Non e’ indispensabile che la condotta dell’assicurato costituisca la causa unica della verificazione dell’evento di danno

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18532.

La massima estrapolata

Non e’ indispensabile che la condotta dell’assicurato costituisca la causa unica della verificazione dell’evento di danno, in quanto,sulla base del nesso di causalita’ materiale tra la condotta dell’assicurato e tale evento occorre fare ricorso al principio penalistico della condictio sine qua temperato da quello della regolarita’ causale, con la conseguenza che quando l’evento dannoso e’ derivato da una pluralita’ di comportamenti, tutti hanno eguale valore causale senza distinzione tra cause mediate e immediate, dirette e indirette

Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18532

Data udienza 2 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3290/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Direttore procuratore speciale Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2059/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
(OMISSIS) evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, la compagnia (OMISSIS) S.p.A. chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di Euro 65.000, pari al massimale assicurato, a titolo di indennizzo per il furto subito in data 9 gennaio 2010 all’interno della propria abitazione e coperto da una polizza stipulata tra le parti il 24 novembre 2009, anche a garanzia del furto interno all’immobile.
L’assicuratore aveva rifiutato di indennizzare il valore degli oggetti contenuti in due casseforti murate, ubicate nell’immobile, poiche’ le stesse erano state aperte con le chiavi rinvenute all’interno dell’immobile svaligiato. Costituitasi la compagnia chiedeva il rigetto della domanda ai sensi dell’articolo 13, lettera C, delle condizioni generali del contratto e dell’articolo 1900 c.c., rilevando che il sinistro era stato agevolato dalla colpa grave dell’assicurato. La lite riguardava esclusivamente il profilo della valutazione della condotta dell’assicurato e, in particolare, se la circostanza di lasciare le chiavi delle casseforti in casa, pur celate in un mucchio di cenere nel camino, costituisse o meno colpa grave tale da escludere, ai sensi della polizza, l’obbligo di indennizzo;
il Tribunale di Torino con sentenza del 6 dicembre 2012 valutava in termini di colpa grave la condotta dell’attore, richiamando un precedente della Corte di legittimita’ in termini, respingendo l’argomentazione di parte attrice circa l’irrilevanza causale della presenza delle chiavi, in quanto i ladri avrebbero comunque potuto aprire le casseforti, considerando tale ultimo profilo privo di dimostrazione ed entrando nell’ambito delle condotte alternative ipotetiche;
avverso tale decisione il (OMISSIS) proponeva appello con atto di citazione notificato il 4 giugno 2013 ribadendo la tesi dell’insussistenza della colpa grave e lamentando la violazione dell’articolo 1900 c.c. sotto il duplice profilo della sussistenza di dati probatori rappresentati dalle fotografie attestanti il tentativo dei ladri di operare lo scasso del muro per asportare le casseforti, oltre che l’errata valutazione in fatto riguardo alla presunta mancanza di prova della rimozione dal muro delle due casseforti. La compagnia di assicurazione chiedeva il rigetto dell’appello;
con sentenza del 18 novembre 2015 la Corte d’Appello di Torino rigettava l’impugnazione richiamando il precedente di questa Corte di legittimita’ n. 7765 del 2005 secondo cui anche in materia assicurativa opera il principio penalistico della conditio sine qua non per cui quando l’evento dannoso consegue a una pluralita’ di comportamenti, tutti hanno eguale valore causale e in questi termini il rinvenimento delle chiavi nel caminetto ha certamente agevolato l’apertura delle due casseforti. In concreto, la circostanza di avere lasciato le chiavi sotto la cenere del camino costituiva, secondo la Corte territoriale, una condotta grave tenuto conto delle circostanze di tempo di luogo e dell’ingente valore dei beni depositati nelle casseforti;
avverso tale decisione (OMISSIS) Propone ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo e la compagnia (OMISSIS) S.p.A. deposita controricorso e successiva memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione dell’articolo 1900 c.c. con riferimento all’esimente della colpa grave, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Tale condotta consiste nel comportamento consapevole di chi operi con straordinaria negligenza omettendo anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti. Al contrario, nel caso di specie, il ricorrente aveva assicurato i cancelli di accesso con apposito catenaccio e serratura, aveva dotato la casa di idoneo sistema di allarme, di serrande e finestre munite di inferriate, aveva nascosto le chiavi delle casseforti all’interno delle ceneri di uno dei camini e sistemato le due casseforti nel bagno di servizio. Pertanto, sarebbe prospettabile al piu’ la colpa ordinaria, che deve anche tenere conto della qualifica di consumatore del ricorrente, che consente il caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola negoziale, di ritenere prevalente l’interpretazione piu’ favorevole al consumatore. In definitiva, il profilo della prevedibilita’ o meno del rinvenimento delle chiavi non consente di prospettare una condotta gravemente colposa;
il motivo e’ inammissibile poiche’ parte ricorrente pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perche’ in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimita’) sollecita a questa Corte una nuova ed inammissibile valutazione delle risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) si’ come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi’ strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilita’ maggiore o minore di questa odi quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per cio’ solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre piu’ consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilita’ nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimita’;
in particolare, il ricorrente censura la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, evidenziando i profili di cautela adottati attraverso l’apposizione di un catenaccio, di una serratura, del sistema d’allarme, di serrande e inferriate oltre che per la peculiarita’ di nascondere le chiavi delle casseforti nelle ceneri di uno dei camini, richiedendo alla Corte di legittimita’ di valutare la congruita’ di tali condotte e l’inquadrabilita’ in termini di colpa ordinaria o colpa grave, prospettando anche le condotte alternative che l’assicurato avrebbe potuto porre in essere (portare con se’ le chiavi in viaggio, eccetera);
rispetto alla ricostruzione in fatto adottata dalla Corte territoriale nel valutare in concreto la condotta dell’assicurato in termini di colpa grave, quest’ultimo oppone una ricostruzione alternativa che non consente di superare le analitiche valutazioni del giudice di appello, il quale ha evidenziato che nelle condizioni contrattuali di polizza e’ prevista l’esclusione dei danni “agevolati” con colpa grave dal contraente, per cui la verifica della sussistenza della colpa grave e’ stata rapportata alla funzione di agevolazione o meno, del furto, attraverso la scelta di lasciare le chiavi nascoste nella cenere del camino. La Corte territoriale ha valorizzato la circostanza della particolare situazione logistica dell’immobile, villetta in zona periferica, isolata, che avrebbe consentito ai ladri, cosi’ come puntualmente e’ avvenuto, di agire in assoluta tranquillita’ per lungo tempo, al fine di ricercare tutti gli oggetti di valore e le chiavi delle cassaforte;
ha ribadito che non e’ indispensabile che la condotta dell’assicurato costituisca la causa unica della verificazione dell’evento di danno, in quanto,sulla base del nesso di causalita’ materiale tra la condotta dell’assicurato e tale evento occorre fare ricorso al principio penalistico della condictio sine qua temperato da quello della regolarita’ causale, con la conseguenza che quando l’evento dannoso e’ derivato da una pluralita’ di comportamenti, tutti hanno eguale valore causale senza distinzione tra cause mediate e immediate, dirette e indirette;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.T.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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