Il contribuente, che dichiara ma omette di versare una determinata imposta, può attendere, senza incorrere in alcuna decadenza, di opporsi in sede contenziosa all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14541.

La massima estrapolata:

Il contribuente, che dichiara ma omette di versare una determinata imposta, può attendere, senza incorrere in alcuna decadenza, di opporsi in sede contenziosa all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria (nel caso di specie, Irap dichiarata e non versata da un avvocato). Viceversa, se l’imposta viene versata, non si potrà più ricorrere contro l’iscrizione a ruolo, bensì dovrà instaurarsi un contenzioso sul silenzio-rifiuto nei termini decadenziali previsti, perché la dichiarazione dei redditi è sempre emendabile e la natura del processo tributario è di tipo impugnatorio.

Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14541

Data udienza 11 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) giusta delega in atti;
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 51/1/09, depositata il 25 marzo 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2017 dal Relatore Cons. VIRGILIO Biagio.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. (OMISSIS), avvocato, propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, e’ stata ritenuta legittima la cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, per omesso versamento dell’IRAP dichiarata per l’anno 2001.
Il giudice a quo ha affermato, in via preliminare ed assorbente, che non era necessario accertare l’esistenza del presupposto impositivo (autonoma organizzazione), avendo il contribuente stesso dichiarato l’imposta, salvo poi a non provvedere al suo versamento.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il controricorso e’ inammissibile per tardivita’, poiche’, a fronte della notifica del ricorso eseguita il 5 maggio 2010, e’ stato consegnato per la notifica in data 17 giugno 2010, oltre, quindi, il termine prescritto dall’articolo 370 c.p.c..
2. E’ fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il contribuente contesta la sopra esposta ratio decidendi.
Deve, infatti, ribadirsi, in virtu’ del generale e ormai consolidato principio della emendabilita’ delle dichiarazioni fiscali, che, qualora il contribuente dichiari, ma poi ometta di versare, una determinata imposta, ben puo’ attendere, senza che cio’ comporti alcuna decadenza, l’eventuale pretesa dell’amministrazione e, mediante l’impugnazione dell’atto lato sensu impositivo notificatogli (avviso di accertamento, cartella di pagamento, ecc.), opporsi in sede contenziosa alla pretesa stessa, facendo valere errori, di fatto o di diritto, commessi in suo danno nella redazione della dichiarazione (tra le recenti, Cass. nn. 2405, 5129 e 16747 del 2017). Cio’ purche’ – come avvenuto nella specie alla dichiarazione non abbia fatto seguito il versamento dell’imposta, poiche’ in caso contrario l’eventuale diritto al rimborso non puo’ essere fatto valere nel giudizio concernente la pretesa fiscale, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario (con il quale e’ incompatibile la domanda riconvenzionale), dovendo invece essere esperite le ordinarie procedure di rimborso, nel rispetto dei termini di decadenza prescritti (Cass. n. 5728 del 2018).
3. Resta assorbita ogni altra censura.
4. Pertanto, va accolto il secondo motivo, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame e per il regolamento delle spese anche del presente giudizio di legittimita’, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

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