In tema di mediazione, per “conclusione dell’affare”, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 3 luglio 2018, n. 17319.

La massima estrapolata:

In tema di mediazione, per “conclusione dell’affare”, da cui, a norma dell’art. 1755 cod. civ., sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto, cioè, in virtù del quale sia costituito un vincolo che dà diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, sicché anche la stipulazione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere tale diritto anche se in epoca successiva alla scadenza dell’accordo di mediazione.

Per un maggior approfondimento sul contratto di mediazione cliccare sul seguente collegamento

La mediazione

Ordinanza 3 luglio 2018, n. 17319

Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15129/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2228/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Acqui Terme, con sentenza n. 46/2013 depositata il 28 marzo 2013, in accoglimento dell’opposizione al Decreto Ingiuntivo (n. 60 del 2007) ottenuto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) per il pagamento della provvigione, dichiarava non dovuto l’importo di Euro 15.840,00. A seguito di appello interposto da (OMISSIS), la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 2228/15, depositata il 18.12.2015, accoglieva il gravame e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, condannava il (OMISSIS) al pagamento della mediazione, oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte d’appello (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, cui replica il (OMISSIS) con controricorso.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
In prossimita’ dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato le memorie illustrative.
Atteso che:
con il primo motivo di ricorso il (OMISSIS) denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 112 e 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, circa la nullita’ della sentenza e/o del procedimento. Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza della Corte di appello e’ viziata nella parte in cui ha supposto una domanda di risoluzione contrattuale inesistente rispetto alla contestazione della mera domanda di pagamento della provvigione, e pertanto, sarebbe andata ultra perita.
Il motivo e’ infondato.
Occorre preliminarmente rilevare che non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorche’ il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo. In altri termini, non sussiste violazione del divieto dell'”ultra petita” ex articolo 112 c.p.c., nell’ipotesi in cui il giudice, fermo restando l’obbligo di pronunciarsi su quanto richiesto, integri “ad abundantiam”, con proprie argomentazioni, le richieste di parte (in termini, Cass. n. 2572 del 1999).
In particolare, premesso, secondo un logico e coerente iter argomentativo che, l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente azione risarcitoria hanno differenti presupposti, e’ stato chiarito che la prima esige che l’inadempimento di una delle parti sia di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra, mentre la seconda presuppone che l’inesatta esecuzione della prestazione abbia prodotto al creditore un danno (Cass. n. 18515 del 2009).
Nella specie, la condotta del (OMISSIS), relativamente alla garanzia della regolarita’ del bene, senza peraltro effettuare alcuna verifica, e’ stata considerata dalla Corte distrettuale poco rilevante ai fini della conclusione dell’affare e di gravita’ insufficiente a giustificare la risoluzione del contratto, domanda che si e’ ritenuta implicitamente formulata dall’opponente nel contestare la debenza di quanto preteso dal mediatore, e da cio’ e’ stato fatto discendere il sorgere del diritto alla provvigione a favore del (OMISSIS).
Ne consegue che alcuna critica di ultra o extra petita puo’ essere mossa alla decisione de qua;
con il secondo motivo il ricorrente nel dedurre la violazione e la falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, articoli 1453, 1455, 1759 e 1218 c.c., lamenta che il giudice di merito non abbia accertato la gravita’ dell’inadempimento del mediatore e abbia erroneamente trasferito al rapporto tra quest’ultimo e il (OMISSIS) i principi e le problematiche inerenti al rapporto tra il venditore e il compratore. In particolare, secondo il ricorrente il mediatore aveva assolto l’obbligo di corretta informazione in base al criterio della media diligenza professionale e pertanto risultava gravemente negligente anche se le irregolarita’ erano state sanate.
La censura non puo’ trovare ingresso.
La Corte di merito ha stabilito che al mediatore spettasse il pagamento della provvigione, essendo avvenuta la conclusione del contratto preliminare in data 27 luglio 2006 ed accertata la scarsa importanza dell’inadempimento ai fini della conclusione del contratto definitivo. Infatti, le irregolarita’ dedotte a fondamento della responsabilita’ del mediatore (consistenti nell’omessa comunicazione dell’esistenza del vincolo ferroviario, nonche’ dell’assenza del certificato di agibilita’) sono state ritenute di estrema modestia avendo il promissario acquirente dimostrato interesse alla stipula del rogito nonostante la successiva conoscenza delle predette circostanze.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di mediazione, la condanna del mediatore al risarcimento del danno nei confronti di una delle parti per inadempimento del proprio dovere di informazione non implica automaticamente che il contratto debba essere risolto e che il mediatore perda il diritto alla provvigione (Cass. n. 18515 del 2009 cit.).
Nella specie, posto che il (OMISSIS) ha adempiuto all’obbligazione principale, ponendo in relazione le parti, che sono giunte alla stipula del contratto di compravendita, e la circostanza che l’affare presentasse delle inesattezze rispetto alla prospettazione del mediatore e’ stato ritenuto di non particolare rilevanza, trattandosi di irregolarita’ modeste tanto da essere sanate, per cui non e’ venuto meno il diritto alla provvigione;
con il terzo motivo il ricorrente nel dedurre la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in rapporto agli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ con l’articolo 1337 c.c., lamenta che il giudice di merito non abbia considerato prove fondamentali per la decisione. In particolare, lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto conto dell’esito delle prova orale del teste (OMISSIS) il quale aveva confermato che il (OMISSIS) aveva dichiarato che l’immobile oggetto del contratto di compravendita non aveva subito alcuna trasformazione e/o modificazione per la quale sarebbe stata necessaria una sanatoria.
La censura e’ privo di pregio alla luce di quanto esposto con riferimento al secondo motivo.
Del resto, le critiche mosse dal ricorrente con la censura de qua non tengono in alcun conto le argomentazioni esposte dalla Corte distrettuale, che ha ritenuto irrilevante detto accertamento per la modestia dell’inadempimento;
con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1755 c.c., anche quale vizio della di motivazione, per aver la Corte di merito errato nel fare applicazione della percentuale pattuita nonostante il contratto di mandato-mediazione fosse scaduto il 5 luglio 2006, dunque in epoca antecedente alla stipula del contratto preliminare avvenuta solo il 27 luglio 2006.
La censura e’ infondata.
Occorre preliminarmente rilevare che trattandosi di attivita’ mediatoria non era rilevante soltanto la data della stipula del contratto preliminare, ma il fatto che il (OMISSIS) avesse reperito l’acquirente entro il termine previsto, il che rappresentava, come affermato correttamente dalla Corte di merito, “l’essenziale finalita’ dell’incarico conferitogli”.
Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte in tema di mediazione, vige il principio generale per cui da un medesimo rapporto mediatorio, nascente da un contratto c.d. di mediazione propria e da un contratto di mandato (c.d. mediazione impropria), sorge il diritto ad un unico compenso, per l’espletamento fattivo di una intermediazione.
In particolare, per “conclusione dell’affare”, da cui, a norma dell’articolo 1755 c.c., sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto, cioe’, in virtu’ del quale sia costituito un vincolo che da’ diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, sicche’ anche la stipulazione di un contratto preliminare e’ sufficiente a far sorgere tale diritto anche se in epoca successiva alla scadenza dell’accordo di mediazione (Cass. n. 21758 del 2016; Cass. n. 18779 del 2005).
Nel caso di specie, le parti della compravendita erano state messe in contatto dall’opera di mediazione espletata dal (OMISSIS) e sono giunte alla stipula del contratto preliminare, pertanto spetta la provvigione in misura del 3%, come nel resto previsto nello stesso accordo mediatorio.
In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del Testo Unico di cui al D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *