Corte di Cassazione, civile, Sentenza|21 febbraio 2023| n. 5356.
Azione revocatoria e la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell’atto di matrimonio
In tema di azione revocatoria, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell’atto di matrimonio, pur rendendo lo stesso inopponibile a terzi, non esclude l’interesse all’esercizio dell’azione atteso che la non opponibilità dell’atto di costituzione del fondo è situazione diversa dalla inefficacia conseguente a revoca (potendo la convenzione divenire, in ogni momento, opponibile con la successiva annotazione) e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall’annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto.
Sentenza|21 febbraio 2023| n. 5356. Azione revocatoria e la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell’atto di matrimonio
Data udienza 9 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Azione revocatoria – Fondo patrimoniale non annotato nell’atto di matrimonio – Inoppponibilità ai terzi – Irrilevanza della mancata annotazione per l’azione revocatoria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26692/2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Barsanti Raoul, rappresentati e difesi dall’avvocato Casafina Riccardo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) a r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 908/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2023 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE;
udite l’Avvocato Riccardo Casafina;
udito il P.M., persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELL’ERBA Rosa Marta, che ha concluso per il rigetto.
Azione revocatoria e la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell’atto di matrimonio
FATTI DI CAUSA
1. – (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati fideiussori della societa’ (OMISSIS) srl.
Il (OMISSIS) hanno costituito un fondo patrimoniale nel quale hanno conferito la casa di abitazione, destinandola ai bisogni della famiglia: l’atto di costituzione del fondo, secondo la loro prospettazione, e’, si’, stato trascritto, ma non e’ stato annotato a margine dell’atto di matrimonio.
Il creditore della societa’ garantita dai due ricorrenti, ossia il (OMISSIS), ha agito in giudizio per ottenere la revocatoria di quel fondo patrimoniale, onde soddisfare il suo credito sul bene conferito nel fondo, ed ha ottenuto due sentenze favorevoli: in primo ed in secondo grado e’ stata disposta la revocatoria dell’atto.
2.- In particolare, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto, intanto, che l’annotazione fosse da presumersi, e che comunque anche se non v’era, cio’ non rendeva priva di interesse ad agire la domanda della banca, in quanto tra i presupposti dell’azione revocatoria non vi sono che il credito, il danno e la consapevolezza del debitore di arrecarlo al creditore.
3. – Il ricorso e’ basato su tre motivi, illustrati da memoria. Non v’e’ controricorso della Banca intimata. Con conclusioni scritte al 14/12/2022 al P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – I tre motivi pongono una questione comune e possono esaminarsi insieme. Essi mirano a contestare la statuizione della Corte di Appello secondo cui la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell’atto di matrimonio, pur rendendo l’atto inopponibile ai terzi, e dunque ai creditori, non priva questi ultimi dell’interesse ad agire in revocatoria.
Il primo motivo fa valere violazione dell’articolo 100 c.p.c., ed assume difetto di interesse ad agire della Banca, la quale manterrebbe, secondo i ricorrenti, il potere di esecuzione sul bene: se il conferimento in fondo patrimoniale non e’ alla banca opponibile per difetto di annotazione, allora non v’e’ interesse a renderlo anche inefficace, e la banca puo’ soddisfarsi comunque su di esso; il secondo denuncia violazione degli articoli 162, 164 e 2644 c.c., e pone la medesima questione, sotto altro aspetto.
Con il terzo morivo i ricorrenti lamentano violazione degli articoli 2727 e 2697 c.c.. Con tale motivo, essi contestano la decisione della Corte di Appello nel punto in cui ha presunto l’avvenuta annotazione del fondo patrimoniale sull’atto di matrimonio, passandola su alcuni precisi elementi: a) i due ricorrenti non avrebbero contestato il danno arrecato alla Banca; b) la Banca ha dato per scontato che il fondo patrimoniale e’ stato annotato.
Secondo i ricorrenti non e’ affatto vero che essi non hanno contestato il danno arrecato alla banca, piuttosto assumono che era onere di quest’ultima depositare l’atto di matrimonio privo della annotazione.
5. – Il ricorso e’ infondato nei seguenti termini.
La questione dirimente, tra quelle poste con i motivi di ricorso, e’ se la banca abbia interesse ad agire per ottenere la revocatoria di un atto – la costituzione di fondo patrimoniale – che comunque non e’ a essa opponibile – per via della mancata annotazione.
La Corte di merito, nel decidere tale questione, ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte.
E’ vero che il fondo patrimoniale non annotato sull’atto di matrimonio non e’ opponibile ai terzi (Cass. 18870/2008; Cass. 24798/2008), e’ privo di effetti nei loro confronti, con la conseguenza, che per i creditori i beni conferiti nel fondo patrimoniale non sono in realta’ mai stati conferiti, e dunque sono rimasti nel patrimonio del debitore, che il creditore puo’, nelle forme ordinarie, aggredire. Tuttavia, secondo un precedente di questa Corte: “la mancata annotazione, a margine dell’atto di matrimonio, dell’atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l’azione revocatoria promossa avverso l’iscrizione di un bene immobile nel fondo, perche’ il sistema di pubblicita’ di cui all’articolo 163 c.c., comma 3, fondato sull’annotazione, ha la finalita’ di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l’azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l’atto in relazione al quale e’ domandata sia opponibile ai creditori” (Cass. 6450/2019).
Questo principio di diritto e’ stato di recente ribadito, da Cass. 25853/2020, la quale ha inoltre osservato che “la circostanza che, in difetto di annotazione a margine dell’atto di matrimonio, l’atto costitutivo non sia opponibile ai creditori non vale ad elidere il fatto che la convenzione e’ stata comunque posta in essere e che la stessa potrebbe divenire, in ogni momento, opponibile ai creditori tramite la successiva annotazione cio’ in quanto la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dalla annotazione, puo’ essere sufficiente a rendere; piu’ incerta e difficile la realizzazione del diritto.
Del resto, nell’azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione e’ rimessa alla discrezionalita’ del giudice (Cass. 25733/2015), cosi’ che l’atto, anche se non opponibile al momento, puo’ comportare un pericolo di danno a cagione della sempre concreta possibilita’ di annotarlo e dunque di renderlo opponibile.
Infine, la non opponibilita’ dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, dovuta alla mancata annotazione di quest’ultimo; e’ situazione diversa dalla inefficacia dell’atto a seguito della revocazione, cosi’ che quest’ultima mira ad un effetto diverso: non gia’ a rimuovere ll’inopponibilita’ dell’atto – dovuta al difetto di pubblicita’ – bensi’ a rendere l’atto del tutto inefficace verso il creditore.
In tal modo la revocatoria assicura l’inefficacia dell’atto, anche per l’ipotesi che esso, venendo poi trascritto, risulti opponibile ai terzi.
Cio’ detto la questione della avvenuta e dimostrata annotazione dell’atto resta assorbita.
6. – Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228, del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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