Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 6 maggio 2014, n. 9658 Fatto e diritto In un procedimento di separazione tra N.G. e S.M., la Corte d’Appello di Catania, con sentenza in data 20/06/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Caltagirone, determinava in €. 1.000,00 mensili l’assegno in favore della moglie e della figlia....
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 2 maggio 2014, n. 9558. In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, al ricorrente nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 2 maggio 2014, n. 9558 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. ADAMO Mario – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 gennaio 2014, n. 1972. E' consentito al giudice di liquidare importi superiori al massimo od inferiori al minimo tariffario. Ciò che può verificarsi quando la causa risulti di facile trattazione, purché la decisione del giudice sia motivata
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 29 gennaio 2014, n. 1972 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente – Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere – Dott. ARMANO Uliana – Consigliere – Dott. D’AMICO Paolo...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 aprile 2014, n. 7521. Se e' vero che l'esonero da responsabilita' degli amministratori dei partiti e movimenti politici, per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazioni collettive da vita ad un regime speciale rispetto alla regola generale ricavabile dall'articolo 38 c.c.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 aprile 2014, n. 7521 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 maggio 2014, n. 9660. Il regime di separazione non vincola quello di divorzio, trattandosi di rapporti distinti ed autonomi, e tuttavia l'importo dell'assegno di separazione può essere liberamente considerato dal giudice dei divorzio, eventualmente anche come indice del tenore di vita coniugale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 6 maggio 2014, n. 9660 Fatto e Diritto In un procedimento di divorzio tra T.E. e K.R., la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza in data 13/09/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine, determinava in €. 1.800,00 l’assegno in favore della moglie . Ricorre per...
Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 1 aprile 2014, n. 7533. Lo stato di separazione, pur rivelando una incrinatura dell'unita' familiare, non ne implica la definitiva frattura: potendo anche evolversi nel senso della ricostituzione (mediante la conciliazione) della coesione familiare, di talche' non e' irrazionale che, per salvaguardare, nei limiti del possibile, siffatta eventualita', il legislatore comprenda nella disciplina della sospensione della prescrizione dettata dall'articolo 2941 c.c., n. 1, l'ipotesi che i coniugi siano separati, esonerandoli cosi' dal compiere atti – come quelli necessari ad interrompere la prescrizione dei rispettivi diritti – che potrebbero, invece, inasprire le ragioni del contrasto
Suprema Corte di Cassazione sezione III ordinanza 1 aprile 2014, n. 7533 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 maggio 2014, n. 9560. È legittima l'imposizione della tassa governativa sui telefonini. Lo hanno chiarito con una articolata sentenza le Sezioni unite della Cassazione (9560/2014) accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, invece, aveva riconosciuto il diritto di tre comuni (Campodarsego, Piombino e Loreggia) alla restituzione della tassa, prevista dal Dpr 641/1972, in quanto la norma sarebbe stata implicitamente abrogata dal Dlgs 259/2003
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 2 maggio 2014, n. 9560 Svolgimento del processo I Comuni di Campodarsego, Piombino e Loreggia chiesero all’erario la restituzione, della “tassa di concessione governativa per l’utilizzo di apparecchiature radiomobili terrestri”, prevista dal n. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, adducendo che essa fosse...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 aprile 2014, n. 8940. Non è impugnabile per Cassazione l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello che non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 aprile 2014, n. 8940 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 5 maggio 2014, n. 9573. Nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l'art. 2087 o l'art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di "neminem laedere" e riguardi, quindi, condotte dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino al ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 5 maggio 2014, n. 9573 Ritenuto in fatto e in diritto – che, con citazione del 22 gennaio 2010, M.D. nonché M. e P.S., in nome proprio ed in qualità di eredi (rispettivamente madre, sorella e fratello) del defunto Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano F.S., convenivano in giudizio, innanzi...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 maggio 2014, n. 18446. In tema di omicidio colposo, per omessa adeguata custodia di armi da sparo e relativo munizionamento, risultano irrilevanti le circostanze di fatto in presenza delle quali l'evento si verificò, rappresentando l'occasione, e, ove riferibili a comportamenti umani responsabili, una concausa, dell'evento, la radice della responsabilità penale per colpa del proprietario-detentore dell'arma essendo radicata nella predetta condotta omissiva (fattispecie di morte di un ragazzo ucciso da un colpo di fucile sparato dal figlio infraquattordicenne del proprietario dell'arma, il quale la aveva lasciata, incustodita, in un vano della casa in riatto, facilmente accessibile al figlio minore
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 maggio 2014, n. 18446 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21\6\2013 la Corte di Appello di Torino, in sede di rito abbreviato, confermava la condanna dei coniugi P.B. e L.M. per il delitto di cui all’art. 589 c.p. per cooperazione colposa nell’omicidio in danno del minore dodicenne...