Autonomia del delitto tentato

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 7 giugno 2019, n. 25242.

La massima estrapolata:

L’autonomia del delitto tentato comporta che gli effetti giuridici sfavorevoli previsti attraverso lo specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di delitto consumato, in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di non convalida dell’arresto fondata sulla riconosciuta operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen. con riguardo al delitto di tentata estorsione).

Sentenza 7 giugno 2019, n. 25242

Data udienza 18 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. FILIPPINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere

Dott. SARACO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso l’ordinanza del 14/12/2018 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FILIPPINI STEFANO;
lette le conclusioni del P.G..

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14.12.2018 il GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere non convalidava l’arresto di (OMISSIS) effettuato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Maddaloni in relazione al reato di tentata estorsione ai danni della nonna (OMISSIS); riteneva il giudice che le risultanze in atti evidenziavano trattarsi di condotta non punibile ex articolo 649 c.p. e, comunque, che difettasse il requisito della flagranza, essendo l’arresto avvenuto quando l’azione era da tempo terminata.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’articolo 649 c.p., dal momento che la non configurabilita’ di tale causa di esclusione della punibilita’ deve ravvisarsi (oltre che per le ipotesi consumate) anche per le tentate di estorsioni; comunque, nella fattispecie e’ pure presente il requisito della violenza alla persona, dal momento che lo (OMISSIS) ha lanciato un sasso contro una delle finestre della casa della nonna, accettando cosi’ il rischio di poterla colpire. Quanto alla flagranza, ricorre l’ipotesi di quasi flagranza, essendo l’indagato stato rintracciato subito dopo aver aggredito la nonna, quando ancora si trovava sul retro della casa della vittima.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con nota del 6.3.2019, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. Il giudice della convalida ha incentrato il proprio ragionamento sulla circostanza che, alla luce del verbale di arresto e degli ulteriori elementi acquisiti, ricorresse la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 649 c.p. poiche’ la condotta era rimasta nello stadio del tentativo e non sussisteva violenza alla persona.
Osserva il Collegio che, secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 2, n. 5504 del 22/10/2013, Rv. 258198; Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012, Rv. 252832), in virtu’ dell’autonomia del delitto tentato, gli effetti giuridici sfavorevoli previsti con specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di reato consumato, poiche’ le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione, ed in difetto di espressa previsione non trovano applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato (in applicazione del principio, si e’ affermato che tra i reati di cui agli articoli 628, 629 e 630 c.p. – per i quali, ai sensi dell’articolo 649 c.p., comma 3, prima parte, la causa di non punibilita’ prevista da detta disposizione non opera – non rientrano le corrispondenti ipotesi tentate).
2. Generico e’ poi l’argomento relativo alla sussistenza di una condotta violenta contro la persona, posto che il ricorso risulta del tutto aspecifico, quanto alla analitica descrizione dei fatti, rispetto ai quali invece assume decisiva valenza la rappresentazione della concreta situazione di fatto che ha caratterizzato l’azione incriminata (quale, ad esempio, la posizione dei protagonisti della vicenda al momento del lancio della pietra, la visibilita’ per l’indagato della situazione interna all’abitazione e della stanza ove si trovava la persona offesa, le condizioni di luminosita’, ecc.). Non risulta, quindi, minimamente dimostrato, in fatto, che il gesto violento diretto contro il vetro di una finestra della casa della (OMISSIS) necessariamente implicasse l’accettazione del rischio di colpire la destinataria della minaccia.
Tali argomenti risultano assorbenti rispetto al tema della flagranza.
3. La natura di parte pubblica del ricorrente preclude la condanna alle spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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