Il procedimento per a.t.p.o. e’ puntualmente disciplinato dal legislatore nelle sue scansioni, sicche’ non puo’ configurarsi un ricorso ex articolo 414 c.p.c., per modificare le statuizioni contenute nel decreto di omologa

Corte di Cassazione, sezione sesta lavoro, Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16615.

La massima estrapolata:

Il procedimento per a.t.p.o. e’ puntualmente disciplinato dal legislatore nelle sue scansioni, sicche’ non puo’ configurarsi un ricorso ex articolo 414 c.p.c., per modificare le statuizioni contenute nel decreto di omologa, che e’ previsto dalla legge come non impugnabile, salva la statuizione sulle spese, unica idonea ad incidere in modo definitivo sui diritti delle parti e pertanto impugnabile ex articolo 111 Cost., con il ricorso per cassazione.
La peculiarita’ del regime processuale e’ peraltro completata dalla previsione d’inappellabilita’ della sentenza che definisce il giudizio ex articolo 445 bis, comma 6, avverso la quale il rimedio esperibile e’ l’ordinario ricorso per cassazione

Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16615

Data udienza 22 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18037/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS) che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 463/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS) proponeva ricorso ex articolo 445 bis c.p.c., per l’accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all’indennita’ di accompagnamento; allegava la dichiarazione reddituale ai fini dell’esenzione dalla condanna alle spese per il caso di soccombenza.
Il Tribunale omologava l’accertamento sanitario negativo e condannava l’istante al pagamento delle spese di lite e di ctu. Il (OMISSIS) con ricorso ex articolo 414 c.p.c., impugnava la condanna alle spese di lite ma il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che correttamente il primo giudice non avesse accordato l’esonero dalle spese del ricorrente soccombente, essendo inadeguata la dichiarazione sul reddito, in quanto concernente il solo reddito personale.
Il (OMISSIS) proponeva allora ricorso in appello, che veniva rigettato dalla Corte territoriale sul presupposto che l’unico rimedio esperibile avverso la liquidazione delle spese operata nel decreto di omologa fosse il ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost.. La Corte dichiarava poi le spese irripetibili alla stregua della dichiarazione in atti.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione, a fondamento del quale deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 96 c.p.c. e articolo 152 disp. att. c.p.c., nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 76, 77 e 92, nel testo vigente, nonche’ dell’articolo 445 bis c.p.c.. Ritiene che sia ingiusta, errata ed immotivata la condanna alle spese originariamente statuita dal tribunale, sulla base di un’ errata interpretazione dell’articolo 152 disp. att. c.p.c.. Richiama il principio per cui il rimedio del ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., sarebbe sproporzionato rispetto alla rilevanza degli interessi coinvolti ed afferma che se un diritto puo’ essere oggetto di accertamento solo nella sua interezza, l’interesse alle spese di lite dovrebbe sorgere solo all’indomani dell’intervenuta condanna.
3. L’Inps ha resistito con controricorso e il (OMISSIS) ha depositato anche memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
4. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
CONSIDERATO
che:
1. il ricorso e’ manifestamente infondato.
Il procedimento per a.t.p.o. e’ puntualmente disciplinato dal legislatore nelle sue scansioni, sicche’ non puo’ configurarsi un ricorso ex articolo 414 c.p.c., per modificare le statuizioni contenute nel decreto di omologa, che e’ previsto dalla legge come non impugnabile, salva la statuizione sulle spese, unica idonea ad incidere in modo definitivo sui diritti delle parti e pertanto impugnabile ex articolo 111 Cost., con il ricorso per cassazione (v. Cass. 20-02-2017, n. 4365).
La peculiarita’ del regime processuale e’ peraltro completata dalla previsione d’inappellabilita’ della sentenza che definisce il giudizio ex articolo 445 bis, comma 6, avverso la quale il rimedio esperibile e’ l’ordinario ricorso per cassazione (v. Cass. 15/06/2015, n. 12332).
2. Correttamente pertanto la Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare la pronuncia del Tribunale che, sebbene con motivazione errata in quanto fondata sul merito del ricorso e non sull’inammissibilita’ dello stesso, ha ritenuto di non poter incidere sul decreto di omologa.
3. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
4. Le spese processuali sono irripetibili, avendo la Corte territoriale accertato e riferito la sussistenza dei requisiti per l’esonero di cui all’ articolo 152 disp. att. c.p.c..
5. Il rigetto del ricorso e’ invece di per se’ idoneo a determinare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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