La prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall’altrui illecito, può essere desunta presuntivamente anche soltanto dalla gravità delle lesioni.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18541.

La massima estrapolata

La prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall’altrui illecito, può essere desunta presuntivamente anche soltanto dalla gravità delle lesioni.

Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18541

Data udienza 20 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13050-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
ASL ROMA (OMISSIS) gia’ ASL RM (OMISSIS), in persona del DIRETTORE Generale e legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6452/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio l’Azienda USL RM G esponendo di essere genitori esercenti la potesta’ sulla figlia minore (OMISSIS), che, a causa di notevoli errori compiuti dai sanitari della struttura durante il suo parto, aveva riportato gravi lesioni esitate nella paralisi ostetrica del plesso brachiale destro. Per quanto ancora qui rileva, chiedevano, in proprio, il risarcimento dei danni per i disagi e le sofferenze subiti.
Il tribunale, aderendo alla prospettazione dell’Azienda sanitaria costituita, rigettava le domande escludendo la colpa medica.
La corte di appello, pronunciando sul gravame degli attori, lo accoglieva limitatamente alle domande risarcitorie spiegate in nome e per conto della figlia, disattendendo invece la pretesa afferente ai danni indicati come riflessi.
Avverso questa decisione ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) articolando un unico motivo.
Resiste con controricorso l’Azienda USL RM (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti impugnano la decisione di merito limitatamente all’esclusione del risarcimento del danno non patrimoniale richiesto in proprio dai genitori della vittima di “malpractice” medica. Si prospetta la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per contraddittoria e illogica motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, afferente alle ripercussioni negative arrecate alle loro vite, con particolare riferimento ai profili sociali e di vita di relazione; omessa valutazione delle prove, documentali ed orali al riguardo. Si prospetta contestualmente l’adozione di una “decisione in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimita’ consolidata”.
2. Il motivo formulato e’ in parte inammissibile in parte infondato.
2.1. Deve innanzi tutto rilevarsi che, come osservato in controricorso, nella fattispecie trova applicazione la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Sicche’ in cassazione e’ denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonche’ nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorieta’, al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo’ essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. Resta quindi fermo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940).
Nel caso qui in scrutinio, i ricorrenti, quanto alla critica specificamente afferente al vizio in parola, non indicano quale sarebbe il fatto storico di cui l’esame sarebbe stato omesso e non solo svolto in modo non condiviso. Ne’ si deduce un’irresolubile illogicita’ della motivazione, bensi’ la contraddizione ossia il contrasto – con i principi di diritto espressi dalla nomofilachia e richiamati dalla stessa decisione gravata (pagg. 18, 20, 21 e 24 del ricorso). Cio’ che, pero’, si traduce nella differente censura di cui al punto 2.2.
Il motivo e’ dunque in questa parte inammissibile.
2.2. Residua, per altro verso e come appena anticipato, la contestuale ma diversa critica inerente al “contrasto con la giurisprudenza di legittimita’”. Tale censura risulta fondata.
Sul punto deve permettersi che nel ricorso per cassazione, il motivo d’impugnazione che prospetti una pluralita’ di questioni consistenti nella deduzione del vizio di motivazione e in errori “in iudicando”, e’ inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Cass., 20/09/2013, n. 21611).
La suddetta inammissibilita’ puo’ pero’ dirsi sussistente, logicamente, a patto che la descritta mescolanza di motivi sia inestricabile, mentre devono ritenersi ammissibili i profili di censura che, nonostante cio’, risultino chiaramente e autonomamente enucleabili (Cass., Sez. U., 06/05/2015, n. 9100).
Nel caso di specie, il motivo, connotato dalla suddetta mescolanza, lascia individuare distinti profili: quello motivazionale, sopra scrutinato, e il residuo che, sebbene non specificato in rubrica, si risolve, nel corpo della complessiva critica, nella prospettazione di violazione della disciplina del danno non patrimoniale (articolo 2059 cod. civ.) e delle presunzioni (articoli 2727 e 2729 cod. civ.) rispetto alle domande formulate.
A quest’ultimo riguardo, dunque, la corte territoriale ha osservato che il danno da “radicale e inevitabile sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti”, genericamente allegato, non era stato comunque dimostrato, non potendo presumersi dalla sola determinazione del danno biologico, tradotta in centoventi giorni di inabilita’ temporanea assoluta, “durante i quali, nella fase di ricovero non ospedaliero, comunque la neonata avrebbe avuto bisogno di assistenza”, e nel 25 per cento di danno permanente.
La condivisibile giurisprudenza ha invece chiarito che la prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall’altrui illecito, puo’ essere desunta presuntivamente anche soltanto dalla gravita’ delle lesioni (cfr. Cass., 16/02/2012, n. 2228, pur citata nella sentenza impugnata; in senso analogo, cfr., in seguito, Cass., 11/07/2017, n. 17058, in un caso di danno biologico anch’esso determinato al 25 per cento di invalidita’ permanente, pagg. 8-9, al netto degli esiti della censura sul “quantum” di tale determinazione, pagg. 11-12).
Nella fattispecie qui in scrutinio la parte rimarca di aver allegato sin dall’atto di citazione le richieste di prova orale poi ammesse ed esperite, con le quali e’ stata ulteriormente supportata la concreta alterazione della vita relazionale conseguente all’illecito in parola. In questa cornice le istanze istruttorie declinano una specificazione qualitativa delle stesse allegazioni assertive.
Cio’ posto, la corte territoriale, errando “in iure”, per un verso esclude, nell’ambito delle domande spiegate, la possibilita’ di ricorrere a presunzioni (pag. 5); per altro verso mostra cosi’ di sovrapporre impropriamente il profilo dell’an” a quello del “quantum”, afferente alla personalizzazione del danno in parola rispetto agli “standard” normalmente ad esso riferibili.
La decisione, pertanto, andra’ sul punto cassata.
E’ opportuno precisare che nel procedere all’accertamento e alla conseguente quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost., n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e altresi’, sistematicamente, del recente intervento del legislatore sugli articoli 138 e 139 c.d.a. come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 17, – la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello morale – dovra’ unitariamente e quindi congiuntamente, ma al contempo distintamente, valutare la compiuta e reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, vale a dire tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, “sub” specie del dolore) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno avra’ pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto sotto l’aspetto della sofferenza, quanto sotto quello dell’alterazione ovvero modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma, e considerata in ogni suo aspetto senza ulteriori frammentazioni nominalistiche.
3. Spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla corte di appello di Roma perche’, in diversa
composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *