Cancellazione dal registro delle imprese ed il fenomeno di tipo successorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 luglio 2022| n. 22027.

Cancellazione dal registro delle imprese ed il fenomeno di tipo successorio

Qualora alla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta. Del pari, sul piano processuale, la cancellazione sostanzia – inoltre – un evento integralmente disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal ricorrente avverso la sentenza del giudice di prime cure con cui era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quest’ultimo per il pagamento di corrispettivo di lavori di idraulica)

Ordinanza|12 luglio 2022| n. 22027. Cancellazione dal registro delle imprese ed il fenomeno di tipo successorio

Data udienza 27 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto – Opposizione a decreto ingiuntivo – Corrispettivo di lavori di idraulica sull’immobile – Società cancellata dal registro delle imprese – Presupposti – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. ROLFI Federico V. A. – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27167/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS);
– ricorrente-
contro
(OMISSIS) S.N.C. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., e (OMISSIS);
-intimati-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1232/2017, pubblicata in data 11.8.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.6.2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1232/2017, la Corte distrettuale di Ancona ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da (OMISSIS) avverso la sentenza del tribunale di Fermo con cui era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’appellante per il pagamento di corrispettivo di lavori di idraulica.
La pronuncia ha dato atto che, nella pendenza del giudizio di primo grado, la Termoidraulica era stata cancellata dal registro delle imprese senza che tale evento fosse stato dichiarato, e che l’appello era stato notificato alla societa’ estinta presso il difensore costituito, a (OMISSIS) quale rappresentante legale della suddetta societa’ e allo stesso (OMISSIS) in proprio “senza indicazione alcuna ne’ della nuova societa’, ne’ della qualita’ rivestita”.
Ha ritenuto che il gravame dovesse essere invece notificato alla (OMISSIS) Termoidraulica quale impresa individuale di (OMISSIS), sostenendo che l’effetto estintivo ricollegabile alla cancellazione aveva fatto venir meno “sia l’originaria parte attrice, che qualunque altro soggetto legittimato a proseguire il giudizio in sostituzione della societa’ estinta”.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS), erede di (OMISSIS), propone ricorso affidato a due motivi.
La (OMISSIS) s.n.c. e (OMISSIS) sono rimasti intimati.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli articolo 2495 c.c., articoli 110, 111, 299 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto che, a seguito della cancellazione della societa’, si fosse determinato il venir meno della societa’ stessa e di qualsiasi altro soggetto legittimato a proseguire il giudizio, trascurando che in tali ipotesi si realizza una successione a titolo particolare dei soci nei rapporti attivi e passivi, con subentro anche nei rapporti processuali pendenti.
Il secondo motivo deduce la violazione degli articolo 2495 c.c., articoli 110, 111, 299 c.p.c., sostenendo che l’appello era stato correttamente notificato alla societa’ presso il difensore costituito in primo grado, verificandosi un’ipotesi di ultrattivita’ del mandato, nonostante l’avvenuta cancellazione della (OMISSIS) dal registro delle imprese.
I due motivi sono fondati.
La (OMISSIS) s.n.c., proposto ricorso monitorio, e’ stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di opposizione, in data (OMISSIS).
L’evento interruttivo determinato dalla cancellazione non e’ stato dichiarato in udienza.
L’appello e’ stato poi notificato presso il difensore costituito.
Questa Corte ha stabilito che qualora alla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societa’ estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtu’ del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta (Cass. s.u. 6070/2013; Cass. 13183/2017).
Sul piano processuale la cancellazione sostanzia – inoltre – un evento integralmente disciplinato dagli articoli 299 c.p.c. e s.s. (Cass. s.u. 6070/2013).
Quindi, ove non sia dichiarata l’interruzione, la causa prosegue tra le parti originarie e, giusta la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, il procuratore continua a rappresentare la parte estinta come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, potendo validamente ricevere la notifica dell’impugnazione della sentenza (Cass. 5605/2021; Cass. 20840/2018; Cass. 23563/2017; Cass. 19580/2017; Cass. 23574/2014).
La posizione della parte estinta e’ stabilizzata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonche’ in quelle successive di quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione e’ suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della societa’, ovvero se il procuratore costituito per la societa’, gia’ munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex articolo 300 c.p.c., comma 4 (Cass. 23141/2014).
In definitiva, la notifica dell’appello al difensore della societa’ estinta aveva determinato la regolare costituzione del rapporto processuale, tanto piu’ che in appello era stato evocato il (OMISSIS) in proprio – socio unico al momento della cancellazione e successore nei rapporti facenti capo alla s.n.c. – a ulteriore conferma della ritualita’ dell’impugnazione, non occorrendo che fosse menzionata la sua qualita’ di titolare dell’impresa individuale (non essendo quest’ultima munita, peraltro, di soggettivita’ o di autonoma imputabilita’, diversa da quella del suo titolare).
Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso.
La sentenza e’ cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.

 

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