Provvedimenti di decadenza genitoriale in via prudenziale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 luglio 2022| n. 22006.

Provvedimenti di decadenza genitoriale in via prudenziale

Affinché il giudice possa legittimamente emettere provvedimenti di decadenza genitoriale in via prudenziale è necessario che il genitore abbia tenuto una condotta oggettivamente lesiva e contraria ai propri doveri, senza necessità che venga valutata la colpevolezza in tale sede.

Ordinanza|12 luglio 2022| n. 22006. Provvedimenti di decadenza genitoriale in via prudenziale

Data udienza 26 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Decadenza dalla responsabilità genitoriale – Condotta oggettivamente lesiva dei figli minori – Violazione dei doveri gravanti sul genitore da cui deriva un pregiudizio grave per il bambino – Censure di mero fatto – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CONTI Roberto G. – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27783/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, dall’Avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in virtu’ di delibera n. 3461/2020, del 29 settembre 2020 del consiglio dell’ordine degli avvocati di Bari;
– ricorrente –
contro
Avv. (OMISSIS), tutore e difensore del minore (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 910/2020, pubblicata il 7 agosto 2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal consigliere Luigi D’Orazio.

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RILEVATO IN FATTO

CHE:
1. Il tribunale per i minorenni di Bari ha dichiarato (OMISSIS) decaduta dalla responsabilita’ genitoriale sul figlio (OMISSIS), fermi restando i suoi doveri di genitrice, confermando l’affidamento del minore al servizio sociale del municipio (OMISSIS) perche’ mantenesse in essere il collocamento del minore in comunita’, con indirizzo riservato e divieto di contatti con la genitrice.
2. La Corte d’appello di Bari, sezione minori, ha rigettato il reclamo proposto dalla (OMISSIS) contro il provvedimento del tribunale per i minorenni di Bari, evidenziando che il procedimento di decadenza era originato dall’iniziativa del pubblico ministero presso il tribunale dei minorenni, su segnalazione dei servizi sociali del municipio (OMISSIS), per la condizione di “immaturita’ cognitiva ed affettiva” della madre, che risultava affetta da “ritardo mentale” ed esposta anche alle violenze ed ai maltrattamenti del presunto padre del minore. Dopo il parto, avvenuto il 21 giugno 2019, la (OMISSIS) aveva rifiutato la proposta degli operatori di inserimento in un centro antiviolenza, recandosi con il neonato e la nonna materna presso la struttura di (OMISSIS) (un dormitorio) inidonea all’esigenza del neonato. Con provvedimento del 28 giugno 2019 il tribunale per i minorenni aveva disposto in via provvisoria e urgente l’immediato collocamento del neonato in una struttura comunitaria idonea, unitamente alla madre ove intenzionata a seguirlo. La madre era stata gia’ destinataria di altro provvedimento di decadenza dalla responsabilita’ genitoriale relativamente ai figli (OMISSIS) ed (OMISSIS), all’epoca di anni 4 e 3, nati dal suo precedente matrimonio. In sede di attuazione del provvedimento del tribunale per i minorenni, sia la (OMISSIS) che sua madre, Annarita De Pascale, avevano posto in essere atteggiamenti e condotte gravemente oppositive e lesive nei confronti degli operatori sociali, oltre che verso se’ stesse. La (OMISSIS) aveva minacciato di gettarsi dalla finestra; inoltre aveva prelevato il piccolo (OMISSIS) dalla carrozzina e, tenendolo tra le mani, aveva minacciato di gettarlo per terra.
3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), depositando anche memoria scritta.
4. E’ rimasto intimato il tutore e difensore del minore (OMISSIS), Avv. (OMISSIS).

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CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “violazione dell’articolo 330 c.c., comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La condotta della madre, al momento dell’attuazione del provvedimento del tribunale per i minorenni, l’11 luglio 2020, e’ stata determinata dalla paura che il piccolo (OMISSIS) le fosse effettivamente tolto. Tuttavia, nei giorni successivi la (OMISSIS) si e’ scusata con l’assistente sociale Dott.ssa (OMISSIS) per il suo comportamento, “anche se non aveva mancato di rivolgere una parolaccia all’operatrice”. In sede di ascolto, all’udienza del 24 settembre 2019, la (OMISSIS) ha ammesso di aver tenuto un comportamento verbalmente violento nei confronti dell’assistente sociale e della curatrice speciale, in quanto “arrabbiata”. L’istruttoria del procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni e’ durata complessivamente solo 3 mesi e la (OMISSIS) e’ stata ascoltata una sola volta in data 24 settembre 2019, mentre successivamente ha rispettato le prescrizioni del provvedimento provvisorio del 2 ottobre 2019; alla successiva udienza del 28 novembre 2019, acquisita la relazione del centro di salute mentale, il procedimento e’ stato chiuso, con la successiva declaratoria di decadenza dalla responsabilita’ genitoriale della madre. I due elementi presi in considerazione della Corte d’appello di Bari, per confermare la decadenza dalla responsabilita’ genitoriale della madre, sono stati: l’esistenza di altri due figli della (OMISSIS), nati da una precedente relazione ed affidati al padre, per non avere la stessa seguito alcun percorso presso il centro di salute mentale; la conferma della sua “problematicita’ psichica”. La violazione da parte di un genitore nei confronti di un figlio non implica necessariamente l’adozione delle stesse misure nei confronti anche degli altri figli. Alla (OMISSIS) e’ stata diagnosticata una “disabilita’ intellettiva grave e disturbo di controllo degli impulsi non specificato” (DSM5), che tuttavia non e’ una malattia psichiatrica. E’ stata omessa ogni valutazione sulle capacita’ genitoriali della madre da parte di un organo competente, quale per esempio il consultorio familiare territorialmente competente.

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Non sono state valutate le capacita’ di accudimento della madre, tanto che l’e’quipe medica presso il servizio di neonatologia dell’azienda ospedaliera policlinico di Bari aveva attestato il “buono stato di salute del piccolo”. La madre non e’ stata supportata poi ne’ sul piano reddituale-economico, ne’ su quello abitativo.
2. Anzitutto, si evidenzia che il decreto della Corte d’appello di Bari di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di decadenza della responsabilita’ genitoriale emesso dal tribunale per i minorenni di Bari, e’ impugnabile per cassazione.
2.1 Invero, per questa Corte, a sezioni unite, i provvedimenti “de potestate”, emessi dal giudice minorile ai sensi degli articoli 330 e 333 c.c., hanno attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, e’ impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, (Cass., sez. un., 13 dicembre 2018, n. 32359; Cass., sez. 1, 21 novembre 2016, n. 23633). In particolare, si e’ osservato che, per effetto della L. n. 154 del 2013, la struttura dei procedimenti de potestate, rimasta non contenziosa, e’ stata pero’ modificata nella sua sostanza; infatti, nei procedimenti che lo riguardano, il minore che abbia compiuto 12 anni deve essere ascoltato, ai sensi dell’articolo 336 bis c.c., aggiunto dal Decreto Legislativo n. 154 del 2013, articolo 53; ove si ipotizzi, poi, un conflitto di interessi con i genitori deve essergli nominato un curatore speciale. Pertanto, l’assunto per cui non sussisteva un contraddittorio e’ superato, potendo affermarsi che la mutata veste del minore, ormai parte del processo nei giudizi che lo riguardano al pari delle altre, nonche’ la previsione del patrocinio del difensore per ciascuno dei soggetti coinvolti, valgano a qualificare tali giudizi quali procedimenti che dirimono conflitti tra posizioni soggettive diverse.
2.2. Si e’ poi precisato che il principio sopra riportato vale per i provvedimenti che incidano in modo almeno tendenzialmente permanente sui diritti dei soggetti implicati e sulla vita del minore, in assenza di mutamenti della situazione di fatto, e non puo’ essere esteso a pronunce di carattere meramente interlocutorio e provvisorio emesse nel corso del procedimento (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2022, n. 4778).

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3. Il motivo e’ inammissibile.
3.1. Invero, la ricorrente chiede, pur deducendo formalmente una violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, una rivalutazione degli elementi istruttori, gia’ congruamente effettuata, con approfondita motivazione, dal giudice di merito, non consentita in questa sede.
3.2. Trattandosi di provvedimento emesso dopo l’11 settembre 2012, la censura di motivazione doveva essere costruita ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come declinato dopo il Decreto Legge n. 83 del 2012.
Per questa Corte, infatti, a sezioni unite, la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053).
4. Questi sono i fatti di causa, in estrema sintesi: nei confronti di (OMISSIS) e’ stato emesso un precedente provvedimento di decadenza della responsabilita’ genitoriale con riferimento ai figli (OMISSIS) e (OMISSIS), di quattro e tre anni, nati da una precedente unione ed affidati in via esclusiva al padre; il 21 giugno 2019 nasce (OMISSIS); il 23 giugno 2019 la (OMISSIS), unitamente alla madre ed al piccolo (OMISSIS), si sono recati con il taxi per raggiungere il centro Help, sito in Bari, indicato dai servizi sociali mentre la ricorrente si trovava in ospedale per il parto; l’11 luglio 2019 la (OMISSIS) e’ stata convocata dal servizio sociale dove le veniva comunicato un provvedimento del tribunale per i minorenni per l’immediato collocamento del neonato in una struttura comunitaria idonea unitamente alla madre, ove intenzionata a seguirlo; nel corso dell’incontro dell’11 luglio 2019, la (OMISSIS) ha aggredito verbalmente gli operatori, giungendo a minacciare di gettarsi dalla finestra e di far del male al piccolo (OMISSIS); il 17 luglio 2019 la (OMISSIS), accompagnata dal difensore, si e’ recata presso il municipio (OMISSIS), ed alla presenza della coordinatrice e delle assistenti sociali, nonche’ del curatore speciale, ha appreso il contenuto integrale del provvedimento, dichiarando di voler seguire il piccolo nella struttura; il 24 settembre 2019 si e’ proceduto all’ascolto delle parti dinanzi al tribunale per i minorenni; a seguito dell’audizione della madre, il tribunale per i minorenni ha confermato l’affidamento del minore al servizio sociale del municipio (OMISSIS), affinche’ fosse mantenuto il suo collocamento da solo nella struttura, con divieto temporaneo della madre di incontrarlo; il tribunale ha incaricato il centro salute mentale territoriale di un’urgente valutazione della condizione mentale della madre e della sua incidenza sulle sue capacita’ di svolgere il ruolo genitoriale senza pregiudizio del figlio; in data 30 dicembre 2019 il tribunale per i minorenni ha disposto la decadenza della (OMISSIS) della potesta’ genitoriale.

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5. L’articolo 330 c.c. prevede che “il giudice puo’ pronunziare la decadenza dalla responsabilita’ genitoriale quando il genitore, o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. E’ necessario e sufficiente, affinche’ possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza puo’ essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave; qualora infatti il pregiudizio cagionata al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravita’, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli articoli 333 o 334, ma non puo’ essere pronunciata la decadenza. La gravita’ dell’inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore.
5.1 Stante la funzione “preventiva”e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non gia’ quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro; il pregiudizio potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli gia’ compiuti che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia gia’ verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile rischio di un danno.
5.2 Si e’ tra l’altro affermato in dottrina che la decadenza implica “sospensione” della responsabilita’ genitoriale e concerne solo l’esercizio della stessa; il genitore che ne e’ colpito non puo’ esercitarla anche se ne rimane “titolare”. Al contrario, la dichiarazione di adozione colpisce alla radice la stessa titolarita’ del potere ed importa la perdita definitiva dello stesso senza possibilita’ di successiva integrazione. Alla reintegrazione nella responsabilita’ genitoriale di cui all’articolo 332 c.c., si applica in parte il principio generale di cui all’articolo 742 c.p.c..
6. La Corte d’appello ha evidenziato, non solo la circostanza che la (OMISSIS) era stata gia’ dichiarata decaduta dalla responsabilita’ genitoriale in relazione agli altri 2 suoi figli, nati da una precedente unione, (OMISSIS) ed (OMISSIS), di pochi anni d’eta’, affidati al padre, ma ha evidenziato numerosi altri fattori che facevano emergere il grave pregiudizio per il figlio derivante dalle condotte poste in essere dalla madre. In particolare, la donna, che non svolge attivita’ lavorativa ed e’ priva di abitazione, ha dato prova di estrema fragilita’ emotiva, di immaturita’ e di scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale, come emergeva dalle dichiarazioni della Dott.ssa (OMISSIS) (“… Desiderosa di una nuova gravidanza, indicato espressamente come gesto di sfida rispetto al fatto che a suo avviso le sarebbe stato ingiustamente sottratto (OMISSIS)”). Inoltre, e’ stata sottolineata la “precarieta’ abitativa” della (OMISSIS), senza fissa dimora, gia’ ospite presso la struttura dormitorio “Andromeda” di Bari; nei confronti del padre biologico di (OMISSIS) la (OMISSIS) ha manifestato comportamenti contraddittori, dapprima riferendo maltrattamenti e violenze subite anche durante la gravidanza, e manifestando il timore che l’uomo, ove avesse riconosciuto (OMISSIS) come figlio, avrebbe potuto condurlo via, poi palesando prospettive di matrimonio; quindi manifestando l’intendimento di cercare diversa sistemazione abitativa a causa delle discussione e dei litigi con l’uomo. Inoltre, la (OMISSIS) non ha seguito alcun percorso presso il centro di salute mentale, come invece prescrittole dal tribunale; alla (OMISSIS), infatti, e’ stata diagnosticata una “disabilita’ intellettiva grave e disturbo di controllo degli impulsi non specificato”, sicche’ il percorso presso il centro di salute mentale costituiva una condizione indefettibile perche’ ella potesse riprendere il contatto con i figli. Inoltre, la donna ha posto in essere comportamenti pregiudizievoli per l’incolumita’ e la tranquillita’ di (OMISSIS), confermando i problemi di natura psichica; in particolare, dalla relazione del servizio sociale e’ emerso che, in sede di attuazione del provvedimento del tribunale dei minorenni, in data 11 luglio 2019, la (OMISSIS) “in preda ad uno stato di agitazione, minacciando di gettarsi dalla finestra aveva opposto categorico rifiuto al collocamento in comunita’ del minore; quindi, nel tentativo di lasciare i locali del municipio con il bambino, aveva prelevato il piccolo (OMISSIS) dalla carrozzina e, tenendolo tra le mani, aveva minacciato di gettarlo per terra”. Dalla relazione emerge anche che “solo l’intervento di agenti della polizia locale aveva dapprima evitato che la donna potesse giungere a contatto fisico con l’assistente sociale e la tutrice, e quindi consentito di prelevare (OMISSIS) dalle braccia materne scongiurando eventuali conseguenze per l’incolumita’ del neonato”. I sanitari erano stati costretti a somministrarle dei tranquillanti.
7. Tale complesso apparato motivazionale della Corte d’appello non e’ stato oggetto di specifiche censure da parte della ricorrente, che si e’ limitata ad una rivisitazione degli elementi istruttori e degli accadimenti verificatisi, chiedendo, appunto, un nuovo esame degli stessi, senza peraltro articolare un motivo di censura per vizio di motivazione, secondo la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
8. In assenza di attivita’ difensiva da parte del tutore del minore, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimita’.

Provvedimenti di decadenza genitoriale in via prudenziale

9. Per questa Corte, a sezioni unite, il giudice dell’impugnazione che emetta una delle pronunce previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, e’ tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass., sez.un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

dichiara inammissibile ricorso.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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