In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di una “autonoma valutazione” delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza da parte del giudice, richiesta dall’articolo 292, comma 1, lettera c)

Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, Sentenza 10 luglio 2018, n. 31370.

La massima estrapolata:

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di una “autonoma valutazione” delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza da parte del giudice, richiesta dall’articolo 292, comma 1, lettera c), del Cpp, così come modificato a opera dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, non può ritenersi assolta sostenendosi che l’ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copiaincolla, abbia assolto l’obbligo di legge per il solo fatto che sia stata accolta la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure non costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, essendo necessario che l’autonoma valutazione del giudice sia espressa in relazione alla specifica posizione oggetto di giudizio, rispetto alla quale detto requisito della motivazione è previsto a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio.

Sentenza 10 luglio 2018, n. 31370

Data udienza 19 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabin – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/02/2018 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. VIOLA ALFREDO POMPEO che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al capo 80. Rigetto nel resto.
udito il difensore l’avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro – a seguito di istanza di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza cautelare emessa il 28.12.2017 dal G.I.P. distrettuale di Catanzaro con la quale e’ stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere -, riqualificata la condotta contestata in quella di partecipe all’associazione di cui al capo 1)(articolo 416 bis cod. pen.) ed in relazione al delitto di cui al capo 80)(Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7), ha confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del (OMISSIS) in ordine ai predetti reati e la misura custodiale applicata.
2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del (OMISSIS) deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al principio della autonoma valutazione del giudice.
Il Tribunale non si e’ confrontato con i rilievi esposti nella memoria difensiva prodotta a riguardo dalla difesa, omettendo di motivare in ordine alla loro non condivisione e di occuparsi della specifica posizione del ricorrente limitandosi a riportare le medesime considerazioni svolte in ordine ad altre posizioni, laddove la difesa aveva dedotto, in relazione ai capi 1) e 80), il pedissequo ricalco – da parte del G.I.P. – della richiesta del P.M. e della CNR del ROS di Catanzaro indicando le pagine degli atti posti a raffronto.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla omessa valutazione della memoria difensiva, in uno alla c.t.p. del dott. Schiavone e delle dichiarazioni rilasciate dall’indagato il 13.2.2018 nonche’ delle allegazioni alla memoria (all.ti 4, 5, 6, 7 e 8), riguardanti argomenti che rivestono il carattere di decisivita’.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 1) della incolpazione.
Le condotte contestate al ricorrente da pg. 34 a pg. 40 del provvedimento impugnato non sono idonee – secondo i principi di legittimita’ – ad integrare la ritenuta partecipazione associativa, non desumibile neanche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS), non potendo rilevare a riguardo ne’ il semplice rapporto di parentela acquisito con il matrimonio ne’ la mera frequentazione con personaggi di vertice della presunta associazione. Al piu’ potrebbe ravvisarsi a carico del ricorrente il diverso reato di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa.
2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al reato di cui al capo 80); omessa valutazione della memoria difensiva e della c.t.p. del dott. Schiavone che ha ricostruito tutti i flussi finanziari escludendo la ricostruzione fatta propria dai Giudici del riesame che invece – pare fondarsi solo sui rapporti di parentela ritenuti dalla p.g. operante inquinanti le attivita’, riconducendole alla impresa mafiosa. Sia l’inesplorato dato economico – in ordine al quale sono riportate le considerazioni svolte nella memoria – che la circostanza secondo la quale (OMISSIS) prima del suo ingresso come socio non si e’ mai ingerito nella gestione della (OMISSIS) S.a.s., recide la plausibilita’ dell’ipotesi avanzata dalla p.g..
2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 di cui al capo 80); omessa valutazione della memoria difensiva.
La circostanza secondo la quale (OMISSIS) e (OMISSIS) come in precedenza spiegato – erano i veri titolari delle quote sociali fino al momento della loro cessione priva di fondamento la sussistenza della stessa ipotesi base, non potendosi porre a carico del ricorrente nessuna condotta riconducibile alle due ipotesi della contestata aggravante.
2.6. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla dedotta carenza di esigenze cautelari; omessa valutazione della memoria difensiva. Manca qualsiasi considerazione della posizione soggettiva del ricorrente, privo di pregiudizi penali a carico, e del lasso di tempo trascorso.
2.7. Con memoria difensiva si deduce:
2.7.1. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al reato di cui al capo 1) ed alla proporzionalita’ ed adeguatezza della misura con riferimento alla prospettata riqualificazione del fatto allegandosi la decisione emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro in data 13.2.2018 nei confronti di (OMISSIS), al quale e’ stato riconosciuta la posizione di concorrente esterno ed assumendone la rilevanza decisiva rispetto alla specularita’ della posizione dell’attuale ricorrente.
2.7.2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al reato di cui al capo 80) con riferimento alla obliterazione della consulenza tecnica di parte.
2.8. Con ulteriore memoria difensiva, nel ribadire la censura di violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta gravita’ indiziaria e con riferimento alla obliterazione delle ragioni esposte nella memoria difensiva depositata al Tribunale, si allega la decisione di annullamento della ordinanza custodiale emessa da quest’ultimo nei confronti di (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ fondato.
2. Il provvedimento impugnato ha ritenuto infondata l’eccezione difensiva di nullita’ della ordinanza genetica per violazione dell’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c) richiamando l’orientamento di legittimita’ secondo il quale “in tema di misure cautelari personali, la necessita’ di un’autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall’articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), cosi’ come modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l’ordinanza, benche’ redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per se’, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell’intero complesso delle sue articolazioni interne” (Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti, Rv. 268523; Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, Persano, Rv. 270662).
I Giudici del riesame, a proposito, hanno valorizzato la rielaborazione critica da parte del primo Giudice del materiale a sua disposizione, la complessiva ordinanza cautelare che non sempre aveva aderito alla richiesta formulata dall’Accusa, con riferimento ad altre posizioni ed altri capi di incolpazione, e l’operato “discernimento” in ordine alla opportuna misura cautelare da applicare ai singoli indagati.
3. Questa Corte ritiene di non condividere la prospettiva ermeneutica che ha sorretto la decisione e la correlata valutazione espressa dal Tribunale.
Entrambe le decisioni di legittimita’ richiamate a sostegno della decisione hanno senz’altro spiegato che “il diniego opposto dal Giudice che ha emesso la misura ad una o piu’ richieste formulate in sede di domanda cautelare soggettivamente od oggettivamente cumulativa segnala univocamente… che la richiesta stessa, nell’intero complesso delle sue articolazioni interne, e’ stata effettivamente e materialmente esaminata e valutata in senso critico e non meramente adesivo, cosi’ che l’accoglimento della stessa per altri indagati o per altre imputazioni cautelari, sia pure negli stessi esatti termini, anche linguistici e argomentativi, formulati dal Pubblico ministero, non puo’ essere stigmatizzata in termini di mancato esercizio di quel dovere critico che la nozione di autonoma valutazione sottintende e che il rigetto di alcune richieste segnala come sicuramente esercitato”.
Tale orientamento, secondo questo Collegio, non risulta consono, sia sotto un profilo sistematico sia, ancor piu’, rispetto alle ragioni di rango costituzionale – la tutela della liberta’ delle persone ed il correlato diritto di difesa nonche’ l’esercizio indipendente della giurisdizione – che sorreggono la necessita’ che il provvedimento con il quale il Giudice decide la compressione del bene fondamentale della liberta’ di un determinato soggetto palesi la riconducibilita’ al medesimo titolare del potere di cautela della relativa giustificazione in modo da poter dire che questa sia “propria” del Giudice che l’ha emessa. Tale necessita’ comporta, infatti, un giudizio incentrato sulla specifica posizione del soggetto attinto dalla misura cautelare che costituisce oggetto di giudizio.
Invero, il tema dell’autonoma valutazione – come e’ anche stato osservato in dottrina – che in realta’ sottende la tematica del rispetto del diritto fondamentale dell’individuo alla liberta’ personale comprimibile solo da un provvedimento adeguatamente e puntualmente motivato di un giudice terzo ed imparziale e’ strettamente connesso alla tecnica di redazione del provvedimento.
E’ quindi fondamentale che il provvedimento esprima con chiarezza l’avvenuto esercizio della funzione di controllo affidata al giudice: il che se non impone una riscrittura degli elementi di prova con “parole diverse”, onera l’organo cui e’ affidato il controllo ad ostendere il percorso logico che sostiene la decisione attraverso una, pur sintetica ma autonoma, valutazione della legittimita’ e consistenza degli elementi disponibili (Sez. 2, n. 46136 del 2015, Campanella).
La mancanza di una motivazione cosi’ connotata – come ancora e’ stato osservato – e’ insanabile perche’ investe profondamente il diritto di difesa per l’impossibilita’ di procedere dinanzi al tribunale, organo terzo, ad un efficace contraddittorio tra l’accusa e la difesa per la verifica, nel confronto dialettico tra le parti, della portata degli elementi addotti dal giudice per le indagini preliminari come gravi indizi di colpevolezza o esigenze di cautela.
Deve essere, quindi, valorizzato l’orientamento secondo il quale “la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), come modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, e’ osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per “relationem” al provvedimento di richiesta, purche’, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto” (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, Tinnirello, Rv. 265645).
4. Quando si e’ affermata la legittimita’ della motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale – della quale la incorporazione della richiesta del P.M. e/o delle risultanze investigative costituisce una delle forme espressive -, tra gli imprescindibili requisiti, e’ stato indicato quello che il provvedimento che vi faccia ricorso fornisca “la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione” (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664) ricordando che “l’esigenza di specifica ed articolata motivazione, richiesta dalla legge processuale, piu’ volte ribadita dalla giurisprudenza sia costituzionale che di legittimita’…impone al decidente l’obbligo di riflessione e di giustificazione, non quello di manuale trascrizione”, ancorche’ reso assai piu’ agevole dall’uso degli strumenti di scrittura informatica.
All’interno di questo orizzonte ermeneutico, ancor prima della novella del 2015, e’ stato affermato che “il potere dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando l’apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all’impiego di mere clausole di stile o all’uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell’atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni” (Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Piscopo e altro, Rv. 254161). Ed a seguito delle modifiche apportate agli articoli 292 e 309 cod. proc. pen. dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, e’ stato affermato che ” l’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame puo’ integrare l’eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il tribunale del riesame e’ tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura “(Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365; conforme, Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, De Lucia e altri, Rv. 265349).
5. La necessita’ di una autonoma valutazione – espressamente ma non innovativamente indicata dal legislatore del 2015 rispetto ad un sistema che gia’ lo conteneva (Sez. 6, n. 40978 del 15/09/2015, De Luca, Rv. 264657; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv. 265983) – va conformata sulla tutt’ora attuale osservazione secondo la quale “il coordinamento fra il disposto dell’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c e c bis e quello dell’articolo 309 c.p.p., comma 9, va stabilito nel senso che al tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda “de libertate”, onde allo stesso non e’ demandata tanto la valutazione della legittimita’ dell’atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante, e quindi primariamente la soluzione del contrasto sostanziale tra la liberta’ del singolo e la necessita’ coercitiva” (Sez. 6, n. 52 del 10/01/2000, Iadadi N., Rv. 215433). Soluzione alla quale deve pervenirsi attraverso, quindi, una verifica necessariamente incentrata sulla posizione del soggetto e non sulla tenuta complessiva del provvedimento oggettivamente o soggettivamente cumulativo.
La primaria esigenza che sottosta’ al requisito in parola non puo’ subire compressioni o assumere una diversa connotazione nella evenienza di procedimenti cumulativi come accade quando si valorizza, quale sintomo idoneo a comprovarne il rispetto, il rilievo di esiti riferiti a posizioni diverse da quella oggetto di esame. A risolvere il contrasto tra liberta’ personale e necessita’ della cautela – allorquando venga in esame il requisito in parola – tale rilievo si palesa insufficiente poiche’ allontana proprio dalle ragioni di tutela della liberta’ di quella persona che ne giustificano il presidio.
L’orientamento che qui si contrasta appare piu’ pertinente al tema generale riguardante il rapporto tra uffici – quello requirente e quello giudicante – e l’indipendenza del primo dal secondo, e non coglie il vero tema sotteso alla prescrizione in esame, ovvero quello dell’effettivo vaglio e conseguente controllabile giustificazione della decisione sulla liberta’ del soggetto.
A tal riguardo – trattandosi di un vizio della motivazione – pare distonico desumere la autonomia dal superficiale rilievo delle difformita’ di altri esiti decisori (ben potendo anche un esito conforme esprimere una autonomia di ragioni), ma – quand’anche li si voglia utilizzare quale indice sintomatico dell’autonomia – non puo’ prescindere dalle ragioni che li hanno determinati, le quali in tanto potrebbero essere considerate in quanto rapportabili a quelle che hanno giustificato la decisione sulla posizione oggetto di giudizio.
Non puo’, pertanto, soddisfare le ragioni della prescrizione in parola, e della conseguente verifica demandata al Tribunale del riesame, l’affermazione di un criterio di equipollenza fondato su una spersonalizzante fungibilita’ sulla base della quale si ritiene assolta la prescrizione allorche’ si esprime qualche difformita’ decisoria e compiuta la verifica con il mero suo rilievo.
L’approccio ermeneutico qui avversato si rivela – in conclusione – in contrasto con la natura stessa del giudizio “de libertate”, indubitabilmente incentrato sul soggetto in relazione al quale la compressione del diritto fondamentale alla liberta’ personale deve essere fornita di una giustificazione che manifesti l’autonomia valutativa del Giudice terzo che l’ha disposta, altrimenti esulandosi dalle esigenze di garanzia per le quali il requisito della motivazione e’ previsto e la verifica richiesta e comprimendosi ingiustificatamente lo stesso diritto di difesa.
6. Deve, pertanto, essere espresso il seguente principio di diritto:
” In tema di misure cautelari personali, la necessita’ di un’autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall’articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), cosi’ come modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, non puo’ ritenersi assolta quando l’ordinanza accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure non costituiscono, di per se’, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, essendo necessario che la autonoma valutazione del giudice sia espressa in relazione alla specifica posizione oggetto di giudizio, rispetto alla quale detto requisito della motivazione e’ previsto a pena di nullita’ rilevabile anche di ufficio”.
7. Alla luce dell’esposto orientamento deve essere considerata la condivisibile affermazione secondo la quale “risulta apparente la motivazione con la quale il tribunale del riesame, di fronte all’eccezione difensiva relativa alla mancanza di un’autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l’adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, “in piu’ parti”, ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell’ordinanza possa rinvenirsi l’autonoma valutazione che l’articolo 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullita’” (Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 267994).
8. E’ incorso, pertanto, nel duplice vizio denunciato il provvedimento impugnato che alla specifica eccezione di nullita’ della difesa (v. pg. 2 e sg. della memoria difensiva depositata al Tribunale) vi ha risposto senza alcuna considerazione delle sue ragioni e della motivazione posta a base del provvedimento restrittivo a carico del ricorrente – da un lato limitandosi a considerare la complessiva struttura espositiva della ordinanza e – dall’altro – valorizzando gli esiti difformi dalle richieste dell’Accusa relativi ad altri soggetti indagati e ad altre imputazioni, o ancora genericamente – il “discernimento” per ogni singolo soggetto in merito alla misura cautelare ritenuta opportuna.
10. L’accoglimento del motivo, stante la sua natura pregiudiziale, assorbe ogni altra questione prospettata dal ricorrente.
11. Ne consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo esame che si attenga ai principi di diritto enunciati.
12. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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