Corte di Cassazione, penale, Sentenza|10 novembre 2021| n. 40568.
In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall’articolo 28, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, non può essere disposta in caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta oblazione. La confisca, infatti, per tali reati [quelli di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge citata], può essere disposta unicamente in caso di condanna.
Sentenza|10 novembre 2021| n. 40568. Caccia e la confisca delle armi utilizzate
Data udienza 12 ottobre 2021
Integrale
Tag – parola: Confisca – Estinzione del reato per oblazione – Non confiscabili le armi e i mezzi di caccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matte – rel. Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ANGELILLIS Ciro che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca dell’arma.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Benevento del 4 febbraio 2021 si e’ dichiarato di non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) relativamente al reato di cui alla L. 157 del 1992, articolo 18 e 30, comma 1, lettera A, perche’ il reato e’ estinto per oblazione con la confisca di quanto in sequestro (fucile calibro 12 da caccia Beretta, munizioni e tesserino venatorio).
2. L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, con un unico motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p..
2. 1. Violazione di legge (L. n. 157 del 1992, articolo 26 e 28). La confisca delle armi e’ consentita solo nelle ipotesi di condanna e non puo’ disporsi in esito all’oblazione. La giurisprudenza della Cassazione sul punto risulta costante (vedi Cassazione Sezione 3, n. 4263/2021).
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato limitatamente alla confisca di quanto in sequestro.
Deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sul punto: “In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 28, comma 2, non puo’ essere disposta in caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta oblazione” (Sez. 3, Sentenza n. 3301 del 19/10/2017 Cc., dep. 24/01/2018, Rv. 272154 – 01).
Per la L. 157 del 1992 articolo 28, comma 2, infatti, nei casi previsti dall’articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. Nel nostro caso, non vi e’ stata la condanna, ma e’ stato dichiarato non doversi procedere perche’ il reato e’ estinto per intervenuta oblazione.
Al riguardo, e’ stato gia’ osservato da questa Corte che la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dal L. n. 157 del 1992, articolo 28, comma 2, puo’ essere disposta unicamente in caso di condanna (ad es. Sez. 3, n. 11580 del 04/02/2009, Chirico, Rv. 243017). Tra l’altro, stante l’intervenuta definizione del giudizio nelle richiamate modalita’, non possono applicarsi ne’ le norme di cui all’articolo 240 c.p., comma 1, atteso che non vi e’ stata condanna, ne’ quelle di cui al comma 2, dal momento che non risultano sequestrate cose che costituiscono il prezzo del reato; ne’ costituiva reato la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle medesime, difettando qualsivoglia elemento in tal senso. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla disposta confisca (dell’arma e delle munizioni), che si revoca, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell’arma e delle munizioni che revoca disponendo la restituzione all’avente diritto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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