Sono soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal T.U.E., tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo in edificat

Corte di Cassazione, Sezione terza penale, Sentenza 10 luglio 2018, n. 31399.

La massima estrapolata:

Sono soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal T.U.E., tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo in edificato. Sicché, la realizzazione di una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato (in specie di circa 60 mq) costituisce senza dubbio un’opera di trasformazione urbanistica che, in quanto tale, necessita del permesso di costruire

Sentenza 10 luglio 2018, n. 31399

Data udienza 11 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. RAMACCI Lu – Rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. DI STASI Antonel – Consigliere

Dott. GAI Emanuel – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/09/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ramacci Luca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Spinaci Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15/9/2017 ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di quella citta’ il 17/6/201.6 ed appellata da (OMISSIS), che ha assolto dai reati di cui ai capi B), C), D) ed E) dell’imputazione, rideterminando la pena per il residuo capo A), per la realizzazione, in assenza del permesso di costruire, di una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato di circa 60 mq (in (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che per la realizzazione del manufatto non sarebbe necessario alcun titolo abilitativo e che, in ogni caso, l’intervento risulterebbe sanato in forza di d.i.a. della quale i giudici del merito non avrebbero tenuto conto.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, concretatasi nell’avere i giudici del merito concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione del manufatto senza adeguata motivazione.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 10, lettera a) individua, tra gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, quelli di nuova costruzione, la cui descrizione viene fornita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, lettera e), ove si specifica che si intendono come tali tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti (che riguardano, lo si ricorda, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia).
La stessa disposizione specifica, poi, che sono comunque da considerarsi come interventi di nuova costruzione tutta una serie di opere singolarmente indicate in un elenco la cui natura e’ meramente esemplificativa e ricavata utilizzando le qualificazioni operate dalla giurisprudenza, come emerge dalla semplice lettura della relazione illustrativa al T.U.
Ai suddetti interventi vanno poi aggiunti quelli eventualmente individuati con legge dalle regioni ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 3 e che pertanto, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire.
Sono pertanto soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal T.U., tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo inedificato (cfr. Sez. 3, n. 1308 del 15/11/2016 (dep.2017), Palma, Rv. 268847; Sez. 3, n. 4916 del 13/11/2014 (dep.2015), Agostini, Rv. 262475; Sez. 3, n. 8064 del 2/12/2008 (dep. 2009), P.G. in proc. Dominelli e altro, Rv. 242741; Sez. 3, n. 6930 del 27/1/2004, laccarino, Rv. 227566; Sez. 3, n. 6920 del 21/01/2004, Perani, Rv. 227565; Sez. 3, n. 38055 del 30/9/2002, Raciti, Rv. 222849 ed altre prec. conf.).
3. Cio’ posto, appare di tutta evidenza che la realizzazione di una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato (di circa 60 mq) costituisce senza dubbio un’opera di trasformazione urbanistica che, in quanto tale, necessita del permesso di costruire, nella fattispecie mai conseguito.
4. Va peraltro rilevato, con riferimento alla d.i.a di cui tratta il primo motivo di ricorso, che trattasi di documento che, ancorche’ acquisito agli atti, questa Corte non potrebbe comunque esaminare. Inoltre, quanto affermato dal ricorrente, secondo cui solo una delle d.i.a. presentate sarebbe stata presa in considerazione, risulta smentito da quanto riportato nella sentenza di primo grado (pag. 3), laddove si specifica che, nel corso dell’escussione del teste (OMISSIS), dell’ufficio tecnico del comune di (OMISSIS), questi aveva riferito che entrambe le d.i.a. “in sanatoria” presentate dall’imputato erano state “esitate negativamente”, aggiungendo che, per l’opera in questione, si era ritenuto necessario il permesso di costruire ed anche che l’intervento si poneva in contrasto, quanto alle dimensioni, con le previsioni del regolamento edilizio.
5. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso.
Il diniego delle circostanze generiche e’ stato giustificato, del tutto correttamente, dai giudici del gravame, i quali hanno posto in evidenza l’assenza di validi elementi di valutazione, cosi’ adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalita’ del reo, cosicche’ deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 6, n. 6724 del 1/2/1989, Ventura, Rv. 181253).
6. Per cio’ che riguarda, infine, il terzo motivo di ricorso, osserva il Collegio che il ricorrente richiama un minoritario indirizzo giurisprudenziale che puo’ ritenersi ormai superato, essendosi recentemente affermato che il giudice legittimamente puo’ subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell’opera abusiva, senza dover procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell’emanazione dell’ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, e’ emesso sulla base dell’accertamento della persistente offensivita’ dell’opera stessa nei confronti dell’interesse protetto (Sez. 7, n. 9847 del 25/11/2016 (dep. 2017), Palma, Rv. 269208. Conf. Sez. 3 n. 7283 del 9/2/2018, Mistretta non ancora massimata).
7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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