Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti, riconosciuto dalla riforma del diritto di famiglia del 2013, non è incondizionato.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15238.

La massima estrapolata:

Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti, riconosciuto dalla riforma del diritto di famiglia del 2013, non è incondizionato. Il suo esercizio e la sua tutela, in caso di contestazione dei genitori, dipendono dal giudice che valuta nell’interesse esclusivo del minore.

Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15238

Data udienza 15 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20694/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitori esercenti la responsabilita’ nei confronti dei minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona depositato il 9 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2018 dal Consigliere Dr. Guido Mercolino.
RILEVATO IN FATTO
Che (OMISSIS), nonno materno dei minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso il decreto del 9 marzo 2016, con cui la Corte d’appello di Ancona ha rigettato il reclamo da lui interposto avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Ancona l’8 giugno 2015, che aveva rigettato la richiesta di adozione dei provvedimenti necessari a tutelare il diritto dei minori a conservare un significativo rapporto affettivo con il ricorrente;
che (OMISSIS) e (OMISSIS), genitori dei minori, non hanno svolto attivita’ difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ordine all’ammissibilita’ dell’impugnazione, che, come recentemente affermato da questa Corte, i provvedimenti ablativi, modificativi o limitativi della responsabilita’ genitoriale sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., in quanto adottati all’esito di un procedimento che, pur non avendo natura prettamente contenziosa, non esclude la presenza di parti in conflitto tra loro, ed incidenti su diritti di natura personalissima di primario rango costituzionale, con conseguente idoneita’ ad acquistare efficacia di giudicato rebus sic stantibus, salva la sopravvenienza di fatti nuovi (cfr. Cass., Sez. 1, 21/11/2016, n. 23633);
che tra i predetti provvedimenti dev’essere annoverato anche quello adottato, ai sensi dell’articolo 317-bis c.c., come sostituito dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, articolo 42, sul ricorso proposto dagli ascendenti a tutela del loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, trattandosi di una posizione soggettiva che, a differenza di quella precedentemente prevista dall’articolo 115 c.c., comma 1, ed ora trasfusa nell’articolo 337-ter c.c., comma 1, introdotto dal Decreto Legislativo n. 154, articolo 55, e’ attribuita agli ascendenti non gia’ in via indiretta, come riflesso della tutela accordata all’interesse del minore nell’ambito della crisi dell’unione tra i genitori, ed ha consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, essendo tutelata in via principale, indipendentemente dalla predetta crisi ed anche nei confronti di una volonta’ comune dei genitori, sia pure subordinatamente ad una valutazione dell’interesse del minore;
che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 29 e 111 Cost., dell’articolo 8 della CEDU e degli articoli 317-bis e 330 c.c., sostenendo che, nel rifiutare di consentirgli la frequentazione dei minori, quanto meno attraverso incontri protetti, il decreto impugnato ha negato valore alla relazione affettiva esistente con gli stessi, abdicando alla funzione di mediazione spettante al giudice in materia familiare e legittimando le condotte ostative dei genitori, senza considerare che gli ascendenti vantano un diritto autonomamente azionabile alla conservazione dei rapporti con i nipoti, la cui subordinazione all’interesse del minore non esclude la necessita’ di sottoporre tale interesse ad un’accurata valutazione;
che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 111 Cost. e degli articoli 115, 116 e 191 c.p.c., osservando che, nella valutazione dell’interesse dei minori, il decreto impugnato si e’ limitato a dare credito alle dichiarazioni rese dalle nipoti, trascurando l’eta’ che le stesse avevano all’epoca in cui si erano verificati gli episodi di violenza da loro riferiti e la definitiva assoluzione di esso ricorrente dai reati ascrittigli, ed omettendo di verificare se i timori manifestati dai minori nei suoi confronti costituissero il frutto di manipolazioni e condizionamenti da parte dei genitori;
che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati;
che l’articolo 317-bis c.c., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l’esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno od entrambi i genitori, ad una valutazione del giudice avente di mira lâââEurošÂ¬Ã‹Å””esclusivo interesse del minore”, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalita’ del minore, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote;
che tale coinvolgimento, costituente il presupposto indispensabile per un fruttuosa cooperazione degli ascendenti all’adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori, e’ stato nella specie escluso dal decreto impugnato, con ampia e congrua motivazione, in virtu’ dell’accertata riluttanza dei nipoti ad intrattenere relazioni con il nonno materno, in conseguenza dell’impressione negativa suscitata dal comportamento inopportuno ed inquietante di quest’ultimo, solito appostarsi nei luoghi da loro frequentati e seguirli con l’autovettura, nonche’ dell’incapacita’, in tal modo manifestata dal ricorrente, di cogliere il disagio dei minori e di far prevalere il loro bisogno di serenita’ sulla propria esigenza d’interessarsi alla loro vita quotidiana;
che, nel contestare il predetto apprezzamento, puntualmente giustificato in base alle risultanze dell’audizione personale delle prime due nipoti, il ricorrente non e’ in grado d’individuare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dal decreto impugnato, ma si limita a prospettare l’eventualita’ di condizionamenti o manipolazioni da parte dei genitori e la possibilita’ d’incontri protetti, argomentatamente escluse dalla Corte territoriale, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonche’ la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le anomalie motivazionali sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 6, 16/07/2014, n. 16300; 9/06/2014, n. 12928);
che, alla stregua dell’accertamento compiuto dalla Corte di merito, non puo’ condividersi il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui l’impegno degli Stati contraenti ad astenersi da ingerenze arbitrarie nella vita privata e familiare, previsto dall’articolo 8 della CEDU, comprende obblighi positivi, concernenti il rispetto della vita familiare anche nelle relazioni tra gli individui, tra cui quello di predisporre un arsenale giuridico adeguato e sufficiente a garantire i diritti legittimi degli interessati, tale da consentire allo Stato di adottare misure idonee a riunire il figlio minore al genitore ed anche ai nonni, nonche’ di adottare tutte le misure preparatorie che consentano di pervenire a tale risultato (cfr. Corte EDU, sent. 7/12/ 2017, Beccarini e Ridolfi c. Italia; 21/01/2015, Manuello e Nevi c. Italia; 2/11/2010, Nistor c. Romania; 9/06/1998, Bronda c. Italia);
che, nell’enunciare il predetto principio, la Corte EDU ha infatti precisato che l’obbligo per le autorita’ nazionali di adottare misure volte ad assicurare la riunione tra il figlio e il genitore non e’ assoluto, dovendo le stesse tenere conto degli interessi e dei diritti e delle liberta’ di tutte le persone interessate, in particolare degli interessi del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall’articolo 8 della Convenzione (cfr. Corte EDU, sent. 29/06/2004, Volesky c. Repubblica Ceca; 22/11/2005, Reigado Ramos c. Portogallo);
che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati;
che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
Motivazione semplificata.

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