Bancarotta fraudolenta documentale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale,
Sentenza 26 luglio 2019, n. 34112.

Massima estrapolata:

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per poter fondare la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetta “testa di legno”), alla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica deve essere aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta, bensì effettiva e concreta, della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di farne emergere la strumentalità verso fini di pregiudizio in danno dei creditori: ciò che è imposto dal rispetto del principio costituzionale di colpevolezza. Infatti, se non è revocabile in dubbio che la carica di amministratore di diritto di una società conferisca alla persona che la ricopre doveri di vigilanza e controllo (sintetizzabili nella posizione di garanzia ex articolo 2392 del codice civile), la cui violazione comporta responsabilità penale a titolo di dolo generico, è pur vero che l’addebito di consapevole mancanza di condotta impeditiva del fatto illecito può muoversi soltanto quando la condotta omissiva sia stata accompagnata dalla rappresentazione della situazione anti-doverosa, onde legittimare la prefigurazione dei consequenziali eventi tipici del reato o, nella prospettazione del dolo eventuale, l’accettazione del rischio del loro accadimento. Riconoscendo, invece, tout court la responsabilità dell’amministratore di diritto, per i fatti di dolosa manipolazione delle scritture o di volontaria, scorretta tenuta del compendio contabile commessi dall’amministratore di fatto si correrebbe il rischio di attentare al principio di personalità della responsabilità penale, ovvero traslare il dolo della bancarotta fraudolenta in un addebito a sfondo meramente colposo.

Sentenza 26 luglio 2019, n. 34112

Data udienza 1 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. MICHELI Pao – rel. Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 13/02/2018 dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Pinelli Mario Maria Stefano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, il 27/09/2016, nei confronti della sua assistita. La declaratoria di penale responsabilita’ dell’imputata riguarda un addebito di bancarotta fraudolenta documentale, a lei ascritto quale legale rappresentante della “(OMISSIS)” s.r.l., dichiarata fallita il (OMISSIS).
La difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla riferibilita’ del fatto in rubrica alla (OMISSIS): una sua eventuale volonta’ di frode in danno dei creditori, in vero, avrebbe dovuto essere esclusa gia’ sulla base dei rilievi del curatore fallimentare, il quale aveva chiarito come il dissesto della “(OMISSIS)” si fosse manifestato ben prima che la ricorrente assumesse, nel (OMISSIS), la carica di amministratore di diritto. Ne’, in ogni caso, erano stati approfonditi i rapporti fra l’imputata, da considerare mero prestanome, e chi aveva gestito di fatto l’attivita’ imprenditoriale, rimasto addirittura estraneo al procedimento penale: secondo i giudici di merito, il solo avere accettato la veste formale anzidetta dovrebbe esporre un soggetto a profili di responsabilita’ per fatti conseguenti ad iniziative dell’amministratore di fatto, ma la tesi non puo’ condividersi (giungendosi, per tale via, ad affermare criteri di riferibilita’ psicologica sulla base di una sorta di “colpa eventuale”).
Quanto infine allo specifico addebito di omessa tenuta delle scritture contabili, la Corte territoriale sostiene in via apodittica che la condotta sarebbe stata animata dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, senza evidenziare alcunche’ o sottolineare precise emergenze processuali a sostegno dell’assunto; ne deriverebbe la necessita’, quanto meno, di riqualificare il fatto ai sensi della meno grave ipotesi criminosa ex articolo 217 L. Fall.-

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Non puo’ convenirsi, peraltro, con il primo dei profili di censura sviluppati dalla difesa, secondo cui avrebbe dovuto riconoscersi carattere decisivo alla circostanza che il dissesto della fallita risalisse a data anteriore rispetto all’assunzione, da parte della (OMISSIS), della carica di amministratore. Si tratta, in vero, di un rilievo che non puo’ intendersi dirimente neppure al cospetto di contestazioni di bancarotta fraudolenta documentale (come, all’esito del noto dibattito conseguente a Cass., Sez. V, n. 47502 del 24/09/2012, ric. Corvetta, e’ stato definitivamente ribadito da Cass., Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, ric. Passarelli): e che, a fortiori, non presenta significativita’ di sorta quando si discuta di bancarotta documentale.
3. Considerando pero’ che la (OMISSIS) parrebbe doversi intendere semplice amministratore di diritto, a fronte di una gestione di fatto che la stessa sentenza di primo grado ascrive ad altro soggetto (tanto da aver disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le iniziative del caso), si impongono alcuni approfondimenti sul secondo dei temi prospettati dalla difesa.
3.1 Deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, “vi sono due diversi criteri di imputazione soggettiva della bancarotta fraudolenta all’amministratore “testa di legno”, a seconda che si tratti di bancarotta patrimoniale o documentale, in quest’ultima ricompresa anche quella per omessa tenuta delle scritture contabili. Invero, si e’ condivisibilmente sostenuto che, in caso di addebito che riguardi le scritture contabili, ben puo’ ritenersi la responsabilita’ del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita, perche’ su quest’ultimo grava il diretto e personale obbligo di tenere e conservare le suddette scritture e di farlo correttamente. E’ stata quindi ritenuta logica e giustificata la presunzione che l’omissione nella doverosa documentazione di attivita’ societarie effettive (…) ponga l’amministratore di diritto in difetto rispetto al dovere giuridico che su di lui grava per il periodo di riferimento, vale a dire quello di garantire una corretta e completa rappresentazione contabile delle attivita’ sociali al fine di assicurare la necessaria informazione del ceto creditorio. Non altrettanto puo’ dirsi con riguardo all’ipotesi della bancarotta patrimoniale o per distrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto” (v., in motivazione, Cass., Sez. V, n. 53227 del 25/10/2018, Cataudo).
Gia’ in precedenza, in vero, si era affermato che “in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben puo’ ritenersi la responsabilita’ del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto “testa di legno”), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto puo’ dirsi con riguardo all’ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non puo’, nei confronti dell’amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilita’ dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto” (Cass., Sez. V, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv 247251; v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 54490 del 26/09/2018, Costantino).
Alcune recenti pronunce, pero’, richiedono piu’ precisamente che alla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica debba essere aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta, bensi’ effettiva e concreta, della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di farne emergere la strumentalita’ verso fini di pregiudizio in danno dei creditori (v. Cass., Sez. V, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, nonche’ Cass., Sez. V, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri). Conclusione a cui il collegio ritiene senz’altro di aderire, in quanto conforme allo statuto costituzionale del principio di colpevolezza. Del tutto condivisibilmente, nella motivazione della sentenza Mastroeni appena menzionata si legge che “se non e’ (…) revocabile in dubbio che la carica di amministratore di diritto di una societa’ conferisca alla persona che la ricopre doveri di vigilanza e controllo (sintetizzabili nella posizione di garanzia ex articolo 2392 c.c.), la cui violazione comporta responsabilita’ penale a titolo di dolo generico, e’ pur vero che l’addebito di consapevole mancanza di condotta impeditiva del fatto illecito puo’ muoversi soltanto quando la condotta omissiva sia stata accompagnata dalla rappresentazione della situazione anti-doverosa, onde legittimare la prefigurazione dei consequenziali eventi tipici del reato o, nella prospettazione del dolo eventuale, l’accettazione del rischio del loro accadimento. Riconoscendo, invece, tout court la responsabilita’ dell’amministratore di diritto, per i fatti di dolosa manipolazione delle scritture o di volontaria, scorretta tenuta del compendio contabile commessi dall’amministratore di diritto” (rectius, di fatto, n.d.r.), “si correrebbe il rischio di attentare al principio di personalita’ della responsabilita’ penale, ovvero traslare il dolo della bancarotta fraudolenta in un addebito a sfondo meramente colposo”.
3.2 Nel caso oggi in esame, la Corte territoriale conviene con il primo giudice circa l’impossibilita’ di considerare la (OMISSIS) un prestanome del tutto inconsapevole, essendo ella stata titolare del 5% delle quote di altra societa’, a sua volta socia al 50% della fallita; inoltre, aveva lavorato per oltre un anno alle dipendenze della “(OMISSIS)” e, all’atto di diventarne amministratore, colui che le aveva proposto la carica le aveva parlato di prospettive di risanamento. Ancora, nel (OMISSIS) ella aveva sottoscritto per la fallita un atto di riduzione del prezzo della cessione di un ramo di azienda, gia’ formalizzata in precedenza.
Si tratta, tuttavia, di aspetti che non risultano decisivi in chiave accusatoria.
Nulla e’ dato sapere, infatti, circa le ragioni della intestazione all’imputata di una partecipazione minoritaria nella prima societa’ (ben potendo essersi trattato, al pari di quel che accadde in seguito, di una titolarita’ apparente): e lo stesso particolare che ella era stata dipendente della fallita, prima di venire coinvolta come amministratrice al momento di “risanare” l’impresa in crisi, risulta – semmai – ulteriormente indicativo della veste di “testa di legno” da doverle attribuire. Ne’ sembra si possano ricavare elementi di valutazione dalla circostanza che ella sottoscrisse un atto peculiare, visto che non le viene addebitato il concorso in condotte distrattive che, in ipotesi, si debbano ricollegare al negozio in questione.
Nella fattispecie oggi sub judice, come sopra segnalato, si discute soltanto di bancarotta documentale: e se gia’ e’ dubbio che i profili indicati dal Tribunale e dalla Corte di merito, per inferirne che la (OMISSIS) non era solo una prestanome, valgano realmente a dimostrare l’assunto, di certo gli stessi non hanno alcuna incidenza sulla doverosa prospettiva di dimostrare che ella fu consapevole dello stato delle scritture contabili, pacificamente mai consegnate agli organi della procedura concorsuale.
Da ultimo, e’ necessario rilevare che la Corte di appello ricava la prova del presunto dolo specifico che connoterebbe la fattispecie dalla circostanza che alla curatela fallimentare – per effetto dell’omessa tenuta o sottrazione della contabilita’ – fu impedito di “comprendere a quale utilizzo fosse stata destinata la somma conseguita a titolo di corrispettivo della cessione del ramo d’azienda”. Ne deriverebbe, secondo la sentenza impugnata, la conclusione che “l’omessa tenuta della contabilita’ e’ stata finalizzata a frodare i creditori rendendo impossibile al curatore risalire alle poste attive nel bilancio della societa’”.
A parte l’evidente commistione di profili di dolo specifico e generico (il Tribunale, piu’ precisamente, aveva limitato la propria disamina al secondo), la Corte territoriale attribuisce dunque alla (OMISSIS) una partecipazione dolosa al disegno cosi’ illustrato, che troverebbe conferma nell’avere ella sottoscritto la gia’ ricordata cessione dei ramo d’azienda. Ma si tratta di una conferma smentita per tabulas, giacche’ non e’ corretto affermare, come si legge invece nella motivazione della sentenza impugnata, che fu l’imputata a siglare – il 24/09/2007 – l’atto di cessione de quo: in quella data la ricorrente, diventata amministratore di diritto alcuni mesi prima, sottoscrisse solo una concordata riduzione del prezzo di una cessione gia’ perfezionatasi il 20/02/2006 (v. pag. 3 della decisione di primo grado), quando ella non aveva ancora assunto la carica.
4. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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