L’avvenuto riconoscimento del debito da parte dell’amministratore di condominio per errori contabili in un determinato periodo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 febbraio 2023| n. 5249.

L’avvenuto riconoscimento del debito da parte dell’amministratore di condominio per errori contabili in un determinato periodo

L’avvenuto riconoscimento del debito da parte dell’amministratore di condominio per errori contabili in un determinato periodo, onera il medesimo a fornire prova, in sede di ripetizione, sia di non essere tenuto a pagare le somme che il condominio richiedeva sia l’insussistenza del debito per cattiva gestione contabile da esso stesso riconosciuto in una scrittura verbale.

Ordinanza|20 febbraio 2023| n. 5249. L’avvenuto riconoscimento del debito da parte dell’amministratore di condominio per errori contabili in un determinato periodo

Data udienza 8 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – AMMINISTRATORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17293/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 2099/2021 depositata il 29/12/2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

L’avvenuto riconoscimento del debito da parte dell’amministratore di condominio per errori contabili in un determinato periodo

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso in unico motivo avverso la sentenza n. 2099/2021 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 29 dicembre 2021.
Non ha svolto difese l’intimato Condominio (OMISSIS).
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis del Decreto Legislativo n. 149 del 2022, ex articolo 35.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Con citazione dell’8 luglio 2015, il Condominio (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo l’ex amministratore (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 39.613,14 per cattiva gestione dell’incarico rivestito. (OMISSIS) domando’ in riconvenzionale la restituzione della somma di Euro 23.000,00 da lui indebitamente versata a ristoro di un danno poi rivelatosi insussistente, nonche’ il pagamento della somma di Euro 24.171,77 a titolo di compenso dovuto per la gestione dei lavori di rifacimento dei prospetti dell’edificio condominiale. Dopo l’espletamento di c.t.u., il Tribunale, con sentenza n. 3932 del 14 luglio 2017, condanno’ il (OMISSIS) al pagamento del credito del Condominio (OMISSIS) ammontante a Euro 6.013,13, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, accogliendo ad un tempo la domanda riconvenzionale in ordine alla ripetizione della somma di Euro 23.000,00 oltre interessi legali. Proposti reciproci gravami dalle parti, la Corte di Palermo ha rigettato l’appello incidentale proposto dal (OMISSIS) e, in accoglimento del terzo motivo dell’appello proposto dal Condominio (OMISSIS), riformando la prima pronuncia, ha rigettato la domanda riconvenzionale di ripetizione della somma di Euro 23.000,00.
Con il proprio appello, il Condominio (OMISSIS) aveva criticato la decisione del Tribunale per avere accolto la domanda riconvenzionale di ripetizione della somma di Euro 23.000,00 sull’erroneo assunto che la stessa era stata indebitamente versata al condominio. Piuttosto, a dire del Condominio, tale somma era stata corrisposta da (OMISSIS) in adempimento di un debito, originato da errori contabili relativi al periodo 2008/2012, da lui espressamente riconosciuto nel verbale di assemblea del 7 febbraio 2014 e in una lettera inviata dal (OMISSIS) al Condominio. Applicando i principi in tema di onere probatorio dell’indebito oggettivo, la Corte d’appello ha affermato che il (OMISSIS) aveva provato di avere corrisposto il suddetto importo, ma non aveva fornito elementi probatori tali da far ritenere il pagamento privo di causa, a fronte della lettera del 7 febbraio 2014, da lui inviata al Condominio, in cui si precisava che il pagamento era stato effettuato a compensazione del “debito maturato e approvato nel rendiconto 2008/2012”.
L’unico motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione (o falsa applicazione) dell’articolo 115 c.p.c. e articolo 2033 c.c., e l’omesso esame circa un fatto decisivo, ovvero, in particolare, “l’omesso esame delle comparse di costituzione e risposta depositate dal sig. (OMISSIS) nei precedenti gradi di giudizio e delle pertinenti allegazioni”, atti che vengono riportati per ampi stralci in ricorso, contenenti altresi’ richiamo all’elencata documentazione. Il ricorrente osserva che la Corte d’appello ha, appunto, omesso l’esame dei propri atti difensivi, “recepiti nella Consulenza Tecnica di Ufficio che… aveva evidenziato l’erronea lettura del bilancio da parte del Condominio e la bonta’ delle richieste avanzate dal sig. (OMISSIS)”.
Il ricorso e’ infondato.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, poiche’ l’inesistenza della “causa debendi” e’ un elemento costitutivo (unitamente all’avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (articolo 2033 c.c.), la relativa prova incombe all’attore (ex multis, Cass. Sez. 3, 17/03/2006, n. 5896).
La Corte d’appello di Palermo, operato l’apprezzamento delle risultanze probatorie che costituisce prerogativa dei giudici del merito, ha affermato non solo che il (OMISSIS) non aveva dimostrato l’inesistenza della “causa debendi” del pagamento della somma di Euro 23.000,00, ma che era addirittura provato che tale importo fosse dovuto al Condominio (OMISSIS) dall’ex amministratore a titolo di adempimento di un debito di rimborso per errori contabili nella gestione condominiale relativi al periodo 2008/2012, giacche’ tale debito era stato espressamente riconosciuto dal (OMISSIS) nel verbale di assemblea del 7 febbraio 2014 e in una lettera inviata dal lo stesso (OMISSIS) al Condominio.
Ora, la ricognizione di debito, come osserva il ricorrente, certamente non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha comunque effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’articolo 1988 c.c., un’astrazione processuale della “causa debendi”, comportante una “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa e’ dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (ex multis, Cass. Sez. 1, 25/01/2022, n. 2091).
(OMISSIS) era dunque onerato di dar prova sia di non essere tenuto a pagare la somma per la quale agiva in ripetizione sia, ed allo stesso tempo, che non esisteva il debito per la cattiva gestione contabile che aveva riconosciuto come esistente nella scrittura del verbale di assemblea del 7 febbraio 2014.
Il ricorrente, deducendo un vizio di violazione di norme di diritto (articolo 115 c.p.c. e articolo 2033 c.c.), invoca in realta’ una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie.
In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita’ di ricorrere al notorio), mentre e’ inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ valutativa consentita dall’articolo 116 c.p.c. (Cass. Sez. Unite, 30/09/2020, n. 20867).
Lo stesso articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Neppure l’omesso esame di elementi istruttori integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Unite, 07/04/2014, n. 8053).
Il motivo di ricorso si limita a chiedere a questa Corte una rilettura complessiva delle allegazioni difensive svolte nei gradi di merito, per inferirne “l’erronea lettura del bilancio da parte del Condominio e la bonta’ delle richieste avanzate dal sig. (OMISSIS)”. Tale operazione e’ estranea alle regole del giudizio di legittimita’, in quanto suppone un accesso diretto agli atti e una delibazione degli stessi in via inferenziale.
Il ricorso va, percio’, rigettato, non dovendosi regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto attivita’ difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *