Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18770.
La massima estrapolata:
La prova della disponibilità da parte del fallito di un consistente patrimonio azionario ed immobiliare non è sufficiente ad escludere la sussistenza dello stato d’insolvenza, nè la conoscenza dello stesso da parte del terzo contraente: l’esistenza di un cospicuo attivo, ancorchè in ipotesi sufficiente ad assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori, non esclude infatti di per sè la sussistenza dello stato di insolvenza, consistendo quest’ultimo in una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando l’imprenditore non è piu’ in grato di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni di liquidità e di credito.
Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18770
Data udienza 5 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3200-2017 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
(Ammesso G.P. 27.1.17 G.D. Tribunale di Cagliari);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente al ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 51/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 22/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Presidente Relatore Dott. FRANCISCO ANTONIO GENOVESI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 51 del 2016 (pubblicata il 22 dicembre 2016), pronunciando sul reclamo della societa’ (OMISSIS) srl, ha revocato la sentenza dichiarativa del fallimento della medesima impresa societaria, gia’ dichiarato dal Tribunale di Cagliari.
Secondo la Corte territoriale, a seguito dell’accoglimento del suo ricorso, proposto avverso un accertamento dell’Agenzia delle entrate (con il conseguente annullamento di un presunto debito di circa 270.000,00 Euro), la societa’ era rimasta debitrice di una somma inferiore alla soglia dei 30.000,00 Euro richiesti dall’articolo 15 L.F. per procedere alla dichiarazione di fallimento. Peraltro, pur a fronte di una “rilevante massa di debiti” la societa’ vantava un attivo patrimoniale superiore (9.112163,00 contro 9.356.936,00) alla complessiva debitoria, senza protesti o segnalazioni alla centrale dei rischi interbancaria.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione la Curatela fallimentare, con un unico mezzo, con il quale lamenta la violazione degli articoli 1 e 5, articolo 15, u.c., L. Fall., articolo 2221 c.c., per avere la Corte d’Appello disposto nei sensi anzidetti benche’: a) fosse stata documentata una debitoria, sia risultante dall’istruttoria prefallimentare e sia dalle domande di ammissione allo stato passivo, conseguenti alla dichiarazione di fallimento, per oltre 1.200.000,00 Euro di debiti scaduti (senza dire degli altri segni che dimostravano l’esistenza della situazione di decozione); b) non fossero stati in alcun modo rilevanti i protesti o le segnalazioni alla centrale dei rischi interbancaria, nonche’ l’esistenza di un patrimonio superiore ai debiti scaduti:
La societa’ ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.
Preliminarmente va rilevato che l’errore contenuto nella comunicazione della proposta di decisione (laddove si e’ indicato come resistente e ricorrente incidentale il fallimento della societa’ anziche’ la societa’ in bonis) essendo chiaramente individuabile come un mero lapsus calami, non ha menomato le facolta’ difensive della societa’ controricorrente (e ricorrente incidentale) perche’, essendo stato l’avviso notificato al difensore della stessa societa’ in bonis, autore del controricorso e ricorso incidentale per cassazione, la stessa e’ stata posta nella condizione di dedurre e presentare osservazioni: facolta’ di cui – peraltro – non si e’ avvalsa.
Quanto al merito, il ricorso principale appare manifestamente fondato in relazione a tutti i profili di doglianza: a) con riferimento alle debitorie accertate, in base al principio di diritto secondo cui: “per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall’articolo 15, comma 9, L. Fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell’istruttoria prefallimentare, dell’esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad Euro trentamila.” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26926 del 2017); b) con riguardo alla consistenza del patrimonio della societa’, poiche’ e’ gia’ stato affermato, da questa Corte, che “la prova della disponibilita’ da parte del fallito di un consistente patrimonio azionario ed immobiliare non e’ sufficiente ad escludere la sussistenza dello stato d’insolvenza, ne’ la conoscenza dello stesso da parte del terzo contraente: l’esistenza di un cospicuo attivo, ancorche’ in ipotesi sufficiente ad assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori, non esclude infatti di per se’ la sussistenza dello stato di insolvenza, consistendo quest’ultimo in una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando l’imprenditore non e’ piu’ in grato di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni di liquidita’ e di credito” (Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 2007); c) del resto, con riguardo ai segni riconducibili all’insolvenza, non possono “ritenersi decisivi: la inesistenza di protesti e di azioni esecutive in atto, ne’ l’esistenza di bilanci che, se non rovinosi, non denunciavano una florida situazione dell’impresa poi fallita, ne’ la concessione di ulteriore credito al debitore, non potendosi escludere che questa sia motivata dalla speranza che la medesima consenta all’imprenditore di superare la situazione di insolvenza.” (Sez. 1, Sentenza n. 10629 del 2007).
Il provvedimento impugnato, in relazione ai richiamati principi di diritto, va pertanto cassato con il rinvio della causa – anche per le spese di questa fase del giudizio – alla stessa Corte territoriale, ma in diversa composizione.
Il Ricorso incidentale della societa’ resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d’appello di calia in diversa composizione.
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