In tema di tassa rifiuti, gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17219.

La massima estrapolata:

In tema di tassa rifiuti, gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Alla Tarsu e, più in generale, ai tributi locali si applica quindi il termine di prescrizione quinquennale ex articolo 2948 Cc, trattandosi evidentemente di prestazioni periodiche.

Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17219

Data udienza 6 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5508-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, COMUNE DI ITRI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4666/39/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 19/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti sia l’ente impositore che il concessionario della riscossione non hanno spiegato difese scritte, la societa’ contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, sezione di Latina, relativa ad una cartella di pagamento per Tarsu/Tia 2005, dove si e’ fatta questione sulla validita’ della notifica a mezzo posta e sul rispetto dei termini di decadenza e prescrizione.
Con un primo motivo, la societa’ ricorrente deduce da una parte, il vizio di violazione di legge, in particolare, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, dall’altra, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5, sul medesimo profilo di censura, in quanto, nonostante la contestazione in udienza, sulla corrispondenza tra copia e originale dell’avviso d’accertamento (v. p. 4 del ricorso), i giudici non avevano adottato l’ordine di esibizione dell’originale a cura dell’ente impositore, come previsto dall’articolo 22, comma 5 citato.
Con un secondo motivo, la societa’ ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, per errata valutazione dei termini di prescrizione per la tassa di smaltimento dei rifiuti relativamente all’anno 2005.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il primo motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto, che la societa’ abbia proposto tale censura non risulta dalla sentenza impugnata, ne’ e’ stato riportato in ricorso la censura proposta nell’atto d’appello o eventualmente sollevata all’udienza di discussione e inserita nel relativo verbale (in disparte il rispetto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 21, 32 e 57), di talche’ questa Corte non e’ messa in condizioni di verificare che il disconoscimento della copia sia stato effettuato tempestivamente e in modo specifico.
Il secondo motivo e’ infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “(…) La L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161, prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonche’ all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dalla L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 172, con decorrenza 1 luglio 2007 il previgente del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 71, comma 1, che prevedeva il termine triennale di decadenza. La L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 171, prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria. Il Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 70, comma 1, recita “i soggetti di cui all’articolo 63, presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune (…)” (Cass. n. 12795/16, 22224/16).
Pertanto, nel caso di specie, i giudici d’appello hanno ben governato la normativa, in quanto, il termine del 31 dicembre del quinto anno va conteggiato dalla scadenza dell’obbligo della dichiarazione Tarsu, fissato al 20 gennaio del 2006 (mentre, nel caso di specie, la notifica dell’avviso d’accertamento e’ del 28.12.2011), ne’ ha pregio che tale termine sussisteva solo per il primo anno (che la ricorrente non ha specificato quale fosse) e non anche per i successivi, in quanto, per ogni annualita’, l’omessa dichiarazione costituisce un’autonoma violazione (Cass. n. 18230/16).
La mancata predisposizione di difese delle parti evocate in giudizio, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.

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