Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 12 luglio 2018, n. 18489.
La massima estrapolata
La natura postergata dei finanziamenti ponte dei soci al fine di accedere alla procedura concorsuale è ostativa al riconoscimento di qualsiasi trattamento preferenziale verso altri creditori.
Ordinanza 12 luglio 2018, n. 18489
Data udienza 11 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16041/2013 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS).
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Patti, depositato il giorno 7 maggio 2013, nel procedimento iscritto al n.r.g. 401/2012.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) propose opposizione avverso Io stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, nel quale risulto’ negato il rango prededucibile, preteso sull’80% delle somme ammesse al concorso quale finanziamento erogato da essa socia alla societa’ poi fallita, al fine di consentire a quest’ultima di versare il fondo spese necessario per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Con decreto depositato il giorno 7 maggio 2013, il Tribunale di Patti respinse l’opposizione, osservando che la prededuzione ai sensi della L. Fall., articolo 182-quater, poteva andare accordata al credito del socio finanziatore, in deroga al principio della postergazione, solo se la prededuzione fosse stata disposta espressamente nel provvedimento del tribunale che provvedeva sull’ammissione alla procedura.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Patti, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, cui ha resistito con controricorso il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo deduce la ricorrente violazione della L. Fall., articoli 111 e 182-quater, avendo il tribunale erroneamente escluso il rango prededucibile per le somme erogate dalla socia alla societa’ ammessa al concordato, nonostante l’evidente funzionalita’ del finanziamento ad assicurare il buon esito della procedura.
2. Il motivo non e’ fondato, anche se la motivazione resa dal tribunale merita di essere corretta ai sensi dell’articolo 384 c.p.c..
Com’e’ noto, ai sensi della L. Fall., articolo 182-quater, comma 1, nel testo introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 – qui applicabile ratione temporis, in ragione dell’intervenuta ammissione alla procedura di concordato della societa’ poi fallita con decreto del (OMISSIS) – “I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui al DLgs. 1 settembre 1993, n. 385, articoli 106 e 107, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti (…) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111”.
Soggiunge la L. Fall., articolo 182-quater, comma 2, che “Sono parificati ai prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (…), qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 (…) e purche’ la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo”.
Ai sensi, poi, della L. Fall., articolo 182-quater, comma 3, nel testo originario introdotto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, “In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c., il comma 1, si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare”.
Soltanto con la novella introdotta dal successivo Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – applicabile, in forza della espressa norma transitoria contenuta nell’articolo 33, comma 3, del medesimo decreto “ai procedimenti di concordato preventivo (…) introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, quindi soltanto alle procedure di concordato presentate dopo il giorno 11 settembre 2012 -, si e’ stabilito che “In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c., il primo e il comma 2, si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci”.
2.2. Dunque, anzitutto, va osservato che per i c.d. “finanziamenti ponte”, effettuati cioe’ dai soci “in funzione della presentazione della domanda di concordato”, al momento dell’erogazione delle somme da parte della (OMISSIS) difettava una norma che ne prevedesse espressamente la prededuzione (sia pure nella misura dell’80%) in deroga al disposto dell’articolo 2467 c.c., norma che, com’e’ noto, prevede ancora oggi che i finanziamenti effettuati dai soci alla societa’ che si trovi in condizione di eccessivo squilibrio tra il patrimonio netto e l’indebitamento, siano postergati rispetto al soddisfacimento dei restanti creditori.
Ha errato allora il tribunale nel ritenere senz’altro applicabile la L. Fall., articolo 182-quater, comma 2, per quei finanziamenti dei soci, intervenuti prima dell’entrata in vigore della novella apportata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, che fossero finalizzati a consentire la presentazione della domanda di concordato preventivo.
A differenza di quanto afferma la ricorrente, tuttavia, va escluso che la prededuzione possa essere riconosciuta ai finanziamenti ponte provenienti dai soci, ai sensi della regola generale prevista dalla L. Fall., articolo 111, trattandosi comunque di crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale.
E’ vero, infatti, che non puo’ seriamente dubitarsi della funzionalita’ delle somme erogate per coprire le spese necessarie per la procedura, determinate dal tribunale con il decreto di ammissione ai sensi della L. Fall., articolo 163, comma 2, n. 4); tuttavia, la natura postergata dei finanziamenti effettuati dai soci ad una societa’ in crisi al fine di accedere alla procedura concorsuale minore, deve ritenersi ostativa al riconoscimento di qualsivoglia trattamento preferenziale rispetto ai restanti creditori siano essi privilegiati o chirografari.
Se ne trae sicura conferma dal fatto che con il cennato Decreto Legge n. 78 del 2010, il legislatore urgente, introducendo la L. Fall., articolo 182-quater, ha dapprima previsto una deroga (nei limiti peraltro dell’80% delle somme) al disposto dell’articolo 2467 c.c., in relazione ai finanziamenti effettuati dai soci “in esecuzione” del concordato omologato e poi, solo con il ricordato Decreto Legge n. 83 del 2012, ha esteso siffatto regime derogatorio anche ai c.d. “finanziamenti ponte”, sull’evidente presupposto che senza una norma speciale che autorizzi una chiara eccezione alla regola codicistica – ma di matrice chiaramente concorsuale – della postergazione dei crediti derivanti dai finanziamenti dei soci, non vi sarebbe spazio per l’applicazione della L. Fall., articolo 111.
La relazione di accompagnamento al Decreto Legge n. 78 del 2010, del resto, chiarisce la ratio dell’intervento novellatore sulla legge fallimentare, laddove e’ scritto che la norma in esame “e’ volta a favorire e promuovere l’erogazione di nuovi finanziamenti all’impresa in difficolta’ da parte sia di intermediari bancari e finanziari che dei soci”, soggiungendo che il riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti dei soci “comporta l’esigenza di derogare alle disposizioni codicistiche in tema di postergazione e in particolare agli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c.”.
3. Le spese del giudizio, avuto riguardo alla assoluta novita’ della questione esaminata, possono andare compensate integralmente tra le parti. Sussistono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Compensa le spese tra le parti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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