La responsabilita’ del datore di lavoro di cui all’articolo 2087 c.c. e’ di natura contrattuale.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 10 maggio 2018, n. 11327.

La massima estrapolata

La responsabilita’ del datore di lavoro di cui all’articolo 2087 c.c. e’ di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attivita’ lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocivita’ dell’ambiente di lavoro, nonche’ il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.

Sentenza 10 maggio 2018, n. 11327

Data udienza 17 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15894-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 73/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 18/04/2016 R.G.N. 582/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2018 dal Consigliere Dott. MARCHESE GABRIELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 14.9.2015 (nr. 115 del 2015) dichiarava la legittimita’ del licenziamento, intimato il 15.10.2009, per superamento del periodo di comporto.
Interposto appello dal lavoratore, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 18.4.2016 (nr. 73 del 2016) respingeva il gravame, confermando la decisione di primo grado.
Per quanto qui rileva, la Corte distrettuale osservava che (OMISSIS) aveva superato il periodo di comporto previsto dal CCNL di settore, dovendosi, a tal fine, considerare anche i giorni di assenza relativi all’infortunio sul lavoro del (OMISSIS), in difetto, in relazione allo stesso, di una responsabilita’ datoriale, ai sensi dell’articolo 2087 c.c..
La Corte territoriale accertava che il lavoratore si era infortunato per essere “scivolato mentre deambulava per entrare nel bagno” e “senza che l’infortunato avesse indicato insidie o difetti di manutenzione del pavimento”; escludeva, pertanto, che l’evento di danno fosse da porre in correlazione causale con la condotta omissiva dedotta dal (OMISSIS); in particolare non lo era con il difetto di vigilanza che il lavoratore imputava alla societa’ per avergli consentito di utilizzare il bagno dei normodotati; cio’ perche’ non era stato allegato alcun collegamento tra la caduta a terra e l’assenza, nel servizio utilizzato, dei dispositivi a tutela dei disabili.
I giudici di merito escludevano, altresi’, di poter configurare una responsabilita’ ex articolo 2087 c.c., per il fatto che la postazione lavorativa fosse posta ad una distanza tale da non rendere agevolmente accessibile il bagno destinato ai disabili; anche in relazione a tale profilo, giudicavano che la caduta non era da porre in collegamento causale con la distanza coperta. Avverso detta sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito, con controricorso, la societa’ (OMISSIS) SPA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2087 c.c. e del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
Parte ricorrente critica la statuizione della Corte di Appello di Ancona per non essersi uniformata ai principi di questa Corte in punto di interpretazione dell’articolo 2087 c.c.; in particolare, per aver disatteso il principio secondo cui e’ ravvisabile la colpa datoriale, anche in presenza di un’omissione di controllo, da parte del datore di lavoro, del rispetto della normativa antinfortunistica da parte del dipendente.
Il motivo e’ infondato.
Osserva la Corte che la censura non si confronta con il decisum nel senso che non coglie esattamente gli snodi fondamentali del percorso argomentativo dei giudici di merito.
Nella sentenza impugnata non si rinvengono affermazioni contrarie alla regola di diritto -che va in questa sede confermata- per cui il datore di lavoro deve operare “un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette” (Cass. pen. nr. 39888 del 2008, richiamata in ricorso), avendo, piuttosto, il giudice del merito affermato l’insussistenza del nesso causale tra la condotta datoriale, asseritamente omessa, e la verificazione del danno.
Va, infatti, rammentato che, ai fini della responsabilita’ ex articolo 2087 c.c., occorre distinguere “il piano dell’accertamento del rapporto di causalita’ da quello di accertamento della colpa” (cfr, in motivazione, Cass. nr. 29435 del 2017).
Il primo (id est il piano di accertamento del nesso di causalita’), nelle condotte omissive, ha come parametro di riferimento la condotta doverosa omessa e la verifica di idoneita’ della stessa, secondo un giudizio ipotetico, ad evitare l’evento.
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha escluso che la condotta denunciata come omessa (e consistita: 1) nella omessa vigilanza che il lavoratore disabile utilizzasse i servizi a lui destinati; 2) nella omessa predisposizione di un servizio per i disabili ad una minore distanza rispetto alla postazione lavorativa) avrebbe potuto evitare l’evento, perche’ non in rapporto di causalita’ con lo stesso.
Il lavoratore, per come riportato nella gravata sentenza, e’, infatti, “scivolato mentre deambulava per entrare nel bagno” e non, dunque, a cagione dell’impiego del servizio destinato ai lavoratori normodotati ovvero in ragione della distanza intercorrente tra il servizio destinato ai disabili e la concreta postazione lavorativa.
L’accertamento di fatto, in tale senso compiuto dai giudici di merito, non e’ stato censurato in questa sede.
Ne consegue che, rispetto alla operata ricostruzione, e’ corretta l’affermazione, in diritto, per cui il lavoratore avrebbe dovuto allegare -e quindi provare – “insidie o difetti di manutenzione del pavimento”.
La decisione si e’, infatti, uniformata al costante orientamento di questa Corte per cui “la responsabilita’ del datore di lavoro di cui all’articolo 2087 c.c. e’ di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attivita’ lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocivita’ dell’ambiente di lavoro, nonche’ il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo” (ex plurimis, Cass. nr.14865 del 2017; Cass. nr. 2038 del 2013; Cass. nr. 3788 del 2009).
La fattispecie all’esame di questa Corte, nella pronuncia in ultimo citata (Cass. nr. 3788 del 2009), riguardava una lavoratrice, dipendente di (OMISSIS) spa, con mansioni di sportellista, che, nello scendere dallo sgabello, era inciampata nella raggiera portapiedi.
La Corte, nell’affermare il principio che qui va ribadito, osservava come non “fosse stato allegato dalla lavoratrice che gli arredi nel luogo di lavoro ed in particolare delle sedie (o sgabelli) fossero inadeguati e comportassero un qualche rischio di infortunio”; cio’ in una situazione in cui – come nella fattispecie – nessuna specifica norma preventiva degli infortuni sul lavoro poteva dirsi violata dalla societa’ datrice di lavoro.
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il rigetto e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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