E’ valida la citazione per pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., sottoscritta da funzionario delegato dall’agente di riscossione, e non da difensore abilitato e munito di procura

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14741.

La massima estrapolata:

E’ valida la citazione per pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., sottoscritta da funzionario delegato dall’agente di riscossione, e non da difensore abilitato e munito di procura, giacchè l’art. 41, comma 1 e comma 2 lettera c), del d.lgs. n. 112 del 1999, stabilisce che l’agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile.

Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14733

Data udienza 12 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19623-2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA DIREZIONE REGIONALE LAZIO in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;
– resistente con procura speciale –
avverso la sentenza n. 487/2016 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) si opponeva agli atti dell’esecuzione forzata promossa nei suoi confronti da (OMISSIS) s.p.a., deducendo, per quanto qui ancora rileva, che il pignoramento presso l’I.N.P.S. in cui quella si era concretata era nullo, essendo stato sottoscritto da un funzionario dell’agente di riscossione, e non da un difensore munito di procura come necessario.
Il tribunale accoglieva l’opposizione, escludendo, in particolare, che si fosse in presenza di un atto adottato ai sensi della speciale disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 72 bis.
Avverso questa decisione ricorre in via straordinaria per cassazione (OMISSIS), s.p.a., affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il ricorso e’ stato esplicitamente notificato all’I.N.P.S. solo quale denuncia alla lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 72, comma 2 e articolo 543 c.p.c., in relazione al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, articolo 41 poiche’ il tribunale avrebbe errato nell’escludere che alla fattispecie fosse applicabile la disciplina speciale dei pignoramenti presso terzi promossi dall’agente di riscossione per il recupero di tributi erariali e contributi previdenziali, nonche’ per aver omesso di applicare l’altrettanto speciale previsione che permetteva, al concessionario in parola, la sottoscrizione della citazione, dell’esecutato e del terzo pignorato, da parte di dipendente dell’agente appositamente delegato, in luogo di difensore munito di procura.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., poiche’, in conseguenza della violazione di cui alla prima censura, il tribunale avrebbe errato nel condannare l’odierno ricorrente altresi’ alle spese di giudizio.
2. Il primo motivo di ricorso e’ fondato con assorbimento del secondo.
Il ricorrente censura, come visto, la violazione del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 72, comma 2, articolo 543 c.p.c., e del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 41 “ratione temporis” applicabili (relativamente a pignoramento notificato nell’ottobre 2012).
In effetti, il tribunale ha rilevato che si trattava di pignoramento presso terzi promosso nelle forme ordinarie, e cio’ puo’ considerarsi, per quanto qui rileva, non difforme da quanto prospettato in ricorso, posto che si invoca l’articolo 72, comma 2, citato, cui rimanda l’articolo 72 bis del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica per l’ipotesi d’inottemperanza all’ordine di pagamento all’agente di riscossione, di cui al comma 1 dell’ultimo articolo citato. In tal caso, infatti, “si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del c.p.c.” (ovvero, dopo le modifiche subite tempo per tempo dalla norma, dalla citazione del debitore con l’invito al terzo a rendere la prevista dichiarazione a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata) (cfr., per tale ricostruzione del raccordo tra fase amministrativa e fase ordinaria della descritta sequenza di pignoramento presso terzi, Cass., 04/10/2011, n. 20294, punto 5, richiamata da ultimo in Cass., 20/10/2016, n. 21258, pag. 6).
Il tribunale (punto 2.2. della motivazione) da’ quindi atto che si era infine proceduto nelle forme ordinarie, sicche’ resta superata la questione, sollevata dal giudice dell’esecuzione in fase di sospensiva, per cui la speciale disciplina non sarebbe stata applicabile in quanto il credito sarebbe stato di “natura pensionistica” (pag. 4 del ricorso) – come tale escluso dall’applicabilita’ del suddetto articolo 72 bis, a norma del comma 1 della disposizione – invece che in presenza di crediti tributari e per contributi previdenziali come sostenuto anche in fase di merito dal ricorrente (pag. 5 del ricorso, punto 4).
Su tale ultimo aspetto, peraltro, il motivo di ricorso (v. in specie pagg. 10 e 11) non supporta la critica alla (laconica ma come tale non censurata) conclusione del tribunale con gli argomenti specifici necessari a dare sostanza alla censura (formulata ex articolo 360 c.p.c., n. 3), limitandosi (anch’esso, come fatto dal tribunale) a fare richiamo agli atti del giudizio di merito e alle norme di pretesa applicabilita’ (cfr., per l’inammissibilita’ in “parte qua” del motivo, in tal caso, v. Cass., 12/01/2016, n. 287, Cass., 26/06/2013, n. 16038).
In ogni caso, pertanto, la questione da delibare, nel caso di specie, e’ la validita’ o meno della citazione per pignoramento presso terzi ex articolo 543 c.p.c., sottoscritta (pacificamente) da funzionario delegato dall’agente di riscossione, e non da difensore abilitato e munito di procura.
Sul punto la conclusione dev’essere positiva, dal che la fondatezza del motivo.
Infatti il Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 41, comma 1 e comma 2, lettera c), stabilisce che l’agente della riscossione puo’ essere rappresentato dai dipendenti delegati… che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi… alla citazione di cui all’articolo 543 c.p.c., comma 2, n. 4 “.
Il tribunale non ha fatto applicazione della norma in parola.
Da quanto sopra discende anche l’assorbimento del correlato secondo motivo di ricorso.
Ne consegue la cassazione con rinvio, essendo stati dichiarati assorbiti, dal tribunale, altri motivi di opposizione (pag. 5 della sentenza).
3. Spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Latina perche’, in altra composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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