Cassa forense non può sanzionare gli iscritti per l’omessa comunicazione dei redditi senza prima contestare l’addebito

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 25 agosto 2020, n. 17702.

 

Cassa forense non può sanzionare gli iscritti per l’omessa comunicazione dei redditi , senza prima contestare l’addebito. E se lo fa la sanzione è estinta. Le deroghe concesse agli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie delle deroghe in nome dell’equilibrio di bilancio, non consentono di superare la legge 689/1981 sulle sanzioni amministrative.

Sentenza 25 agosto 2020, n. 17702

Data udienza 5 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Professioni – Avvocati – Cassa Forense – Infedele comunicazione – Sanzioni – Irrogazione – Rispetto delle regole procedurali dell’accertamento e della contestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23593-2014 proposto da:
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 67/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/08/2014 R.G.N. 228/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2020 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata l’11.8.2014, la Corte d’appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimita’ della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense all’avv. (OMISSIS) per omessa comunicazione dei redditi professionali.
La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto, sulla scorta delle sentenze nn. 9725 del 2000 e 13545 del 2008 di questa Corte di legittimita’, che la Cassa non potesse irrogare alcuna sanzione senza previa contestazione dell’addebito, giusta il procedimento di cui alla L. n. 689 del 1981, e che nessuna rilevanza in contrario poteva avere l’avvenuta adozione, da parte sua, di una diversa regolamentazione della materia delle sanzioni, giusta il disposto del Decreto Legge n. 79 del 1997, articolo 4, comma 6-bis, (conv. con L. n. 140 del 1997), giacche’ tale disciplina di rango secondario non avrebbe potuto comunque derogare alla fonte normativa primaria di cui alla L. n. 689 del 1981 cit..
Avverso tali statuizioni ha ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, deducendo un unico e articolato motivo di censura, poi ulteriormente illustrato con memoria. L’avv. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, la Cassa ricorrente denuncia falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 509 del 1994, articolo 2, del Decreto Legge n. 79 del 1997, articolo 4, comma 6-bis, (conv. con L. n. 140 del 1997), e della’ L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 763, per avere la Corte di merito ritenuto l’inefficacia della normativa regolamentare da essa adottata nella parte in cui aveva escluso l’applicabilita’ della L. n. 689 del 1981, alla materia delle sanzioni: a suo avviso, infatti, l’ampia delegificazione intervenuta in favore degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie per cio’ che concerne l’adozione dei provvedimenti utili a salvaguardare l’equilibrio di bilancio e, piu’ specificamente, l’attribuzione ad essi della potesta’ di adottare “deliberazioni in materia di regime sanzionatorio”, siccome previsto dal Decreto Legge n. 79 del 1997, cit., articolo 4, comma 6-bis, deporrebbero in favore della possibilita’ di tali enti di derogare alla disciplina di cui alla L. n. 689 del 1981, che sarebbe pertanto ormai inapplicabile alla materia delle sanzioni da essa irrogate.
Il motivo e’ infondato, ancorche’ la motivazione della sentenza vada corretta.
E’ senz’altro vero che, in conseguenza dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 509 del 1994, recante attuazione della delega conferita dalla L. n. 537 del 1993, articolo 1, comma 32, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (tra i quali la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense), si e’ verificata una sostanziale delegificazione della disciplina relativa sia al rapporto contributivo, che tali enti intrattengono con i loro iscritti, sia al rapporto previdenziale, che concerne le prestazioni che essi sono tenuti a corrispondere ai beneficiari: la determinazione della relativa disciplina e’ stata infatti affidata dalla legge all’autonomia regolamentare degli enti, i quali, nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, possono dettare disposizioni anche in deroga a disposizioni di legge precedenti (cosi’, in particolare, Cass. n. 24202 del 2009 e, piu’ recentemente, Cass. n. 5287 del 2018).
E’ pero’ altrettanto vero che la potesta’ di adottare delibere contenenti disposizioni derogatorie alle norme di legge vigenti e’ stata attribuita agli enti in questione al fine precipuo di assicurare l’equilibrio di bilancio nell’arco di tempo prescritto dal legislatore (cosi’, in particolare, il Decreto Legislativo n. 509 del 1994, articolo 2, comma 2 e L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 763): prova ne sia che questa Corte di legittimita’ ne ha ricavato un principio tendenziale di tipicita’ degli atti che a tanto possono provvedere, identificandoli sostanzialmente in provvedimenti di variazione delle aliquote contributive e di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, salvo il rispetto del principio del pro rata (cosi’, espressamente, Cass. n. 24202 del 2009, cit.), ed escludendo, per contro, che la potesta’ derogatoria si estenda ad es. all’imposizione di una trattenuta (anche sub specie di contributo di solidarieta’) su trattamenti che siano gia’ stati determinati in base ai criteri ad essi applicabili, atteso che tali atti darebbero luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex articolo 23 Cost., la cui imposizione e’ riservata invece al legislatore (cosi’, da ult., Cass. n. 31875 del 2018).
E’ precisamente in questo quadro che va esaminata la questione posta dall’odierna ricorrente, che – come anzidetto – eccepisce l’inapplicabilita’ della L. n. 689 del 1981, alla sanzione amministrativa oggetto del presente giudizio.
Va subito rilevato che, rispetto ad essa, non risulta in alcun modo decisivo il richiamo ai precedenti di questa Corte nn. 9725 del 2000 e 13545 del 2008, con i quali e’ stata affermata la perdurante vigenza della L. n. 689 del 1981: trattasi infatti di fattispecie in cui l’irrogazione delle sanzioni da parte della Cassa si era avuta in relazione ad illeciti verificatisi prima dell’emanazione del Decreto Legge n. 79 del 1997, articolo 4, comma 6-bis, (conv. con L. n. 140 del 1997), secondo il quale, “nell’ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, articolo 2, comma 2, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del citato D.Lgs., articolo 3, comma 2”.
Del pari non risulta decisivo il richiamo dei principi enunciati da Cass. n. 13545 del 2008 da parte di Cass. nn. 17258 del 2018 e 27509 del 2019, dal momento che cio’ che in tali fattispecie era in discussione era piuttosto la natura amministrativa o meno delle sanzioni irrogate dalla Cassa odierna ricorrente, ai fini dell’applicabilita’ del termine quinquennale di prescrizione, che invece qui non e’ oggetto di doglianza alcuna.
Rilevante, piuttosto, e’ l’individuazione della latitudine della potesta’ attribuita agli enti privatizzati da parte del Decreto Legge n. 79 del 1997, articolo 4, comma 6-bis, dianzi cit.: reputa infatti il Collegio che, essendo stato il potere di adottare “deliberazioni in materia di regime sanzionatorio” attribuito “nell’ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509”, articolo 2, comma 2, ossia allo scopo di “assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicita’ almeno triennale”, la potesta’ in esame debba necessariamente circoscriversi alla commisurazione delle sanzioni irrogabili in relazione alle varie tipologie di illecito, restando invece ad essa estranea, per cio’ che qui rileva, la possibilita’ di derogare alle disposizioni imperative del procedimento individuato al Capo I, sez. II, della L. n. 689 del 1981.
Nell’individuare, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, il perimetro di legittimita’ dell’esercizio dei poteri sanzionatori attribuiti alla pubblica amministrazione e ai soggetti che ad essa, a tal fine, debbono ritenersi equiparati, questa Corte di legittimita’ ha avuto infatti modo di precisare che, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all’articolo 23 Cost. (cosi’ gia’ Cass. nn. 4364 del 1992, 7570 del 1993, 1113 del 1995), e’ bensi’ possibile che i precetti individuati dalla legge siano eterointegrati da disposizioni di rango secondario, in virtu’ delle particolari tecnicalita’ della dimensione in cui esse sono destinate ad operare (Cass. n. 17602 del 2003), ma non e’ in alcun modo possibile ne’ che, in assenza di una legge che deroghi alla L. n. 689 del 1981, articolo 1, si introducano sanzioni amministrative mediante fonti secondarie (cosi’ Cass. n. 12367 del 1999), ne’ che la normazione secondaria non preveda garanzie in grado di escludere che la discrezionalita’ attribuita alla pubblica amministrazione e agli enti ad essa equiparati si trasformi in arbitrio (v. in tal senso Cass. nn. 16498 e 17602 del 2003, nonche’ Cass. S.U. n. 18262 del 2004).
Tra queste garanzie, ad avviso del Collegio, particolare rilievo assumono quelle dettate dalla L. n. 689 del 1981, articoli 13 e 14, in tema di accertamento e preventiva contestazione dell’addebito, dovendo qui ribadirsi, come gia’ rilevato da Cass. nn. 9725 del 2000 e 13545 del 2008, cit., tanto l’estensione dei principi regolatori della materia delle sanzioni amministrative anche alle sanzioni irrogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (s’intende, nei limiti di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 12), quanto, soprattutto, il principio secondo cui l’estensione del sistema dell’esecuzione esattoriale ad altre prestazioni imposte dalla legge non implica di per se’ che l’ente che se ne assume creditore possa far valere la sua pretesa sanzionatoria manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell’esattore, essendo pur sempre necessario che, ove le somme che si tratta di riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso, vi sia stato in precedenza un procedimento specificamente preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione che le si attribuisce e di prospettare all’ente gli eventuali errori in cui sia incorso nel ritenere consumata la violazione.
E’ dunque alla stregua delle anzidette considerazioni che puo’ senz’altro affermarsi che, non essendo stato autonomamente disciplinato da parte della L. n. 576 del 1980, articolo 18, (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 141 del 1992, articolo 9), il modo di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’omessa o infedele comunicazione, devono al riguardo essere osservate le norme imperative che riguardano l’accertamento e la contestazione della violazione (L. n. 689 del 1981, articoli 13 e 14); ed essendo stato nel caso di specie accertato che e’ stata omessa la preventiva contestazione dell’addebito (cosi’ la sentenza impugnata, pag. 3), la quale omissione – a norma della L. n. 689 del 1981, articolo 14, u.c., – comporta l’estinzione della sanzione, il motivo di censura si rivela affatto infondato.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. La complessita’ e novita’ della questione giustificano la compensazione tra le parti del presente giudizio di legittimita’. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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