Non può individuarsi alcuna azione illecita, e quindi nessun danno risarcibile, in caso di infortunio derivante da un normale contrasto di gioco.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 10 maggio 2018, n. 11270

La massima estrapolata

Non può individuarsi alcuna azione illecita, e quindi nessun danno risarcibile, in caso di infortunio derivante da un normale contrasto di gioco.
In mancanza di elementi che caratterizzino in maniera particolarmente negativa la condotta dell’agente, il contrasto di gioco e le relative conseguenze rientrano nella normale alea di una tale attività.
In materia di risarcimento danni per responsabilita’ civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attivita’ a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilita’ civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. Sussiste, pertanto, in ogni caso la responsabilita’ dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attivita’ svolta; la responsabilita’ non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volonta’ di ledere e senza la violazione delle regole dell’attivita’, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attivita’ sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l’attivita’ sportiva non e’ idoneo ad escludere la responsabilita’ tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attivita’ sportiva si svolge in concreto, o con la qualita’ delle persone che vi partecipano

Sentenza 10 maggio 2018, n. 11270

Data udienza 28 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 261/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 805/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 17/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Genova con sentenza 17.6.2015 n. 805 ha confermato la decisione di prime cure e rigettato l’appello proposto da (OMISSIS), ritenendo infondata la domanda di condanna al risarcimento danni dallo stesso proposta nei confronti di (OMISSIS), per essere quest’ultimo intervenuto, durante una partita amichevole di calcio, con azione fallosa, in scivolata colpendo da dietro le gambe del giocatore e procurandogli lesioni personali con esiti invalidanti di natura permanente.
La Corte territoriale accertava, in base alle risultanze probatorie, che l’azione fallosa non era stata caratterizzata dalla volonta’ di ledere, ne’ – se pure violativa delle regole del gioco – poteva ritenersi sproporzionata rispetto al contesto od assolutamente abnorme rispetto alla finalita’ del gioco stesso.
La sentenza notificata in data 29.10.2015 e’ stata impugnata per cassazione dal (OMISSIS) con ricorso notificato in data 22.12.2015 con il quale ha dedotto tre motivi, illustrati anche da memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
Resiste con controricorso il (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., in relazione agli articoli 50 e 51 c.p.) e’ infondato.
La Corte territoriale ha richiamato correttamente i principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimita’ secondo cui in materia di risarcimento danni per responsabilita’ civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attivita’ a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilita’ civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. Sussiste, pertanto, in ogni caso la responsabilita’ dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attivita’ svolta; la responsabilita’ non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volonta’ di ledere e senza la violazione delle regole dell’attivita’, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attivita’ sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l’attivita’ sportiva non e’ idoneo ad escludere la responsabilita’ tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attivita’ sportiva si svolge in concreto, o con la qualita’ delle persone che vi partecipano (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002).
Nella specie il Giudice di appello con valutazione in fatto, non riesaminabile in sede di legittimita’, ha accertato che:
a) avuto riguardo al contesto ed alla natura dell’incontro sportivo (partita di calcio amichevole) “l’evento lesivo si e’ verificato nel corso di una tipica azione di gioco volta a sottrarre all’avversario il controllo della palla e ad impedirgli di andare in porta”, dunque l’azione era funzionalmente collegata alla finalita’ del gioco;
b) difettava nella specie la prova che il (OMISSIS) avesse agito intenzionalmente per arrecare un danno ingiusto al (OMISSIS).
Conformandosi ai principi di diritti sopra richiamati ha quindi escluso il diritto al risarcimento del danno, non essendo stato il danno “non iure datum”.
La censura, interamente incentrata sul livello di rischio di pregiudizio “volontariamente accettato” dai partecipanti al gioco -che prevede per sua natura il contatto fisico tra gli atleti – non disvela l’errore di diritto in ipotesi commesso dalla Corte territoriale nella applicazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’, venendo semplicemente a ribadire che sussiste la responsabilita’ civile per danni conseguenti ad azione violativa delle regole del gioco, laddove il danneggiato sia stato esposto ad un rischio “superiore” a quello consentito dal tipo e dal contesto del gioco, ipotesi che ricorre le volte in cui sia ravvisabile un “grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attivita’ sportiva si svolge in concreto, o con la qualita’ delle persone che vi partecipano”.
Ogni ulteriore critica rivolta dal ricorrente alla sentenza impugnata in ordine alla rilevazione dei fatti accaduti, investe l’accertamento della fattispecie concreta ed attiene alla valutazione di merito delle risultanze istruttorie, non essendo, pertanto, censurabile per vizio di “error in judicando”.
Secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c.).
Il motivo e’ inammissibile in quanto diretto a censurare una “ratio decidendi” diversa da quella posta a fondamento della sentenza impugnata.
La Corte territoriale non si e’ limitata, infatti, ad utilizzare quale paradigma di valutazione della condotta lesiva il solo metro della “cosciente e volontaria violazione del regolamento”, ossia della azione connotata dalla intenzione di ledere l’incolumita’ fisica dell’avversario, avendo puntualizzato, invece, che la fattispecie generale dell’illecito aquiliano doveva ritenersi integrata anche quando “l’azione sia palesemente sproporzionata e contraria alle finalita’ del gioco”, ed e’ poi venuta ad applicare tale schema normativo alla fattispecie concreta, escludendo, con accertamento in fatto, che nel caso concreto ricorresse alcuna delle predette ipotesi.
Nella esposizione del motivo in esame il ricorrente porta a sostegno giurisprudenza di merito che non aggiunge nulla allo schema giuridico dell’illecito “sportivo” come definito dai principi di diritto enunciati da questa Corte, limitandosi ancora una volta a ribadire che in assenza di un collegamento funzionale dell’azione fallosa di gioco con il tipo di sport ovvero la violenza incompatibile con le caratteristiche ed il contesto del gioco, determina la insorgenza della responsabilita’ civile per i danni cagionati al giocatore leso.
Per il resto il motivo reitera ancora la critica alla selezione e valutazione del materiale istruttorio, prospettando un diverso giudizio di merito contrapposto a quello svolto dalla Corte d’appello che ha escluso che la condotta scorretta del
(OMISSIS) fosse stata “palesemente sproporzionata e contraria alle finalita’ del gioco”, essendosi concretata in un intervento falloso consistito in “una deviazione dell’azione dovuta alla concitazione del gioco”.
Ne segue che, eventuali errori di apprezzamento delle risultanze istruttorie, in cui in ipotesi fosse incorso il Giudice di merito, esulano dalla contestazione dell’errore di diritto censurato con il motivo in esame.
Il terzo motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., e’ da ritenere infondato.
Il ricorrente censura la statuizione della Corte d’appello che ha escluso la riferibilita’ della condotta lesiva a dolo od a evidente sproporzione rispetto alle finalita’ di gioco, sostenendo, da un lato, che dal materiale probatorio, considerato dalla Corte di merito, emergeva invece che l’intervento del (OMISSIS) eccedeva i limiti del rischio accettabile; dall’altro, che il danneggiato aveva assolto al proprio onere probatorio avendo dimostrato che l’evento dannoso era riconducibile ad una condotta esorbitante rispetto a quella ragionevolmente prevedibile da parte degli atleti, gravando quindi sul convenuto (OMISSIS) la prova del fatto impeditivo costituito dalla scriminante di cui all’articolo 50 c.p.c..
Orbene un errore di diritto per violazione dell’articolo 2697 c.c., e’ ravvisabile solo allorche’ si alleghi che l’onere di provare il fatto costitutivo della domanda o della eccezione sia stato posto a carico della parte cui non compete secondo la regola dettata dall’articolo 2697 c.c.. Non viene, invece, in questione una violazione della norma sul riparto dell’onere probatorio nel caso in cui si alleghi che il Giudice di merito non ha tenuto conto di fatti, pur dimostrati in giudizio, che, se considerati, avrebbero determinato con elevato grado di certezza probabilistica una diversa decisione, ovvero si alleghi che il Giudice ha attribuito valore determinante ad elementi probatori che si elidono a vicenda, rendendo del tutto incomprensibile la “ratio decidendi”, o ancora qualora si alleghi un non convincente esercizio del potere di ponderazione delle risultanze probatorie.
In tutti questi casi non vi e’ violazione del criterio di riparto dell’onere della prova, ne’ illegittima utilizzazione di prove non dedotte dalle parti, ma la critica ricade interamente nell’ambito dell'”errore di fatto” sindacabile in sede di legittimita’ nei soli limiti consentiti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come definiti nel testo riformato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv. in L. n. 134 del 2012, e dalla interpretazione che della norma ha fornito questa Corte (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014). La giurisprudenza di legittimita’ e’ assolutamente ferma nella applicazione di tali principi (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 12/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 12912 del 13/07/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 26965 del 20/12/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; id. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Se, dunque, non coglie nel segno la prima critica, volta a richiedere una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie, anche la seconda critica, pur formulata in modo suggestivo tentando una scissione nella struttura dell’illecito extracontrattuale tra fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e fatti negativi della antigiuridicita’ della condotta (come rilevato dalla piu’ accorta dottrina, la scriminante del consenso dell’avente diritto ex articolo 50 c.p., risulterebbe inapplicabile nella fattispecie, attesa la nullita’, per contrasto con norma imperativa, dell’eventuale consenso prestato avente ad oggetto un diritto indisponibile come la salute e la integrita’ fisica del proprio corpo), da un lato, non appare centrata sulla “ratio decidendi” della sentenza impugnata, atteso che, fermo il principio di acquisizione delle prove al giudizio da qualunque parte processuale provengano, nel caso di specie il Giudice di appello ha ritenuto che dal complesso degli elementi probatori disponibili emergesse la dimostrazione che l’azione di gioco, se pure fallosa, non era trasmodata, comunque, in condotta esorbitante rispetto al contesto ed alle finalita’ del gioco, ed ha quindi ritenuto che, in base alle prove assunte in giudizio, sussistesse il fatto scriminante della antigiuridicita’ dell’illecito e della conseguente responsabilita’ civile, risultando quindi infondata la critica che tale prova non fosse stata assolta dal (OMISSIS); dall’altro si fonda sul presupposto indimostrato dell’assolvimento da parte del danneggiato del proprio onere probatorio, dando per scontato che la condotta materiale tenuta dal (OMISSIS) “esorbitasse” per violenza e contesto dalle finalita’ del gioco: essendo appena il caso di rilevare che, in tal caso, e cioe’ una volta che sia stato dimostrato il difetto di collegamento funzionale tra l’azione lesiva ed il gioco, risulterebbe gia’ pienamente integrata la fattispecie dell’illecito aquiliano “sportivo”, secondo i principi di diritti enunciati da questa Corte, e dunque non sarebbe dato comprendere in che modo potrebbe ancora operare la scriminante del consenso del titolare del diritto ex articolo 50 c.p..
In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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