo sul risultato globale dell’attivita’ svolta, in termini di riduzione dell’arretrato e dei tempi di durata delle controversie e dei procedimenti, non puo’ non essere rilevante ai fini della qualificazione o meno dei ritardi come giustificati o come scarsamente rilevanti a fronte di un riscontro specifico e positivo dell’impegno lavorativo profuso, dell’incidenza percentuale dei ritardi sui provvedimenti depositati e del complessivo miglioramento del servizio giustizia offerto ai cittadini dal magistrato. Una tale valutazione risulta del tutto carente nella motivazione della decisione impugnata.
13. Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Sezione Disciplinare del C.S.M.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *