Corte di cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 maggio 2018, n. 20833.
Le massime estrapolate:
In tema di calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante dell’innocenza della persona accusata e’ esclusa solo quando la supposta illiceita’ del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serieta’ e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacita’ di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza.
Ai fini del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, non essendo nel “possesso” dei detenuti, ai quali non compete alcuno “ius excludendi alios”, tali ambienti trovandosi nella piena e completa disponibilita’ dell’amministrazione penitenziaria, che ne puo’ fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d’istituto
Sentenza 10 maggio 2018, n. 20833
Data udienza 29 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. MOGINI Stefano – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/05/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MOGINI STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. VIOLA ALFREDO POMPEO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di LANCIANO difensore di fiducia il quale insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per mezzo del difensore di fiducia avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila in data 18/5/2016 che ha confermato quella di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Lanciano il 3/10/2013, con la quale e’ stato condannato per i reati di cui agli articoli 368 e 341 bis c.p., a lui ascritti ai capi A e B dell’imputazione.
2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Violazione dell’articolo 368 c.p., e vizi di motivazione in punto di ritenuta sua responsabilita’ penale per il reato di calunnia di cui al capo A, atteso che la Corte territoriale ha ignorato il tenore delle deposizioni (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), dalle quali e’ possibile desumere che il (OMISSIS) aveva molteplici ragioni per ritenere che lo strappo e la sottrazione dei fogli del suo quaderno fossero imputabili al Sovrintendente (OMISSIS), se non come autore materiale, almeno come mandante e/o istigatore morale, con conseguente venir meno dell’elemento soggettivo del delitto di calunnia. E’ del tutto mancato l’accertamento dell’innocenza del (OMISSIS) rispetto al denunciato furto, presupposto necessario del delitto di calunnia contestato in questa sede.
2.2. Motivazione apparente in ordine al reato di oltraggio a pubblico ufficiale ascritto al ricorrente al capo B, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell’offesa al prestigio del Sovrintendente (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ inammissibile, poiche’ entrambi i motivi rappresentano la mera reiterazione di generiche doglianze di merito alle quali la sentenza impugnata ha offerto, con motivazione puntuale e immune da vizi logici e giuridici, congrua risposta (pp. 4-5).
3.1. In vero, la Corte territoriale, con riferimento al primo motivo di ricorso, ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale, in tema di calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante dell’innocenza della persona accusata e’ esclusa solo quando la supposta illiceita’ del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serieta’ e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacita’ di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254), rilevando che nel caso di specie l’ingiustificata, perentoria e assolutamente non verificata asserzione, contenuta nella denuncia querela sporta contro il Vice Sovrintendente (OMISSIS), che questi si era reso responsabile, nel corso di una perquisizione delle celle, di numerosi reati, tra i quali il furto di un quaderno, esula da qualunque inferenza soggettiva e vale ad integrare il dolo del reato di calunnia.
3.2. Allo stesso modo, in relazione al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha correttamente affermato, in applicazione della pertinente giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, non essendo nel “possesso” dei detenuti, ai quali non compete alcuno “ius excludendi alios”, tali ambienti trovandosi nella piena e completa disponibilita’ dell’amministrazione penitenziaria, che ne puo’ fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d’istituto (Sez. 7, Ordinanza n. 21506 del 16/03/2017, Roman, Rv. 269781) e che nel caso di specie le frasi proferite dal ricorrente all’indirizzo del Vice-Sovrintendente (OMISSIS) e contestate al capo B devono all’evidenza ritenersi offensive dell’onore e del prestigio del pubblico ufficiale.
4. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Leave a Reply