Azione revocatoria ordinaria

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile,Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16221.

La massima estrapolata:

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.

Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16221

Data udienza 17 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5375-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di successore universale di (OMISSIS), (OMISSIS), quale successore universale di (OMISSIS), considerati domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA e per essa, quale mandataria con rappresentanza, (OMISSIS) SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, in persona dei Procuratori pro tempore, considerata domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 486/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero gravame avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 243/2015, depositata il 9/03/2015, con la quale era stata accolta la domanda ex articolo 2901 c.c. proposta dalla (OMISSIS) S.p.a. nei loro confronti, avente ad oggetto l’atto di compravendita stipulato in data 17/05/2012, a rogito Notaio Dott. (OMISSIS), Rep. n. (OMISSIS) e Racc. n. (OMISSIS), trascritto in data 5/06/2012 all’Agenzia del Territorio di (OMISSIS), Reg. Gen. (OMISSIS) e Reg. Particolo n. (OMISSIS)), atto con cui (OMISSIS) e (OMISSIS) (garanti per fideiussione della (OMISSIS) S.r.l.), avevano alienato a (OMISSIS) (rispettivamente padre e suocero dei predetti) il diritto di piena proprieta’ pari a un mezzo indiviso, di alcuni beni in (OMISSIS).
Si costitui’ la (OMISSIS) S.p.a., chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Corte di appello di Perugia, con sentenza pubblicata il 28 giugno 2017, rigetto’ il gravame e condanno’ gli appellanti in solido al rimborso delle spese processuali di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quale successore universale di (OMISSIS), e (OMISSIS), quale successore universale di (OMISSIS), hanno proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi, cui ha resistito con controricorso la (OMISSIS) S.p.a. e per essa, quale mandataria con rappresentanza, (OMISSIS) S.c.p.a..
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c. c. comma 1, circa la sussistenza del requisito del pregiudizio (eventus damni) recato dall’atto di compravendita in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, i ricorrenti contestano la ritenuta sussistenza del cd. eventus damni nel caso di specie, per aver la Corte di merito ritenuto che, con la ricordata vendita, si sarebbe verificata una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere piu’ incerto e difficile il soddisfacimento del credito della Banca, in quanto, ad avviso dei Giudici del merito, il patrimonio immobiliare residuo, essendo gravato da ipoteche, sarebbe inidoneo a garantire il soddisfacimento del credito di cui al decreto ingiuntivo notificato dalla banca alla (OMISSIS) S.r.l., poi fallita, divenuto definitivo per mancata opposizione.
Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione che la vendita in parola era atto a titolo oneroso, sicche’ nel patrimonio dei venditori sarebbe entrata una somma di denaro pari al valore di mercato del bene venduto; inoltre, il patrimonio dei ricorrenti si comporrebbe di numerosi beni immobili idonei a garantire e permettere alla banca di soddisfare il suo credito; deducono, altresi’, che solo alcuni di tali beni sarebbero soggetti a gravami, contrariamente a quanto riferito genericamente nella sentenza impugnata, ed evidenziano, peraltro, che il bene sito a (OMISSIS) (cat. C/6), sarebbe soggetto a ipoteca volontaria della (OMISSIS) ma il credito vantato da tale istituto di credito sarebbe stato contestato in autonomo giudizio, sicche’ sia il debito che la conseguente ipoteca, pur se formalmente ancora iscritti, sarebbero in realta’ inesistenti.
Rappresentano, infine, i ricorrenti che la Banca del Lavoro, oltre alla garanzia dei predetti, vanterebbe un ulteriore diritto di garanzia nei confronti della societa’ consortile EUROFIDI, in virtu’ dell’impegno sussidiario a suo tempo offerto per il 50% del credito.
1.1. Il motivo e’ infondato
Osserva il Collegio che, come questa Corte ha piu’ volte affermato, il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficolta’ nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre e’ onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207, Cass. 3/0272015, n. 1902/15).
In particolare, questa Corte ha pure affermato il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non e’ richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda piu’ incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che puo’ consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso; a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita – come nella specie – comporta di per se’ una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilita’ di cessione del denaro (Cass. 9/02/2012, n. 1896).
Peraltro, va rilevato che quanto affermato a p. 3 e 4 della sentenza impugnata in relazione al patrimonio residuo non risulta, in sostanza, scalfito dalle doglianze dei ricorrenti, i quali neppure hanno contestato la ritenuta – da parte della Corte di merito – istituzione di un fondo patrimoniale sui beni – ad eccezione di un magazzino/deposito di mq. 4 – siti in Monterotondo di proprieta’ di entrambi i fideiussori e hanno confermato che sul bene sito in (OMISSIS) (Cat. C/2) e’ iscritta ipoteca legale a favore di (OMISSIS) e che sull’immobile sito a (OMISSIS) e’ iscritta ipoteca volontaria della (OMISSIS), pur se, con riferimento a tale ultimo bene, i ricorrenti hanno dedotto che il credito sottostante tale ipoteca sarebbe contestato, pendendo al riguardo un giudizio iniziato nel 2015 (come si evince dal NRG indicato dai predetti, v. p. 8 del ricorso). Tale ultima deduzione deve ritenersi tuttavia irrilevante, in quanto, ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo dell’eventus damni, non e’ necessario che l’atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma e’ sufficiente che abbia causato maggiore difficolta’ od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell’atto dispositivo (nella specie risalente al 2012) e non a quella futura dell’effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. 1/08/2007, n. 16986).
Infine, si osserva che e’ stato affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, e tanto va ribadito in questa sede, che, qualora uno solo tra piu’ coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, e’ facolta’ del creditore promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’articolo 2901 c.c. – ricorrendone i presupposti – nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento (Cass. 31/03/2017, n. 8315); pertanto, a nulla rileva che vi siano altri obbligati, peraltro in via sussidiaria, nei confronti della banca.
2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. circa l’accertamento del requisito della consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore (scientia damni) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c….comma 1, n. 1, circa la sussistenza del requisito della consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore (scientia damni) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.
Sostengono i ricorrenti che le ragioni a sostegno della ritenuta sussistenza della scientia damni del debitore, oltre a non essere esaustive e complete, non sarebbero neppure corrette e veritiere, in quanto non sarebbe stato provato che gli essi fossero rispettivamente il legale rappresentante e il Presidente della (OMISSIS) e dunque, come tali, conoscendo la situazione di decozione della societa’, erano consapevoli di arrecare pregiudizio con l’atto di vendita.
Deducono, inoltre, i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe pure ignorato elementi presuntivi rilevanti ai fini dell’esclusione del requisito della scienza damni cioe’ che: (a) l’atto di cui si discute in causa era a titolo oneroso, sicche’ non avrebbe comportato alcun depauperamento o alcuna diminuzione patrimoniale in capo ai ricorrenti; b) al momento della compravendita del 2012 residuavano altri beni in capo al (OMISSIS) e alla (OMISSIS) e tale consistenza patrimoniale sarebbe stata idonea ex se ad escludere qualsiasi consapevolezza, in capo ai venditori, di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della banca; c) dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta dall’istituto di credito emergerebbe solo l’esistenza di trattative per rinegoziare il debito, e sul punto sarebbe poi stata raggiunta l’intesa nel 2011, e non anche l’intenzione della banca di adire le vie legali per la tutela delle proprie ragioni).
2.1. Il motivo e’ infondato, non risultando essere state contestate le qualita’ di legale rappresentante e presidente della (OMISSIS) S.r.l. (debitrice principale), poi fallita, in capo rispettivamente al (OMISSIS) e alla (OMISSIS), essendo state tali circostanze dedotte in giudizio dall’istituto di credito senza che gli attuali ricorrenti abbiano precisato in quali atti e in che termini abbiano mosso al riguardo specifiche contestazioni (v. controricorso p. 15).
Inoltre, si rileva che, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nel caso all’esame, unica condizione per il suo esercizio e’ la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonche’, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore; la relativa prova puo’ essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento e’ devoluto al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ ove congruamente motivato (Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 17/08/2011, n. 17327 e Cass. 11/02/2005, n. 2748). E la Corte di merito, nella specie, ha sinteticamente ma congruamente motivato (v. sentenza impugnata p. 4 e 5) in relazione alla consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie in capo ai predetti e a (OMISSIS), peraltro tenendo conto, nella medesima sentenza impugnata, della residua consistenza patrimoniale dei venditori, il che rileva anche con riferimento all’esame del secondo motivo (v. quanto gia’ osservato al riguardo in relazione al primo motivo) ed evidenziando che la volonta’ di risolvere il contratto di conto corrente con la revoca degli affidamenti risaliva al 27 maggio 2011 (v. sentenza impugnata p. 4).
3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., comma 1, n. 2, circa la sussistenza del requisito della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo (consilium fraudis) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, i ricorrenti, premesso che la Corte di merito ha ritenuto sussistente il requisito della consapevolezza in capo al terzo acquirente desumendolo da alcuni elementi presuntivi ed in particolare dal fatto che (OMISSIS), essendo padre e suocero dei venditori e abitando nello stesso Comune, non poteva non conoscere le vicende patrimoniali dei predetti, lamentano che la predetta Corte abbia ignorato alcuni elementi presuntivi che escluderebbero la sussistenza della consapevolezza in parola e avrebbe valutato erroneamente quelli indicati in sentenza (v. ricorso p. 13 e 14).
3.1. Il motivo e’ inammissibile, atteso che la prova del predetto atteggiamento soggettivo puo’ essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento e’ devoluto al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ ove congruamente motivato (Cass. 22/03/2016, n. 5618 e Cass. 17/08/2011, n. 17327), con la precisazione che la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, puo’ essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 5/03/2009, n. 5359).
4. Va comunque osservato che il secondo e il terzo motivo, oltre a difettare in alcune parti di specificita’, nella loro interezza, sollecitano, in sostanza, un diverso apprezzamento in fatto e i ricorrenti, pur lamentando l’omessa valutazione di elementi presuntivi, non formulano, con riferimento alle norme sulle presunzioni, censure in iure nei termini chiariti nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 24/01/2018, n. 1785.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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