Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 febbraio 2023| n. 5319.

Convocazione dell’assemblea condominiale può provenire da due condòmini che rappresentino un sesto del valore e non richiede alcuna forma solenne

La richiesta di convocazione dell’assemblea condominiale può provenire da due condòmini, che rappresentino un sesto del valore dell’edifico, e non richiede alcuna forma solenne, ex art. 66 disp. att. c.c., essendo sufficiente che giunga presso l’indirizzo indicato dall’amministratore al momento dell’accettazione dell’incarico ovvero presso l’indirizzo affisso sul luogo di accesso al condominio, il quale non coincide necessariamente con la residenza o il domicilio.

Ordinanza|21 febbraio 2023| n. 5319. Convocazione dell’assemblea condominiale può provenire da due condòmini che rappresentino un sesto del valore e non richiede alcuna forma solenne

Data udienza 8 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Notifiche – Indirizzo dell’amministratore – Richiesta di convocazione dell’assemblea – Coincidenza necessaria con il domicilio, la residenza o la dimora – Esclusione – Identificazione con il luogo da questo comunicato contestualmente all’accettazione della nomina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16493-2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS);
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 8369/2021 depositata il 17/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

Convocazione dell’assemblea condominiale può provenire da due condòmini che rappresentino un sesto del valore e non richiede alcuna forma solenne

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 8369-2021, resa dalla Corte di appello di Roma, pubblicata il 17 dicembre 2021.
L’intimato Condominio Via (OMISSIS), non ha svolto attivita’ difensive.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articoli 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex Decreto Legislativo n. 149 del 2022, articolo 35.
(OMISSIS) ed (OMISSIS) avevano impugnato la deliberazione di nomina dell’amministratore approvata in data (OMISSIS) dall’assemblea del Condominio Via (OMISSIS), convocata su iniziativa di alcuni condomini a norma dell’articolo 66, comma 1, disp. att. c.c. Gli attori avevano dedotto, tra l’altro, che l’avviso di convocazione non riportava i nomi dei condomini che avevano assunto l’iniziativa e che lo stesso era stato consegnato a mani alla signora (OMISSIS). L’adito Tribunale di Roma, con ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. del 20 novembre 2015, dava atto che la nomina dell’amministratore risultava confermata da successiva delibera assembleare del (OMISSIS), sicche’ dichiarava cessata la materia del contendere e, invocato il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” ai fini della regolamentazione delle spese di lite, compensava le stesse tra le parti senza alcuna specifica motivazione.
Veniva proposto appello da (OMISSIS) per la “violazione della normativa inderogabile in materia di autoconvocazione dell’assemblea (articolo 66 disp. att. c.c.)”, in quanto la richiesta di convocazione era stata inviata all’indirizzo del Condominio e non al domicilio dell’amministratore, e perche’ lo stesso avviso di convocazione era carente di sottoscrizione”. L’appello e’ stato respinto dalla Corte di Roma, argomentando che “l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile non prevede alcuna forma particolare” per l’invio all’amministratore della richiesta di convocazione dell’assemblea e per la convocazione diretta operata dai condomini. I giudici di appello hanno quindi richiamato la richiesta di convocazione formalizzata da alcuni condomini, datata 4 dicembre 2013 e corredata dall’elenco dei cinquantadue firmatari dell’istanza, per millesimi superiori al sesto. Quanto al luogo di invio della raccomandata, la Corte d’appello ha ritenuto che lo stesso potesse essere indentificato con lo stesso stabile condominiale, giacche’ fornito di servizio di portineria e di una sala per le riunioni dove poter svolgere le assemblee. Inoltre, l’avviso di convocazione per la assemblea del 10/11 aprile 2014 non era “anonimo”, stante l’allegata lettera di chiarimento da parte dei condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), che ne avevano assunto la paternita’. La Corte d’appello non ha poi adottato alcun provvedimento sulle spese del grado, in quanto il Condominio era rimasto contumace.
Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1131 c.c. e dell’articolo 66 disp. att. c.c., per avere la Corte di appello ritenuta valida ed efficace la richiesta di convocazione dell’assemblea ai sensi dell’articolo 66 disp. att. c.c. datata (OMISSIS), pur non essendo mai stata inoltrata all’amministratore presso il domicilio dello stesso, ovvero presso il suo studio professionale. La compiuta giacenza della raccomandata inviata all’amministratore presso la sede del Condominio, a dire della ricorrente, confermerebbe l’inidoneita’ dell’indirizzo prescelto.
Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 66 disp. att. c.c., per avere la Corte di appello ritenuto valido ed efficace l’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria per cui e’ causa, sebbene priva di qualsivoglia sottoscrizione e/o riferibilita’ ai condomini che avevano inviato l’invito
all’amministratore, neppure rappresentando i soli signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) un sesto del Condominio.
Va premesso che il ricorso per cassazione e’ stato proposto soltanto da (OMISSIS) nei confronti del Condominio Via (OMISSIS). Era stato tuttavia parte dei pregressi gradi del giudizio, ed in particolare attore in primo grado, come emerge anche dalla sentenza impugnata, altresi’ (OMISSIS). Secondo unanime orientamento di questa Corte, l’impugnazione di una delibera assembleare di condominio determina fra i condomini che siano stati parte del giudizio una situazione di litisconsorzio processuale, sicche’, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga impugnata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice del gravame deve disporre, ex articolo 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa inscindibile, ancorche’ il gravame concerna, come nel caso in esame, le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilita’ della causa principale (tra le tante, Cass. Sez. 2, 26/09/2017, n. 22370). In ogni modo, nel caso in esame, la fissazione del termine ex articolo 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, deve ritenersi superflua, in quanto il ricorso appare “prima facie” infondato, e l’integrazione del contraddittorio si rivela, percio’, attivita’ del tutto ininfluente sull’esito del procedimento (Cass. Sez. Unite, 23/09/2013, n. 21670). Anche l’eventuale ricorso incidentale tardivo proposto dalla parte chiamata ad integrare il contraddittorio perderebbe ogni efficacia in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita’ della impugnazione principale, ai sensi dell’articolo 334, comma 2, c.p.c..
I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano inammissibili, ex articolo 366, comma 1, n. 4, c.p.c., per carenza di specifica riferibilita’ alla ratio decidendi della sentenza impugnata, o comunque non fondati.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformita’ della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’articolo 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di societa’ di capitali (Cass. Sez. 6 – 2, 08/06/2020, n. 10847; Cass. Sez. 6 – 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex articolo 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione, ma anche al momento della decisione. Il Tribunale di Roma, con statuizione non impugnata in appello, ha accertato, nell’ambito di apprezzamento di fatto spettante ai giudici del merito, che era cessata la materia del contendere in ordine alla impugnazione ex articolo 1137 c.c. della deliberazione di nomina dell’amministratore approvata in data (OMISSIS) dall’assemblea del Condominio Via (OMISSIS), in ragione della conferma di tale nomina contenuta nella successiva delibera assembleare del (OMISSIS).
Ove il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall’articolo 2377, comma 8, c.c. (il quale espressamente dispone, peraltro, nel testo successivo al Decreto Legislativo n. 6 del 2003, che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della societa’…”), la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicche’ il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese. Tale valutazione di fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, ovvero, in particolare, della consistenza dei vizi denunciati dagli attori nella impugnazione ex articolo 1137 c.c., non risulta compiuta dal Tribunale di Roma nell’ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. del 20 novembre 2015, essendosi lo stesso limitato a compensare tra le parti le spese di lite senz’altra motivazione sul punto.
La ricorrente avrebbe potuto altrimenti dolersi nel merito contestando l’esistenza del presupposto per emettere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, non potendo viceversa limitarsi, come fatto, a contestare la decisione per questioni di merito (Cass. Sez. Unite, 09/07/1997, n. 6226, Cass. Sez. 3, 01/06/2004, n. 10478; Cass. Sez. 3, 06/05/2010, n. 10960; Cass. Sez. 1, 28/05/2012, n. 8448; Cass. Sez. 6 – L, 13/07/2016, n. 14341). Essendo invece sottratta all’ambito del devoluto in sede di appello, e conseguentemente vieppiu’ del devoluto in sede di legittimita’, la statuizione di cessazione della materia del contendere, la quale percio’ e’ coperta da giudicato interno formatosi ai sensi dell’articolo 329, comma 2, c.p.c., va ulteriormente evidenziato come spetti al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare, appunto, il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, decidere, cioe’, se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che e’ sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei.
In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimita’ trova, invero, ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata vittoriosa, e cio’ vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, percio’, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. Sez. 1, 27/09/2002, n. 14023). Ne’ (OMISSIS) propose in appello questione attinente violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., ovvero alla carenza di motivazione sulla compensazione delle spese, avendo unicamente insistito, come ancora in sede di ricorso per cassazione, a censurare le decisioni, rispettivamente, del Tribunale e della Corte di Roma, in punto di invalidita’ della deliberazione assembleare.
Peraltro, e’ agevole valutare altresi’ la infondatezza in radice della azione ex articolo 1137 c.c. spiegata da (OMISSIS).
L’articolo 66, comma 1, disp. att. c.c. dispone che l’assemblea puo’ essere convocata dall’amministratore, oltre che quando egli lo ritenga necessario, anche quando “ne e’ fatta âEuro¹âEuro¹richiestaâEuroºâEuroº da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”.
A norma dell’articolo 1129, comma 12, n. 1), c.c., l’omessa convocazione dell’assemblea nei casi previsti dalla legge da’ luogo a “grave irregolarita’” che legittima la revoca giudiziale dell’amministratore.
L’articolo 66, comma 1, disp. att. c.c. (a differenza di quanto suppone la ricorrente) non prevede, tuttavia, forme tassative per la âEuro¹âEuro¹richiestaâEuroºâEuroº di convocazione assembleare proveniente da condomini, bastando evidentemente, perche’ produca l’effetto della decorrenza del termine di dieci giorni, che essa giunga nella sfera di conoscenza dell’amministratore.
A tal fine, l’indirizzo dell’amministratore, presso il quale deve giungere la âEuro¹âEuro¹richiestaâEuroºâEuroº di convocazione dell’assemblea, non necessariamente coincide con il domicilio, la residenza o la dimora dello stesso, potendosi, piuttosto, identificare con il luogo da questo comunicato contestualmente all’accettazione della nomina (articolo 1129, comma 2, c.c.) o con il suo recapito appositamente affisso sul luogo di accesso al condominio (articolo 1129, comma 5, c.c.). L’accertamento che la comunicazione sia arrivata all’indirizzo del destinatario, nel senso appena individuato, spetta al giudice del merito, in quanto si sostanzia in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimita’ per violazione di norme di diritto. Una volta decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, gli anzidetti condomini promotori possono provvedere direttamente alla convocazione, mediante avviso che abbia il contenuto specificato dal comma 3 dell’articolo 66 disp. att. c.c. e dal quale risulti chi convoca l’assemblea, senza che peraltro sia essenziale la sottoscrizione di tutti i condomini che abbiano preso l’iniziativa.
Il ricorso va percio’ respinto.
Non devono regolarsi le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto attivita’ difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

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