Nell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il verbale, la presenza della indicazione completa degli estremi della raccomandata informativa soddisfa le esigenze probatorie

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 12 luglio 2018, n. 18472.

La massima estrapolata

Nell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il verbale, la presenza della indicazione completa degli estremi della raccomandata informativa soddisfa le esigenze probatorie, irrilevante dunque la mancata produzione della ricevuta di spedizione.

Ordinanza 12 luglio 2018, n. 18472

Data udienza 25 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3689-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6224/2016 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 28/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avvocato (OMISSIS) ricorre nei confronti del Comune di Palermo – che ha resistito con controricorso – per la cassazione della sentenza del tribunale di Palermo che, confermando la sentenza del giudice di pace della stessa citta’, ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso una cartella esattoriale emessa a seguito di un verbale di contestazione di violazioni del codice della strada che il tribunale ha ritenuto, contrariamente alla tesi dell’avvocato (OMISSIS), essere stato notificato regolarmente. La causa e’ stata discussa nell’ adunanza di camera di consiglio del 25/1/18, per la quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Con l’unico mezzo di ricorso, riferito alla violazione della L. n. 890 del 1982, articolo 7 il ricorrente censura l’affermazione del tribunale secondo cui, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN), prescritta da tale disposizione per il caso di consegna del plico contenente l’atto da notificare a persona diversa dal destinatario, sarebbe sufficiente l’attestazione della avvenuta spedizione della raccomandata informativa inserita dall’agente postale nell’avviso di ricevimento del plico. Secondo il ricorrente, per contro, la prova della spedizione della raccomandata informativa andrebbe fornita mediante la produzione della ricevuta di spedizione.
La questione posta dal ricorrente riguarda quindi l’interpretazione della L. n. 890 del 1982, articolo 7, comma 6 abrogato dalla L. n. 190 del 2014, articolo 1, comma 97-bis, lettera f), come modificato dalla L. n. 205 del 2017, articolo 1, comma 461, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e, pertanto, applicabile alla fattispecie ratione temporis. Tale disposizione recita: “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da’ notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Il ricorrente deduce che, ai fini della prova della spedizione della raccomandata semplice contenete la comunicazione di avvenuta notifica sarebbe necessaria la produzione in giudizio della relativa ricevuta di spedizione, non essendo sufficiente l’indicazione di avvenuta spedizione di tale raccomandata e l’indicazione del suo numero effettuata dall’agente postale nel corpo dell’avviso di ricevimento del plico contenente l’atto da notificare. In proposito il ricorrente richiama il precedente della prima sezione di questa Corte n. 3497/98 (poi ripreso nelle sentenze della sezione tributaria nn. 9358/15, 25985/14) in cui si afferma che, poiche’ “l’attestazione di avere inviato delle raccomandate indicandone i numeri copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, e’ evidente che dall’attestazione predetta non sono desumibili ne’ l’indirizzo al quale le raccomandate sono state spedite ne’ il destinatario delle medesime (senza dire degli altri elementi di cui all’articolo 48 disp. att. cit.). Rimane percio’ eluso il doveroso controllo del giudice circa la complessiva validita’ del procedimento notificatorio, controllo che deve essere diretto a verificare la sempre possibile esistenza di errori ed e’ particolarmente delicato in un procedimento formale qual e’ quello descritto nell’articolo 140 c.p.c., al cui rituale espletamento consegue un effetto legale tipico di conoscenza dell’atto notificato da parte del destinatario”.
Il motivo non puo’ trovare accoglimento.
In via preliminare va evidenziato che le sentenze sopra menzionate sono state pronunciate con riferimento ad un tessuto normativo diverso da quello che qui ci occupa. Esse infatti si riferiscono, tutte, alla procedura notificatoria di cui al’articolo 140 c.p.c. e, in particolare, alla comunicazione di avvenuto deposito dell’atto in casa comunale che l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore devono effettuare nel caso in cui destinatario della notificazione non sia stato reperito nella sua residenza per temporanee assenza; comunicazione che, per espresso disposto normativo, deve essere spedita con raccomanda con avviso di ricevimento.
Nel presente giudizio, per contro, si discute della notificazione a mezzo posta e, in particolare, della comunicazione di avvenuta notifica dell’atto a persona diversa dal destinatario (familiare convivente, persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, portiere dello stabile). Tale notificazione, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, puo’ essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (Cass. 10554/15, Cass. 12438/16). Al riguardo non e’ superfluo evidenziare che, come evidenziato in Cass. 10554/15, “la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, e’ a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversita’ nell’ambito di un sistema dove e’ richiesto sempre l’avviso di ricevimento per la notificazione dell’atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora l’atto non si sia potuto consegnare a persona “vicina”, ma e’ stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l’atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l’id quod plerumque accidit consegneranno l’atto al destinatario.”
Tanto premesso, il Collegio ritiene che anche alla comunicazione di avvenuta notifica di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 7 – e ad onta del minor livello di garantismo che caratterizza la disciplina della sua trasmissione postale (raccomandata semplice), rispetto a quello che caratterizza la disciplina della trasmissione postale della comunicazione di avvenuto deposito di cui all’articolo 140 c.p.c. (raccomandata a.r.) – debba applicarsi il principio, enunciato nelle sentenze sopra richiamate, secondo cui l’attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l’indicazione del solo numero (ossia senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero; con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, va fornita, da chi e’ interessato a dimostrare la ritualita’ della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova.
Da tale principio, tuttavia, la sentenza gravata non si e’ discostata, perche’ la corte palermitana ha ritenuto provato l’invio della raccomandata informativa, senza necessita’ che ne fosse prodotta la relativa ricevuta di spedizione, sul rilievo che nell’avviso di ricevimento della raccomandata contende il verbale di contestazione era presente “l’attestazione di spedizione a cura dell’ufficiale postale completa dell’indicazione dei relativi estremi” (pag. 3 della sentenza, penultimo capoverso, sottolineatura nostra). La presenza – nell’avviso di ricevimento della raccomandata contenete il verbale di contestazione – della completa indicazione degli estremi della raccomandata informativa (e, dunque, non del solo numero di tale raccomandata, ma di tutte le indicazioni necessarie a fornire la prova della persona a cui essa era stata spedita e dell’indirizzo di spedizione) – soddisfano le esigenze probatorie a cui fa riferimento il principio di diritto espresso nelle sentenze sopra citate, rendendo quindi irrilevante, nella specie, la mancata produzione della ricevuta di spedizione.
E’ appena il caso di aggiungere che l’accertamento che nel corpo dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenete il verbale di contestazione fosse contenuta la completa indicazione degli estremi della raccomandata informativa costituisce accertamento di fatto che compete al giudice di merito (qui si discute, va evidenziato, della notifica di un atto extraprocessuale); accertamento che non ha formato oggetto di specifica censura nel ricorso per cassazione (il cui unico mezzo denuncia un vizio di violazione di legge).
Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Deve altresi’ darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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