La perdita del feto come lesione del rapporto parentale
L'Ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Civile, segna un punto fermo nella giurisprudenza sulla responsabilità medica, equiparando la perdita del feto (causata da colpa professionale) alla perdita del rapporto parentale stricto sensu.
Natura e morfologia del danno
La Corte stabilisce che la morte del feto prima della nascita, quando imputabile a ritardi o omissioni dei sanitari, non è un evento limitato alla sfera biologica, ma configura un danno "morfologicamente assimilabile" a quello per la perdita di un figlio già nato. Tale pregiudizio si articola in due componenti essenziali:
Dimensione interiore (Morale): La sofferenza soggettiva e il dolore sordo patito dai genitori.
Dimensione dinamico-relazionale: L'impatto oggettivo sulla vita quotidiana e il venir meno di quel progetto di vita e di relazione che il concepimento aveva già originato.
Il ruolo delle "Tabelle Milanesi" e l'accertamento del giudice
Un profilo innovativo dell'ordinanza riguarda le modalità di quantificazione e accertamento del danno:
Obbligo delle Tabelle: Il giudice di merito deve applicare le Tabelle del Tribunale di Milano, adattando i parametri alla specificità del caso (morfologia del danno da perdita del frutto del concepimento).
Interrogatorio libero (Art. 117 c.p.c.): La Cassazione suggerisce caldamente l'uso dell'interrogatorio libero delle parti. Questo strumento processuale permette al giudice di percepire direttamente l'intensità della sofferenza e l'entità dello sconvolgimento relazionale, garantendo una personalizzazione del risarcimento che non sia una mera operazione matematica, ma un atto di giustizia sostanziale.
Soggetti aventi diritto: Sebbene il dolore sia particolarmente intenso per la madre, il diritto al risarcimento spetta parimenti al padre e, potenzialmente, ad altri familiari stretti, in virtù della lesione dell'interesse costituzionalmente protetto alla solidarietà familiare








