Bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 7 ottobre 2020, n. 27930.

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della scissione, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie. (Fattispecie in cui la società dichiarata fallita, in stato di pregressa insolvenza, in attuazione di un programma di riqualificazione industriale, realizzava plurime operazioni straordinarie depauperatorie, quali la cessione di ramo d’azienda in favore di impresa nella titolarità dello stesso amministratore della cedente e la parziale scissione con costituzione di nuove società, anch’esse fallite, beneficiarie di parte del patrimonio sociale e di un ramo d’azienda della fallita).

Sentenza 7 ottobre 2020, n. 27930

Data udienza 1 luglio 2020

Tag – parola chiave: Bancarotta impropria – Operazioni dolose causative del dissesto – Formazione del giudicato sui capi e non sui punti della sentenza – Valenza distrattiva delle operazioni societarie pregiudizievoli per le ragioni dei creditori poste in essere dopo la sentenza dichiarativa del fallimento – Cessione di ramo d’azienda con corrispettivo inferiore al valore reale – Integrazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale – Carenza motivazionale – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandri – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA;
dalla parte civile:
(OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/05/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TUDINO ALESSANDRINA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CESQUI ELISABETTA;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore:
L’avv. (OMISSIS), si associa alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione;
L’avv. (OMISSIS), conclude per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
L’avv. (OMISSIS), richiama la memoria gia’ depositata e insiste per l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 17 maggio 2018, la Corte d’appello di Roma ha, in riforma della decisione del Giudice dell’udienza preliminare in sede del 30 gennaio 2011, con la quale era stata affermata la responsabilita’ penale di (OMISSIS) per plurimi fatti di bancarotta impropria L.Fall., ex articolo 223, comma 2, n. 2 e L.Fall., articolo 219, cosi’ qualificate le originarie imputazioni di bancarotta patrimoniale, alternativamente contestate, assolto l’imputato.
1.1. I fatti riguardano il programma di riqualificazione industriale di (OMISSIS) s.r.l. (d’ora in poi (OMISSIS)), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del (OMISSIS), articolato attraverso tre operazioni societarie straordinarie, deliberate dal Consiglio di Amministrazione – di cui l’imputato e’ stato presidente sino al 18 settembre 2005 – negli anni 2004/2005, contestate come aventi natura distrattiva ed integranti operazioni dolose causative del dissesto e, segnatamente:
– la cessione del ramo d’azienda esercente attivita’ di stampa industriale, compresi i macchinari per il valore di Euro 869.908,00 e l’avviamento, quantificato in Euro 2.880.000,00 in favore di (OMISSIS) s.r.l. (d’ora in poi (OMISSIS)), amministrata dallo stesso imputato e successivamente fallita;
– la parziale scissione con costituzione di (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., anch’esse fallite nel 2006 e nel 2007, alle quali veniva ceduto il patrimonio sociale residuato dalla precedente operazione mediante attribuzione di beni strumentali rispettivamente per Euro 462.470,00 ed Euro 163.789,00;
– il conferimento alla neo costituita (OMISSIS) s.r.l. di altro ramo aziendale, del valore di Euro 4.352.00,00.
All’imputato venivano, altresi’, contestati la complessiva distrazione di beni strumentali, del valore di oltre Euro 7.000.000,00 e l’inattendibile tenuta delle scritture contabili, mentre le descritte operazioni dolose venivano, altresi’, ritenute determinanti il fallimento.
Condotte plurime ed aggravate, L.Fall., ex articolo 219, per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita’, in presenza di un deficit fallimentare di oltre 17.000.000,00 di Euro.
1.2. All’esito del giudizio abbreviato, condizionato all’espletamento dell’esame dei consulenti e nel cui ambito e’ stata disposta perizia, il Giudice dell’udienza preliminare ha affermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di cui alla L.Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, in tal senso sciogliendo l’alternativa contestazione formulata dal Pubblico Ministero, ritenendo – alla stregua degli apporti consulenziali delle parti e degli esiti della perizia – come le tre operazioni societarie, unitariamente considerate e teleologicamente orientate, costituissero condotte causative del dissesto, poiche’, in un quadro di conclamata decozione di (OMISSIS) s.r.l., contabilmente produttive di fittizie plusvalenze ma, in concreto, causative del depauperamento del patrimonio sociale e dell’ulteriore incremento di passivita’, sorrette dalla coscienza e volonta’ del dissesto, enucleando, per ciascuna di esse, specifici indici rilevatori del dolo.
Ha, invece, assolto l’imputato dalla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale e dalle ulteriori condotte distrattive, in parte perche’ ricomprese nelle operazioni straordinarie gia’ indicate e, nel resto, per difetto di prova.
1.3. La Corte d’appello di Roma, investita dell’appello dell’imputato, ha – respinta la deduzione di nullita’ per difetto di correlazione tra imputazione e condanna – assolto (OMISSIS) per insussistenza dell’elemento materiale del reato di bancarotta impropria L.Fall., ex articolo 223, comma 2, n. 2.
Valorizzando le diverse conclusioni dell’analisi finanziaria svolta dai consulenti e dal perito sia riguardo lo stato di (OMISSIS) s.r.l. all’atto della ideazione e realizzazione della ristrutturazione aziendale nel cui ambito si collocano le operazioni contestate, che degli esiti delle medesime, la Corte territoriale ne ha disaminato i diversi segmenti, stigmatizzando la motivazione rassegnata dal giudice di primo grado che avrebbe, essenzialmente, trascurato di considerare la valutazione prognostica, in termini di utilita’, della cessione del ramo d’azienda e delle coeve operazioni di scissione, anche in termini di vantaggi compensativi infragruppo, in un quadro di attendibilita’ contabile, asseverato dalla stessa sentenza; avrebbe illogicamente ricostruito gli effetti delle predette operazioni, in quanto, escludendo l’ipotesi della fittizia creazione di plusvalenze, la prognosi favorevole attribuita alle operazioni precluderebbe la configurazione degli elementi costitutivi del reato, laddove, invece, un’artificiosa evidenza contabile comunque lascerebbe sguarnito di dimostrazione l’essenziale profilo causale della derivazione del dissesto dalle medesime operazioni, alla luce delle successive stime dei beni strumentali oggetto di trasferimento, in seguito al recesso, nel 2006, di (OMISSIS), per le cui commesse, in esclusiva, i medesimi beni potevano essere impiegati, ed in presenza, comunque, dell’incidenza positiva dell’operazione sulla situazione patrimoniale della fallita; avrebbe incluso nel profilo di aggravio del dissesto i debiti contratti dalla fallita grazie alla situazione contabile artatamente creata dall’annotazione delle plusvalenze, invece estranei alla contestazione; avrebbe erroneamente attribuito natura distrattiva alla scissione, senza tener conto del menzionato recesso del committente (OMISSIS) e del regime di solidarieta’ delineato dall’articolo 2506-quater c.c.; avrebbe, allo stesso modo, erroneamente ricostruito il conferimento di ramo d’azienda in favore della neo costituita (OMISSIS) s.r.l., trascurando di considerare, peraltro, come siffatta operazione sia stata posta in essere quando l’ (OMISSIS) era ormai estraneo all’amministrazione della societa’ ed alla stima che avrebbe determinato le plusvalenze ritenute fittizie, inferendone un profilo soggettivo di responsabilita’ in assenza di alcun atto di ingestione al medesimo riferibile.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma e, per mezzo del difensore, Avv. (OMISSIS), la parte civile curatela fallimentare di (OMISSIS) s.r.l., con atti dal contenuto sovrapponibile, articolando, con un unico motivo, vizio della motivazione, sub specie di travisamento del risultato probatorio.
2.1. Deducono in primis il Procuratore generale e la parte civile ricorrente come, nel ribaltare l’epilogo decisorio di primo grado per insussistenza del fatto, la Corte d’appello non avrebbe offerto una visione alternativa dei fatti, invece ampiamente disaminati nella sentenza di primo grado alla luce degli apporti consulenziali e della perizia disposta nell’ambito del giudizio abbreviato.
Ricostruite le vicende societarie che, dalla costituzione, avevano interessato (OMISSIS) s.r.l., le partecipazioni in societa’ collegate e gli avvicendamenti al vertice dell’organo amministrativo, i ricorsi analizzano le tre operazioni societarie ritenute, nella sentenza di primo grado, causative del dissesto, in un piu’ ampio quadro di riassetto aziendale.
2.2. In riferimento alla cessione di ramo d’azienda in favore di (OMISSIS) s.r.l., deliberata dal Consiglio d’amministrazione il 18 novembre 2004 al prezzo di Euro 1.800.000,00 evidenziano i ricorrenti le modalita’ di pagamento del corrispettivo, connotate da indici di fraudolenza, in quanto regolate in parte per confusione e in parte mediante cessione di crediti verso la collegata (OMISSIS) S.p.A., taluni immediatamente esigibili ed altri da corrispondere entro il 20 dicembre 2004; evidenziano, altresi’, come l’imputato ricoprisse, all’epoca dell’operazione, la carica di Presidente del C.d.A. tanto della cedente che di (OMISSIS) s.r.l., oltre ad essere titolare in proprio, per il tramite di (OMISSIS) s.r.l., di una quota di maggioranza del capitale sociale della cessionaria e, indirettamente, di una quota di partecipazione al capitale della cedente.
In siffatto contesto, e richiamando gli esiti della perizia disposta nell’ambito del giudizio abbreviato, evidenziano i ricorrenti tre indicatori della natura distrattiva dell’operazione, individuati: nella sottovalutazione dei valori di stima della cessione, come peraltro annotato nel bilancio di (OMISSIS) al 31 dicembre 2004; nelle modalita’ di pagamento del prezzo pattuito e, segnatamente, nella cessione di crediti vantati verso (OMISSIS) S.p.A., sorti pochi giorni prima della cessione; nell’afflusso di liquidita’ sopravvenuto solo nel 2006 e nell’insolvibilita’ del debitore ceduto, come risultante dai bilanci, nonche’ nelle anomalie emerse dall’analisi della contabilita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS) s.p.a..
Donde la riconducibilita’ dell’operazione alla norma incriminatrice di cui alla L.Fall., articolo 216, mentre la Corte territoriale, nel criticare le conclusioni rassegnate nella sentenza di primo grado, non ha rappresentato un percorso argomentativo appagante riguardo l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, formulando illogiche valutazioni in riferimento al valore dei beni ceduti, alla cui stregua il consulente del fallimento (OMISSIS) aveva espressamente formulato una qualificazione distrattiva dell’operazione, in quanto produttiva di plusvalenze fittizie e della diluizione dell’attivo della fallita.
Rilevano, altresi’, altro profilo di illogicita’ nella valutazione della positiva incidenza complessiva attribuita all’operazione.
2.3. Quanto alla costituzione, per scissione, di (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., la Corte territoriale e’ incorsa – ad avviso dei ricorrenti – nel medesimo travisamento, avendo trascurato le fittizie plusvalenze rinvenienti dalle predette operazioni e il disavanzo netto di cessione evidenziato dai consulenti tecnici, in un quadro di pregressa insolvenza della fallita disponente e del fallimento delle stesse societa’ generate dalla scissione, anche in tal caso richiamando il recesso del committente (OMISSIS), sopravvenuto solo nel 2006, ed il rapporto di solidarieta’ ex lege conseguente alla scissione, del tutto inidoneo ad escludere il depauperamento del patrimonio della societa’ scissa per gli importi corrispondenti al patrimonio netto trasferito ed il concreto pericolo di pregiudizio dei creditori, rassegnando al riguardo una motivazione tanto illogica da rivelarsi carente e, in ogni caso, resa in violazione della legge processuale.
2.4. In riferimento al conferimento di altro ramo d’azienda e della partecipazione in (OMISSIS) s.r.l. alla new-co (OMISSIS) S.r.l. – alla quale la collegata (OMISSIS) s.r.l. conferiva, a sua volta, altri rami – formulano i ricorrenti analoghe censure, anche in tal caso avendo la Corte territoriale ritenuto la costituzione di (OMISSIS) S.r.l. priva di effetto depressivo per la conferente, trascurando in toto di valutare analoghe conseguenze in termini di generazione di plusvalenze fittizie ed omettendo di confrontarsi con la contestazione di siffatta condotta all’ (OMISSIS) – che ne aveva gia’ illustrato il progetto nella seduta del Consiglio di amministrazione di (OMISSIS) s.r.l. in data 7 giugno 2005 – nella qualita’ di amministratore di fatto ed i molteplici indicatori di immistione, enunciati nella sentenza di primo grado.
3. Con articolata memoria depositata in Cancelleria l’8 novembre 2019, corredata di allegazioni documentali, L’Avv. (OMISSIS), difensore dell’imputato, ha controdedotto alle ragioni delle impugnazione di legittimita’.
Premessa la ricostruzione degli opposti epiloghi decisori delle sentenze di merito, deduce il difensore plurimi profili di inammissibilita’ dei ricorsi.
3.1. Con un primo ordine di censure, rappresenta la difesa resistente violazione:
– del principio di autosufficienza, avendo i ricorrenti estrapolato meri frammenti delle relazioni tecniche, pedissequamente riprodotti nei ricorsi, omettendone l’allegazione;
– del principio di specificita’, in presenza di una prospettazione generica e cumulativa dei vizi enunciati dall’articolo 606 c.p.p., lettera e), formulati secondo una rassegna astrattizzante di questioni, disancorate dalla necessaria determinatezza e dal confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, in un passaggio – relativo all’operazione di scissione alternativamente spinta sino alla censura del vizio di violazione di legge, in quanto tale non cumulativamente deducibile, mentre difetta in toto la rappresentazione del carattere di decisivita’ dei denunciati travisamenti.
3.2. Mediante un secondo argomento, si deduce la manifesta infondatezza dei ricorsi, incentrati sulla critica rivolta alla mancata sussunzione dei fatti nell’alveo della L.Fall., articolo 216, in tal guisa omettendo il necessario confronto con la diversa fattispecie incriminatrice oggetto di valutazione ed in tal modo evidenziando frammenti probatori dai quali lo stesso giudice di primo grado si e’ disallineato, con valutazioni non censurate dai medesimi ricorrenti in appello.
Con specifico riferimento al vizio di motivazione denunciato riguardo le operazioni societarie disaminate dalla Corte territoriale, evidenzia il difensore i passaggi argomentativi decisivi sui quali e’ stata fondata la pronuncia liberatoria che, valorizzando opportunamente l’effettivo piano di ristrutturazione aziendale, progettato sin dall’originaria acquisizione del ramo industriale grafico di (OMISSIS), risalente al 1998, e condiviso con le organizzazioni sindacali, ha, in quella prospettiva, calato le valutazioni di insussistenza dell’elemento materiale del reato e stigmatizzato, invece, la mancata verifica, nella sentenza di primo grado, della ricorrenza di vantaggi compensativi infragruppo, in piena aderenza con gli esiti della prova.
A tal fine, la memoria analizza gli snodi argomentativi dell’avversata sentenza, ancorandoli analiticamente alle valutazioni svolte dai consulenti tecnici e rimarcando l’indagine causale, omessa nella sentenza di primo grado e risolta, in senso negativo, dalla Corte territoriale, che ha correttamente ricondotto al recesso del cliente (OMISSIS) la causazione di un dissesto irreversibile delle societa’ del gruppo; adeguatamente giustificato, in punto di diritto, gli effetti neutri della scissione; ineccepibilmente espunto, nella valutazione del conferimento del ramo industriale a (OMISSIS) s.r.l, condotte ultronee rispetto alla contestazione e rispetto agli argomenti impropriamente rassegnati dal giudice di primo grado.
Deduce, infine, la genericita’ della censura rivolta alla ritenuta estraneita’ dell’ (OMISSIS) dall’operazione da ultimo evocata, non avendo i ricorrenti evidenziato quali elementi, indicativi di una perdurante immistione, successiva alle dimissioni rese in data 19 luglio 2005, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare.
4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria il 26 maggio 2020, corredata di allegazioni documentali, l’Avv. (OMISSIS), difensore dell’imputato, ha svolto analoghe argomentazioni.
5. In data 15 giugno 2020, l’Avv. (OMISSIS) ha depositato relazione di stima ex articolo 2465 c.c., del valore patrimoniale del ramo d’azienda di (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati.
1. Preliminare all’analisi dei ricorsi e’ l’esatta delimitazione delle questioni deducibili in sede di legittimita’, secondo l’analisi strutturale della contestazione e dei capi della sentenza impugnata.
1.1. L’imputazione elevata a carico di (OMISSIS) si e’ articolata in un unico capo, nel cui ambito sono state descritte – rispettivamente al primo, terzo e quarto punto – le operazioni societarie straordinarie richiamate nel Ritenuto in fatto, oltre alla distrazione di merce (punto secondo) e di impianti e macchinari (punto quinto) ed alla inattendibile tenuta della contabilita’ (punto sesto); condotte ritenute, altresi’, integranti operazioni dolose causative del dissesto (punto settimo).
Nell’assolvere l’imputato dal reato di bancarotta documentale e dai fatti di bancarotta patrimoniale contestati ai punti secondo e quinto, il giudice di primo grado ha – come premesso – qualificato le residue condotte L.Fall., ex articolo 223, comma 2, formulando l’opzione per siffatta imputazione in luogo di quella, alternativamente contestata in ordine ai medesimi fatti, L.Fall., ex articolo 216.
La sentenza di primo grado si e’, pertanto, articolata in un capo di condanna, relativo alla qualificazione dei medesimi fatti entro una delle ipotesi criminose alternativamente contestate, ed in tre capi di assoluzione, passati in giudicato, inerenti diversi fatti di bancarotta patrimoniale e documentale.
Con l’atto d’appello, l’imputato (primo motivo d’appello) aveva esplicitamente devoluto – sub specie di nullita’ per indeterminatezza del capo d’incolpazione – al giudice di secondo grado il tema del rapporto strutturale tra i reati di bancarotta patrimoniale e di bancarotta impropria da operazioni dolose causative del dissesto, esplicitamente accedendo alla ricostruzione, in termini di contestazione alternativa, accolta dal giudice di primo grado (f. 9 atto d’appello), formulando, negli ulteriori motivi, deduzioni finalizzate alla contestazione della natura intrinsecamente pericolosa delle operazioni disaminate, del nesso causale con il dissesto e dell’elemento psicologico del reato, concludendo con la prospettazione, in via subordinata, della qualificazione giuridica dei fatti come bancarotta semplice o ricorso abusivo al credito.
Ne discende come, al giudice d’appello, fosse devoluto, in via primaria, dallo stesso imputato il tema della qualificazione giuridica dei fatti, alternativamente contestati, senza che sulla valutazione del reato di cui alla L.Fall., articolo 216, operasse alcuna preclusione derivante dal giudicato; questione rispetto alla quale, invece, ne’ il Pubblico ministero, ne’ la parte civile avrebbero potuto proporre impugnazione.
Il rilievo e’ dirimente ai fini della valutazione dell’ammissibilita’ dei ricorsi di legittimita’.
1.2. In tema di ammissibilita’ della contestazione alternativa, questa Corte ha avuto modo di affermare come, in presenza di una condotta dell’imputato tale da richiedere un approfondimento dell’attivita’ dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, e’ legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, sia nel senso di piu’ reati, sia di fatti alternativi, in quanto tale metodo risponde a un’esigenza della difesa, posto che l’imputato e’ messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si sviluppera’ il dibattito processuale (Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007 – dep. 2008, Laurelli, Rv. 238636, N. 38245 del 2004 Rv. 230373, N. 10109 del 2007 Rv. 236107), anche con specifico riferimento alle diverse ipotesi di reato declinate nella legge fallimentare (Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Saccomani, Rv. 262121, N. 38245 del 2004 Rv. 230373, N. 10109 del 2007 Rv. 236107, N. 2112 del 2008 Rv. 238636).
Il fondamento di ragione di siffatta opzione interpretativa, anche di recente ribadita (Sez. 6, n. 37624 del 14/06/2019, Naro, Rv. 277199; Sez. 6, n. 11487 del 13/09/2018 – dep. 2019, PM c/ Mezzasalma, Rv. 275427), si rinviene nella salvaguardia del diritto di difesa, in quanto l’alternativa prospettazione di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, nella loro materialita’ specificamente descritti, non determina violazione alcuna delle prerogative defensionali, ne’ incide sulla prevedibilita’ dell’epilogo decisorio, in quanto la piattaforma del contraddittorio si esplica nella massima latitudine entro le alternative definizioni giuridiche di cui l’idem factum e’ suscettibile.
E siffatto, ultimo rilievo, esclude la compressione o limitazione del diritto al contraddittorio anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), consentendo all’imputato di contestare nel merito la alternativa contestazione gia’ prospettata dal pubblico ministero e, dunque, del tutto prevedibile (V. Sez. 5, n. 14040 del 22/01/2014, Dolente, Rv. 260399; Sez. 2, n. 35678 del 15/05/2013, Scuderi, Rv. 257104).
Va, pertanto, affermato come la prospettazione, nella contestazione elevata dal Pubblico ministero, di una alternativa qualificazione giuridica al fatto contestato all’imputato esclude la violazione dei principi espressi dalla CEDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia.
I richiamati principi in tema di contestazione alternativa sono stati espressi con riferimento al diritto di difesa; lo stesso tema deve, invece, nel caso in disamina, essere ulteriormente specificato in riferimento alla struttura stessa della contestazione ed alle implicazioni, in termini di preclusione processuale, conseguenti alla opzione del giudice nell’ambito dell’alternativa accusatoria.
1.2. Vanno, al riguardo, richiamate le coordinate ermeneutiche che definiscono i rapporti tra effetto devolutivo delle impugnazioni e l’istituto della res iudicata, alla luce dell’autorevole insegnamento di legittimita’ espresso dalla sentenza Sez. U. Tuzzolino (n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239), che costituisce ancora la fase piu’ avanzata di ricognizione sistematica e l’insuperato approdo nomofilattico sull’argomento, in cui si inscrivono in linea di continuita’ gli orientamenti successivi (V. Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 – dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 in tema di processo cumulativo).
Muovendo dall’ammissibilita’ del giudicato parziale, a proposito del quale e’ stato gia’ precisato che, in relazione allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato puo’ avere una formazione non simultanea, ma progressiva “…sia quando nel processo confluiscono piu’ azioni penali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda un solo reato attribuito ad un solo soggetto, perche’ anche in quest’ultimo caso la sentenza definitiva puo’ essere la risultante di piu’ decisioni, intervenute attraverso lo sviluppo progressivo dei mezzi di impugnazione” (Sez. Un., 23 novembre 1990, Agnese ed altri, Rv. 186165), il supremo collegio ha precisato come l’irrevocabilita’ della sentenza possa “costituire il risultato finale di un percorso frammentato, segnato da una pluralita’ di decisioni cristallizzate su singoli punti in fasi e gradi diversi del processo, in corrispondenza di una graduale e simmetrica riduzione della regiudicanda, fino a quando questa, nella sua interezza, diventa irretrattabile ed immutabile ed acquista, cioe’, il crisma dell’irrevocabilita’, essendo consumato il potere decisorio del giudice della cognizione sull’oggetto del giudizio”, in tal momento la res iudicanda diventando res iudicata.
Nel quadro descrittivo cosi’ delineato, si e’ ulteriormente precisato l’ambito del giudicato, individuando le condizioni alle quali la legge processuale subordina la sua formazione, dovendo chiarirsi se questo inerisca ad ogni singolo accertamento in fatto o in diritto non investito dai motivi di gravame, ovvero se la conclusione della vicenda processuale – con la quale coincide la cosa giudicata in senso formale, cui inerisce il divieto del bis in idem – debba essere identificata nel momento processuale in cui diventa immutabile la pronuncia emessa nei confronti di un imputato su tutte o su alcune delle imputazioni.
A tal fine, precipua rilevanza assume la tradizionale distinzione tra i concetti di capi e di punti della sentenza, necessari al fine di individuare l’ambito dell’effetto devolutivo dei mezzi di impugnazione e le situazioni processuali in presenza delle quali e’ giustificato configurare il giudicato.
Definito capo “ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato”, corrispondente pertanto ad “un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza”, le Sezioni Unite hanno declinato la piu’ ristretta nozione di punto della decisione, in quanto riguardante “tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo”, con la precisazione per cui non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione; sicche’ i punti della decisione, ai quali espressamente si riferisce l’articolo 597 c.p.p., comma 1, coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all’accertamento della responsabilita’ ed alla determinazione della pena. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralita’ di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non puo’ considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio.
Alla stregua di tale precisazione, e’ stato sottolineato come la cosa giudicata si formi sul capo e non sul punto, nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilita’ soltanto quando siano divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli.
Si e’, dunque, precisato come i punti della sentenza non sono, invece, suscettibili di acquistare autonomamente autorita’ di giudicato, potendo essere oggetto unicamente della preclusione correlata all’effetto devolutivo delle impugnazioni (tantum devolutum quantum appellatum) ed al principio della disponibilita’ del processo nella fase delle impugnazioni, da cui consegue che in mancanza di un motivo di impugnazione afferente una delle varie questioni la cui soluzione e’ necessaria per la completa definizione del rapporto processuale concernente un reato – il giudice non puo’ spingere la sua cognizione sul relativo punto, a meno che la legge processuale non preveda poteri esercitabili ex officio. In tal senso, preclusione e giudicato si pongono su piani diversi, riferendosi quest’ultimo, per sua natura, esclusivamente all’intera regiudicanda, coincidente con lo specifico capo di imputazione e non gia’ con le componenti di essa, alle quali corrispondono le singole statuizioni, che, pur essendo caratterizzate dalla possibilita’ di autonoma valutazione, hanno la peculiare funzione di convergere e di essere finalizzate alla pronuncia finale su quella imputazione.
Hanno, percio’, concluso le Sezioni Unite che, in caso di sentenza di condanna, l’indagine sulla responsabilita’ dell’imputato e quella sull’accertamento delle circostanze e sulla determinazione della pena costituiscono altrettanti, distinti, punti della decisione inseriti all’interno di un medesimo capo, sicche’ la mancata impugnazione della ritenuta responsabilita’ dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a fare acquistare alla relativa statuizione l’autorita’ di cosa giudicata quando, per quello stesso capo, l’impugnante abbia devoluto al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena. Il giudicato si forma allorche’ anche tali punti siano definiti dal giudice dell’impugnazione e le relative statuizioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame: soltanto in presenza di tali inderogabili condizioni deve considerarsi realizzata la consunzione del potere di decisione del giudice dell’impugnazione, anche con riguardo alle questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo, e la pronuncia sul capo, divenuta ormai completa, assume il carattere della immutabilita’.
Nella delineata prospettiva, si e’ precisato come il concetto di giudicato parziale riguardi solo il processo oggettivamente cumulativo di cui siano stati definiti singoli capi.
In caso di contestazione alternativa, la decisione che – tra le diverse qualificazioni giuridiche del medesimo fatto proposte – ne prescelga una, definisce un solo capo della sentenza e sull’ipotesi di reato esclusa non viene a formarsi il giudicato, ne’ preclusione alcuna, investendo quest’ultima solo i punti della decisione inseriti all’interno di un medesimo capo.
Con la conseguenza per cui la stessa formulazione alternativa viene ad essere devoluta, in caso di impugnazione, al giudice del gravame.
1.4. Alla luce di quanto precede, non colgono nel segno le deduzioni di inammissibilita’ dei ricorsi proposti dal Procuratore generale e dalla parte civile.
Ne’ l’uno, ne’ l’altra avrebbero, invero, potuto proporre appello avverso la sentenza di primo grado che, nel risolvere l’alternativa accusatoria in favore dell’ipotesi di reato di cui alla L.Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, all’esito del giudizio abbreviato, ha operato la qualificazione giuridica del fatto:
non il pubblico ministero, che puo’ appellare, ai sensi dell’articolo 593 c.p.p., comma 1, le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato, mentre, in ipotesi di contestazione alternativa, la condanna rappresenta solo un’opzione tra due fattispecie gia’ contestate e note, e non gia’ una modificazione (V., invece, in ipotesi di plurima contestazione non alternativa Sez. 6, n. 1651 del 12/11/2019 – dep. 2020, Napoleoni, Rv. 278215; Sez. 4, n. 48825 del 25/10/2016, P.G. in proc. Dhif, Rv. 268217);
non la parte civile, che non ha interesse ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica, salvo che cio’ consegua ad una diversa ricostruzione del fatto storico (Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016 – dep. 2017, P.C. in proc. Shi, Rv. 269752).
A tanto aggiungasi come la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione puo’ decidere ex articolo 609 c.p.p. e, pertanto, puo’ essere dedotta per la prima volta in sede di legittimita’ purche’ l’impugnazione non sia inammissibile (V. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Ricci, Rv. 266818) e per la sua soluzione non iano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651, N. 13387 del 2014 Rv. 259730).
Donde i ricorsi del Procuratore generale e della parte civile non evidenziano profili di inammissibilita’ derivanti da preclusioni, ne’ s’appalesano generici o eccentrici rispetto al capo definito dalla avversata sentenza, formulando censure incentrate su vizi della motivazione tanto radicali da qualificare come insuperabilmente illogico il discorso giustificativo rappresentato nell’avversata sentenza, in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.
1.5. Sono, nel resto, infondati gli ulteriori rilievi svolti dalle difese dell’imputato in punto di autosufficienza e genericita’.
I ricorsi riportano, in analitica comparazione con i passaggi argomentativi censurati, stralci di atti processuali, di cui e’ indicata la fonte, con conseguente autosufficienza del ricorso; autosufficienza che si realizza nella forma alternativa della trascrizione – come avvenuto nella specie dell’allegazione o dell’indicazione (V. Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432, n. 20677 del 2017 Rv. 270071).
Ne’ i ricorsi s’appalesano censurabili sotto il profilo della specificita’, essendo siffatto onere direttamente proporzionale alla specificita’ con cui le rationes decidendi sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811, N. 12727 del 2019 Rv. 275841, N. 1770 del 2013 Rv. 254204, N. 53482 del 2017 Rv. 271373), e ponendosi i medesimi ricorsi in termini di critica ragionata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
2. Colgono nel segno le censure rivolte alla qualificazione delle contestate operazioni societarie come intrinsecamente pericolose.
2.1. L’accertamento della natura depressiva delle operazioni contestate s’appalesa, invero, passaggio preliminare al fine della qualificazione giuridica dei fatti, tanto in riferimento al reato ritenuto dal giudice di primo grado, che all’alternativa ipotesi di bancarotta patrimoniale per distrazione, in toto ignorata dalla Corte territoriale.
Prima ancora di disaminare gli elementi strutturali della fattispecie di cui alla L.Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, la Corte territoriale ha, essenzialmente, escluso che le operazioni societarie in disamina evidenziassero caratteri di intrinseca pericolosita’, rassegnando un percorso giustificativo erroneo in diritto ed evidentemente illogico.
Ed invero la Corte territoriale ha operato una scomposizione delle singole operazioni societarie, escludendone la intrinseca pericolosita’ con valutazione postuma e parcellizzata, omettendo di dare conto della disamina dei plurimi indicatori di fraudolenza, invece rassegnati ed unitariamente considerati nella sentenza di primo grado.
2.2. Siffatta ricostruzione si pone in palese contrasto con i principi affermati, nella massima espressione nomofilattica, dalla giurisprudenza di legittimita’ (Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804) secondo cui, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, i fatti pregiudizievoli delle ragioni dei creditori assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati posti in essere, quando ne abbiano messo in pericolo la soddisfazione, ed anche in presenza di un’iniziativa economica in se’ legittima, che si riferisca ad una impresa in stato pre-fallimentare, producendo riflessi negativi per i creditori (Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015, Bellachioma, Rv. 263943), anche quando siffatto effetto depressivo consegua a negozi traslativi e ad operazioni societarie che abbiano impedito alla fallita la possibilita’ di proseguire utilmente l’attivita’, con conseguente sottrazione di ogni garanzia per i creditori.
Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare come qualunque negozio dispositivo (V., a titolo meramente esemplificativo, Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644 in tema di cessione di ramo d’azienda; Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841 in materia di affitto di beni aziendali; Sez. 5, n. 30212 del 11/04/2017, Donati, Rv. 270872, in merito a concessione di pegno in favore di societa’ infragruppo; Sez., n. 12748 del 03/03/2020, Antano, Rv. 279198 in fattispecie relativa a contratto di “sale and lease back”) e qualunque operazione societaria (V. Sez. 5, n. 1984 del 2019, non massimata; Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, Piscedda, Rv. 264078 in materia di scissione; Sez. 5, n. 9398 del 18/12/2019 – dep. 2020, Di Grazia, Rv. 278323 in tema di scissione) puo’ assumere valenza distrattiva o dissipativa, e cio’ tanto nel caso in cui non si configurino correlativi incrementi patrimoniali o economici in favore della disponente (Sez. 5, n. 44891 del 9/10/2008, P.M. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830), quanto in quello in cui l’operazione stessa avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilita’ dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Scire’ e altri, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Martinel, Rv. 209947; Sez. 5, n. 11207 del 29 ottobre 1993, Locatelli ed altri, Rv. 196456).
In siffatte ipotesi, e’ stato rimarcato – come dato coessenziale alla perseguibilita’ dei reati commessi dall’imprenditore (ovvero, negli organismi collettivi, dai suoi amministratori e dagli altri soggetti indicati nella L.Fall., articolo 223) – il rilievo conferito ad operazioni rischiose che, una volta dichiarato il fallimento, attualizzano l’offesa all’interesse tutelato dalle norme penali fallimentari, realizzando la condizione cui e’, per legge, subordinata la punibilita’ del trasgressore. Ed a tale dato formale si aggiunge, peraltro, l’esigenza di assicurare la punibilita’ di condotte che realizzano il paradigma normativo dei reati in questione e di impedire – attraverso operazioni di spin-off o di trasformazione societaria – facili elusioni della normativa fallimentare, particolarmente agevole nei gruppi di societa’ e in quelli caratterizzati da rapporti interpersonali tra i suoi membri.
2.3. Nel percorso ermeneutico sommariamente riportato, un ruolo fondamentale e’ riservato all’elemento psicologico e, in particolare, alla funzione selettiva del dolo.
In particolare, muovendo dalla natura di reato di pericolo – concreto della bancarotta fraudolenta, e’ stato rimarcato come il dolo generico non richieda ne’ la volonta’ di cagionare il fallimento, ne’ la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, ne’ lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volonta’ di conferire al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, Rv. 266804, ibidem; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269388), con la rappresentazione “della pericolosita’ della condotta distrattiva, da intendersi come probabilita’ dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa e’ in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice” (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014 – dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801).
La sentenza Sgaramella ha, in particolare, specificato come l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosita’ del fatto distrattivo e del dolo generico debba valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”.
In tal senso, sono stati declinati, a titolo esemplificativo, specifici indicatori, quali la disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, la irriducibile estraneita’ del fatto generatore dello squilibrio tra attivita’ e passivita’ rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrita’ del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volonta’ della condotta in concreto pericolosa.
Trattasi, dunque, dell’enunciazione di un metodo valutativo dell’elemento soggettivo del reato quanto piu’ aderente alle specifiche circostanze del caso concreto, che – pur enunciato in riferimento al reato di cui alla L.Fall., articolo 216, – finisce con l’assumere valenza ai fini dell’indagine indiziaria sull’elemento soggettivo anche in riferimento alle ulteriori fattispecie incriminatrici previste dalla legge fallimentare.
2.4. Entro siffatta cornice ricostruttiva si staglia, dunque, come indagine essenziale e preliminare, in tema di reati fallimentari, quella che involge la pericolosita’ della condotta e gli indici che ne rivelino la consapevolezza. Il tema del nesso causale si declina, invece, diversamente -al pari delle implicazioni che il medesimo produce sulla specificazione dell’elemento soggettivo – in riferimento alla diverse fattispecie di reato delineate nella legge fallimentare.
E siffatta notazione s’appalesa, nel caso in disamina, fondamentale, in quanto e’ sui profili evidenziati – e prima ancora della qualificazione giuridica del fatto – che la Corte territoriale ha operato una valutazione sommaria e apoditticamente motivata.
3. Nel ricondurre ad un piano di risanamento industriale plurime operazioni, tutte coinvolgenti societa’ poi fallite, la Corte territoriale ha, in primo luogo, omesso la disamina della storia di (OMISSIS) s.r.l., delle partecipazioni in societa’ collegate e degli avvicendamenti al vertice dell’organo amministrativo, in un quadro di tensione finanziaria non risolta mediante immissione di risorse, invocando vantaggi compensativi infragruppo di cui non risulta esplicitata ne’ l’epoca, ne’ la natura, ne’ l’effettivita’.
3.1. Va, al riguardo, in primo luogo rilevato come il concetto stesso di “gruppo di imprese” – rilevante ai fini della ipotizzabilita’ di eventuali ” vantaggi compensativi” – richieda l’instaurazione di un rapporto di direzione nonche’ di coordinamento e controllo delle rispettive attivita’ facente capo al soggetto giuridico controllante, otre ad un piano di azione imprenditoriale comune (Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273635); elementi del tutto ignorati nella sentenza impugnata.
A tanto aggiungasi come questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, come, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di risorse da una societa’ ad un’altra non sia sufficiente allegare la partecipazione della societa’ depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilita’ di vantaggi compensativi, ex articolo 2634 c.c., per la societa’ apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545, N. 44963 del 2012 Rv. 254519, N. 46689 del 2016 Rv. 268675, N. 10633 del 2019 Rv. 276029), alla stregua di una valutazione ex ante, per cui i benefici indiretti per la societa’ fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della societa’ (Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Falciola, Rv. 267883).
Con siffatti principi la motivazione della sentenza impugnata non risulta essersi confrontata.
Il collegamento societario tra i diversi enti coinvolti, lungi dall’essere scrutinato quale indicatore di una sostanziale spoliazione della fallita attraverso le operazioni societarie contestate, appena ammantate da un programma di riassetto aziendale “a costo zero”, e’ stato utilizzato per introdurre, senza giustificarne in alcun modo le implicazioni, il tema dei vantaggi compensativi, disvelando un deficit assoluto della motivazione sul punto.
Cosi’ come del tutto pretermessa s’appalesa l’indagine sul piano di riassetto aziendale, nel cui ambito la difesa ha inteso ricondurre le singole operazioni, in termini di conformita’ ex ante a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, tanto da formulare la prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrita’ del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e di scrutinare la consapevolezza e volonta’ della condotta in concreto pericolosa.
L’incedere della motivazione, priva a tratti del necessario ordine logico del sillogismo giudiziale, rivela, invece, una visione riduttiva dei fatti, incentrata sulla valorizzazione dei diversi esiti della prova tecnica riguardo il valore dei cespiti oggetto delle operazioni contestate e sulla sottovalutazione dell’artificiosa creazione di plusvalenze che – pur non essendo stata sussunta nell’imputazione di bancarotta fraudolenta impropria, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 223, comma 2, n. 1, da reato societario di false comunicazioni sociali, previsto dall’articolo 2621 c.c., nel testo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 – ha costituito, nella sentenza di primo grado, uno degli indici di fraudolenza maggiormente valorizzato nella ricostruzione unitaria dei fatti. Ne’, sul punto, si rivela corretto il rilievo di un profilo di contraddittorieta’ ravvisato nella sentenza di primo grado con l’assoluzione dal reato di bancarotta documentale, non rientrando il bilancio nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui alla L.Fall., articolo 216, comma 1, n. 2, (per tutte Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925).
Cosi’ come rivela un evidente vizio logico, nella prospettiva della esclusione della (ir)ragionevolezza imprenditoriale del piano di ristrutturazione il richiamo alla mancata opposizione delle organizzazioni sindacali, evidentemente limitata alla verifica della conservazione dei livelli occupazionali ab extrinseco.
Donde la motivazione s’appalesa caratterizzata – oltre che dei rilevati errori in diritto – da una complessiva scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di plausibili nessi di inferenza tra le stesse e le conclusioni (V. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 – dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636).
3.2. In riferimento alla cessione di ramo d’azienda in favore di (OMISSIS) s.r.l., colgono nel segno le censure dei ricorrenti, laddove evidenziano la sottovalutazione delle modalita’ di pagamento (in quanto regolate in parte per confusione e in parte mediante cessione di crediti verso la collegata (OMISSIS) S.p.A., taluni immediatamente esigibili ed altri da corrispondere entro il 20 dicembre 2004), l’insolvibilita’ del debitore ceduto, come risultante dai bilanci, le anomalie emerse dall’analisi della contabilita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS) s.p.a. ed il collegamento soggettivo dell’imputato con entrambe le societa’, mentre la Corte territoriale ha indugiato sul (controverso) valore dei beni ceduti, aderendo ad una ricostruzione ex post della pericolosita’ dell’operazione che – come rilevato va, invece, riguardata ex ante, sterilizzando, peraltro, il profilo della fittizia generazione di plusvalenze per la fallita senza affrontarne le ricadute in punto di consapevolezza della pericolosita’ della cessione.
La cessione di un ramo di azienda con corrispettivo inferiore al valore reale integra, invero, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non assumendo rilievo, al riguardo, il dettato dell’articolo 2560 c.c., comma 2, in ordine alla responsabilita’ dell’acquirente rispetto ai pregressi debiti dell’azienda, costituendo tale garanzia un “post factum” della gia’ consumata distrazione (Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644, N. 17956 del 2013).
3.3. E ad analoghe censure si espone la motivazione con riferimento alla costituzione, per scissione, di (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., richiamando la sentenza impugnata apertis verbis una valutazione postuma e, del tutto impropriamente, il principio di solidarieta’ di cui all’articolo 2506-quater c.c..
Sotto l’ultimo profilo evocato, va rilevato come debba qualificarsi depauperativa l’operazione di scissione di una societa’, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra societa’ alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, qualora tale operazione – astrattamente lecita – sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operi la societa’ poi fallita al momento della scissione, nonche’ – come nella specie – di ulteriori operazioni poste in essere a danno della societa’ poi fallita, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli articoli 2506 e seg. c.c. di per se’ idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie (ex multis Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, Piscedda, Rv. 264078) in quanto, se e’ vero che ad essi e’ riconosciuto il diritto di rivalersi sui beni conferiti alle societa’ beneficiarie, che rimangono obbligate per i relativi debiti, “e’ vero altresi’ che un pregiudizio per gli stessi e’ comunque ravvisabile nella necessita’ di ricercare detti beni” e che, soprattutto, “all’esito di tale ricerca i creditori potranno trovarsi nella condizione di dover concorrere con i portatori di crediti nel frattempo maturatisi nei confronti delle societa’ beneficiarie, con la concreta possibilita’ che tanto riduca le possibilita’ di un effettivo soddisfacimento delle loro pretese”; ai fini del giudizio sulla ravvisabilita’ del reato, dunque, e’ necessaria “una valutazione in concreto”, che tenga conto della “effettiva situazione debitoria in cui versava la societa’ poi fallita al momento della scissione” (Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, Alfano, Rv. 260393).
Anche in tal caso, la trama motivazionale rivela una visione retrospettiva – che, peraltro, effettivamente accomuna negli esiti fallimentari le societa’ coinvolte, senza che da tale elemento sia stata, invece, tratta alcuna impOlicazione – che rinuncia alla valutazione di intrinseca pericolosita’ della scissione.
3.4. In riferimento alla terza operazione societaria (conferimento di ramo d’azienda e della partecipazione in (OMISSIS) s.r.l. alla new-co (OMISSIS) S.r.l.), la Corte territoriale si limita a censurare la sentenza di primo grado e, pur dando atto della generazione di plusvalenze fittizie, tali da eludere gli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c., e delle criticita’ inerenti il finanziamento statale gia’ erogato a (OMISSIS) per lo stabilimento di Gricignano, finisce per predicare l’estraneita’ dell’imputato, omettendo in toto di valutare la predetta operazione nel quadro complessivo restituito nel processo di merito.
La rilevanza delle operazioni disaminate in termini di riduzione della garanzia patrimoniale della fallita deve essere, invece, accertata – ut supra rilevato – previa verifica, ex ante ed in concreto, dell’effetto che le stesse sono idonee a produrre, ove intervenga il fallimento, scrutinando puntualmente i numerosi indici rivelatori evidenziati nella sentenza di primo grado.
4. I profili di criticita’ evidenziati s’appalesano assorbenti rispetto alla qualificazione giuridica del fatto, tanto nei termini ritenuti dal giudice di primo grado, che rispetto alla rilevanza dei fatti L.Fall., ex articolo 216.
4.1. Ed invero, i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (L.Fall., articolo 216 e articolo 223, comma 1) e quello di bancarotta impropria di cui alla L.Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Rv. 260142).
Nondimeno, il nucleo comune investe la corretta ricostruzione della pericolosita’ dei fatti rispetto agli indici rivelatori, rimasto irrisolto nella trama argomentativa della sentenza liberatoria impugnata che deve essere, pertanto, annullata.
4.2. Del resto, se non e’ richiesta una motivazione “rafforzata” della sentenza di riforma in senso assolutorio della decisione di condanna di primo grado, non venendo in rilievo – in tal caso – il principio del superamento del “ragionevole dubbio” (Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, Pg e pc in proc. M., Rv. 271110, N. 35762 del 2008 Rv. 241169, N. 42443 del 2016 Rv. 267931, N. 2499 del 2017 Rv. 269073, N. 35261 del 2017 Rv. 270721), il giudice d’appello deve, comunque, offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 – dep. 2018 P.G. in proc. Troise, Rv. 272430), assumendo carattere generale – in ogni ipotesi di progressione processuale non conforme – il principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata persuasivita’.
5. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma perche’ – in piena liberta’ di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi – proceda a nuovo esame.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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