Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 10 luglio 2018, n. 18086.
La massima estrapolata:
Nel contratto d’opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela; del resto, la domanda di risoluzione del contratto non può ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta, formulata dalla parte convenuta per l’adempimento del contratto, di rigetto della domanda attorea e di condanna della controparte al risarcimento del danno
Sentenza 10 luglio 2018, n. 18086
Data udienza 30 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 27656 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
e
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1416/2016, pubblicata in data 21 giugno 2016;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 30 maggio 2018 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilita’, e comunque per il rigetto del ricorso;
gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), per la societa’ ricorrente;
l’avvocato (OMISSIS), per la societa’ controricorrente.
FATTI DI CAUSA
La societa’ (OMISSIS) S.r.l. ed (OMISSIS) hanno agito in giudizio nei confronti dell’avvocato (OMISSIS) per ottenere l’accertamento della sua responsabilita’ nello svolgimento di un incarico professionale relativo ad un giudizio dapprima svoltosi davanti ad un collegio arbitrale e poi riproposto davanti al giudice ordinario, ed il risarcimento dei danni conseguenti.
Il (OMISSIS) ha chiamato in causa le proprie compagnie assicuratrici della responsabilita’ civile, (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A., per essere manlevato dalle conseguenze del giudizio.
La domande degli attori sono state solo parzialmente accolte dal Tribunale di Padova, che ha condannato il (OMISSIS) a pagare l’importo di Euro 11.241,66, oltre accessori, in favore della sola (OMISSIS) S.r.l., dichiarando il difetto di legittimazione attiva del (OMISSIS). La domanda di garanzia del convenuto (OMISSIS) e’ stata accolta esclusivamente nei confronti di (OMISSIS) S.p.A..
Proposto gravame sia dalla societa’ attrice che dal convenuto principale, la Corte di Appello di Venezia, dichiarato estinto il giudizio per rinunzia nei rapporti tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) S.p.A., ha rigettato l’appello dello stesso (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) e, in riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato a pagare alla (OMISSIS) S.r.l. l’ulteriore importo di Euro 183.029,60 gia’ rivalutato all’attualita’ e comprensivo di interessi, nonche’ (OMISSIS) S.p.A. (subentrata ad (OMISSIS) S.p.A.) a tenerlo indenne anche di questa somma, nei limiti di polizza e al netto della franchigia.
Ricorre (OMISSIS) S.r.l., sulla base di sette motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A. (subentrata ad (OMISSIS) S.p.A.).
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’altro intimato. Ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. la societa’ ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa interpretazione di legge, in particolare dell’articolo 2909 c.c. per non avere la Corte d’appello tenuto conto del giudicato formatosi per mancata impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui, con riferimento al danno liquidato in via capitale relativamente alla fase giudiziale dell’attivita’ prestata dall’avv. (OMISSIS), ha riconosciuto il diritto di (OMISSIS) alla rivalutazione monetaria ed agli interessi (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.
Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello respinto la domanda di condanna dell’avv. (OMISSIS) al pagamento degli interessi sulla somma liquidata (e rivalutata) a titolo di danno per la fase arbitrale (articolo 360 c.p.c., n. 5)”.
Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione di legge, ed in particolare dell’articolo 114 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello respinto la domanda di condanna dell’avv. (OMISSIS) al pagamento degli interessi sulla somma liquidata (e rivalutata) a titolo di danno per la fase arbitrale (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.
I primi tre motivi del ricorso – che hanno ad oggetto la questione degli interessi cd. compensativi sulla somma liquidata a titolo di danno – sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
E’ senz’altro inammissibile il secondo motivo, in quanto il vizio di motivazione denunciato non e’ piu’ previsto tra i possibili motivi di ricorso per cassazione dal testo vigente dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile nella fattispecie, in ragione della data di pubblicazione della sentenza.
Le altre censure sono infondate.
La concreta liquidazione del risarcimento per negligente patrocinio dell’avvocato (OMISSIS) nel giudizio proposto davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria, operato dal giudice di primo grado con la rivalutazione dell’importo ritenuto perduto, maggiorato degli interessi legali cd. compensativi sull’importo stesso, progressivamente rivalutato, e’ adeguata e conforme ai principi di diritto in proposito affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480 – 01), ma cio’ non implica affatto che, per una diversa voce di danno, debba procedersi matematicamente nello stesso identico modo, e quindi in proposito non e’ assolutamente configurabile alcun giudicato interno in relazione alla modalita’ di liquidazione delle diverse voci di danno, anche con riguardo agli interessi compensativi per il ritardato pagamento dell’equivalente monetario.
La rivalutazione dell’ulteriore importo liquidato in appello a titolo risarcitorio (per una diversa voce di danno, corrispondente all’importo perduto per il mancato accoglimento della originaria domanda risarcitoria avanzata in sede arbitrale) e gli interessi cd. compensativi su detto importo non sono stati del resto ritenuti non dovuti dalla corte di appello, ma da questa riconosciuti come gia’ ricompresi nell’importo finale liquidato all’attualita’, sul quale gli ulteriori interessi decorrono dalla data della sentenza.
La decisione si sottrae quindi alle censure della societa’ ricorrente.
In proposito, cio’ che rileva e’ infatti esclusivamente che si tenga conto (per ciascuna voce risarcitoria) tanto il danno per equivalente in sostituzione del bene della vita perduto, quanto l’ulteriore danno derivante al danneggiato dell’aver conseguito in ritardo l’importo dovuto a titolo di risarcimento in luogo del bene della vita perduto (danno risarcibile per mezzo dei cd. interessi compensativi).
Cio’ nella specie e’ certamente avvenuto, dal momento che la corte di appello ha ritenuto di liquidare la complessiva somma di Euro 183.029,60, espressamente ritenuta comprensiva (evidentemente in via forfettaria ed equitativa) sia dell’equivalente monetario del danno subito dalla societa’ attrice all’attualita’, sia degli interessi cd. compensativi (cioe’ degli interessi sull’importo dovuto alla data del fatto, progressivamente rivalutato) fino alla data della sentenza.
Sono infine del tutto inconferenti le considerazioni contenute nel terzo motivo, in tema di decisione secondo equita’ ai sensi dell’articolo 114 c.p.c., in quanto la causa e’ stata decisa secondo diritto, e non secondo equita’ e solo la liquidazione finale del danno, con i relativi accessori (rivalutazione ed interessi) puo’ dirsi avvenuta in via equitativa, ma non certo all’esito di un giudizio secondo equita’ ai sensi dell’articolo 114 c.p.c., bensi’ ai sensi dell’articolo 1226 c.c., in base al giudizio di diritto espressamente previsto dalla suddetta disposizione, e comunque, come gia’ osservato, in modo del tutto conforme ai principi di diritto affermati in proposito da questa Corte.
2. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello respinto la domanda di condanna dell’avv. (OMISSIS) al rimborso delle spese di lite del giudizio arbitrale (articolo 360 c.p.c., n. 5)”.
Con il quinto motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione di legge, ed in particolare degli articoli 91 e 92 c.p.c., dell’articolo 2909 c.c., dell’articolo 112 c.p.c. e degli articoli 827 e 828, per avere la Corte d’appello respinto la domanda di condanna dell’avv. (OMISSIS) al rimborso delle spese di lite del giudizio arbitrale (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.
Il quarto e il quinto motivo – che hanno ad oggetto le spese del giudizio arbitrale – sono connessi e si possono quindi esaminare congiuntamente.
Anch’essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
La censura di cui al quarto motivo e’ inammissibile, in quanto il denunciato vizio di motivazione non e’ piu’ previsto tra i motivi di ricorso per cassazione dal testo vigente dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile nella fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata.
In ogni caso quest’ultima, sul punto in contestazione, e’ sostenuta da adeguata motivazione, non apparente, ne’ insanabilmente contraddittoria sul piano logico: la corte di appello ha affermato che le spese per il funzionamento del collegio arbitrale, comunque necessarie per lo svolgimento del relativo giudizio, avrebbero dovuto essere pagate, in quota, da (OMISSIS) S.r.l., indipendentemente dal suo esito, e cioe’ a prescindere dalla reciproca soccombenza parziale delle parti (e quindi a prescindere dal mancato accoglimento della sua domanda risarcitoria).
In relazione a tale decisione, anche le dedotte censure di violazione di legge risultano in parte infondate ed in parte inammissibili.
Secondo la corte di appello, infatti, la compensazione delle spese del giudizio arbitrale non e’ avvenuta (o almeno non e’ avvenuta esclusivamente) in ragione della reciproca soccombenza delle parti, e quindi essa non e’ dipesa dal mancato accoglimento della domanda risarcitoria di (OMISSIS) S.r.l..
Si tratta per un verso di una interpretazione del contenuto della decisione arbitrale e per altro verso di un giudizio prognostico sull’esito del lodo nel caso di ipotetico accoglimento della domanda risarcitoria di (OMISSIS) S.r.l.: in ogni caso sia la prima che la seconda costituiscono valutazioni di fatto non censurabili in sede di legittimita’, mentre non sussiste alcuna violazione, in diritto, degli articoli 91 e 92 c.p.c. (e tanto meno degli articoli 827 e 828 c.p.c., o dell’articolo 2909 c.c. e at. 112 c.p.c., norme il cui rilievo nell’ambito delle questioni poste con le censure in esame non risulta in verita’ neanche sufficientemente chiarito), dal momento le suddette disposizioni non escludono la possibilita’ di una compensazione delle spese di giudizio anche in caso di integrale soccombenza di una delle parti.
D’altra parte, la societa’ ricorrente neanche precisa – richiamando il contenuto dei relativi documenti – se gli arbitri, in base alle pattuizioni intervenute tra le parti, erano tenuti o meno a decidere sulle spese (sia di difesa tecnica, sia di funzionamento del collegio arbitrale) ai sensi degli articoli 91 e 92 c.p.c., ed eventualmente in quali termini era contrattualmente prevista una siffatta decisione: sotto questo aspetto il ricorso difetta anche della necessaria specificita’, e viola l’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
3. Con il sesto motivo del ricorso si denunzia “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello fatto proprie le conclusioni ed osservazioni del proprio consulente d’ufficio (CTU), omettendo di motivare in ordine a critiche, puntuali e specifiche, mosse dal consulente di parte della ricorrente e non replicate dal CTU (articolo 360 c.p.c., n. 5)”.
Il motivo e’ inammissibile.
Il vizio di motivazione denunciato non e’ piu’ previsto tra i motivi di ricorso per cassazione dal testo vigente dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile nella fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza.
Comunque, la censura costituisce una evidente contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici di merito e sostenuti da adeguata motivazione (non apparente, ne’ insanabilmente contraddittoria sul piano logico, e come tale non censurabile in sede di legittimita’), fondata sul richiamo degli accertamenti del consulente tecnico di ufficio con riguardo alla liquidazione del danno da perdita di fatturato, e di una sostanziale richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove.
4. Con il settimo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione di legge, ed in particolare dell’articolo 1176 c.c., nonche’ degli articoli 2033 e 2034 c.c. per avere la Corte d’appello respinto la domanda di condanna dell’avv. (OMISSIS) alla restituzione/ripetizione della somme pagate a titolo di compenso per l’attivita’ svolta (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.
Il motivo e’ infondato.
La decisione impugnata e’ conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte (che il ricorso non offre motivi idonei per rivedere) in base ai quali “nel contratto d’opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” e del resto “la domanda di risoluzione del contratto non puo’ ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta, formulata dalla parte convenuta per l’adempimento del contratto, di rigetto della domanda attorea e di condanna della controparte al risarcimento del danno” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6886 del 24/03/2014, Rv. 630230 – 01; Sez. 2 -, Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017, Rv. 646538 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6926 del 08/05/2012, Rv. 622814 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 6009 del 17/04/2012, Rv. 621959 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23820 del 24/11/2010, Rv. 614843 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 23273 del 27/10/2006, Rv. 593455 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11103 del 11/06/2004, Rv. 573580 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5496 del 17/04/2002, Rv. 553773 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 644 del 23/01/1999, Rv. 522577 – 01).
5. Il ricorso e’ rigettato.
Non e’ peraltro possibile liquidare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente (OMISSIS) S.p.A. in quanto la sua costituzione deve ritenersi irregolare, non essendo stata prodotta la procura del suo rappresentante ad negotia che ha conferito la procura ad litem al difensore.
In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso, come nella specie) a mezzo di procuratore speciale, ai sensi dell’articolo 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura e’ infatti (secondo la giurisprudenza costante di questa Corte: Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01) indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’articolo 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) e’ inammissibile.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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