Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 giugno 2014, n. 2959. In caso di impugnazione da parte del vicino di un permesso di costruire rilasciato a terzi, fatti salvi i casi di piena conoscenza dell'esistenza e della entità delle violazioni urbanistiche o del contenuto specifico del permesso o del progetto edilizio, di norma il termine di impugnazione inizia a decorrere dal completamento dei lavori. Tuttavia, nel caso in cui il vicino sostenga l'assoluta inedificabilità dell'area, il principio della certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati deve far ritenere che, al contrario, non si possa lasciare il soggetto titolare di un permesso edilizio nella perpetua incertezza circa la sorte del proprio titolo, perché, nelle more, il ritardo nell'impugnazione si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all'ulteriore avanzamento dei lavori che ex post potrebbero essere dichiarati illegittimi. Ne consegue che se il principio cardine cui ancorare la conoscenza piena è da individuarsi nell'ultimazione dei lavori, è anche vero che questo principio non può essere invocato da chi assume che l'intervento edilizio sia ex se lesivo in relazione alla presenza di vincoli, in quanto in tal caso la lesività è immediatamente percepibile all'atto dell'inizio delle attività di cantiere

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 10 giugno 2014, n. 2959 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3233 del 2005, proposto da: Ma.Ed., rappresentato e difeso dall’avv. Se.Pa., con domicilio eletto presso Se.Pa. in...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 giugno 2014, n. 12562. Negli infortuni sul lavoro non scatta il concorso di colpa del dipendente per essersi esposto ad un rischio inutile se tale comportamento integrava una prassi nota all'impresa

suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 giugno 2014, n. 12562 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 giugno 2014, n. 2896. Il risarcimento del danno a carico della Pubblica amministrazione non è conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale, richiedendosi, invece, la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, della sussistenza della colpa e del dolo dell'Amministrazione e del nesso causale tra l'illecito e il danno subito. Il risarcimento, conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo, è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell'illecito, quali la condotta, la colpa, il nesso di causalità e l'evento dannoso, alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l'aspirazione al provvedimento fosse destinata a esito favorevole, quindi alla dimostrazione, ancorché fondata con il ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegata a tale interesse, ma siffatto giudizio prognostico non può essere consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà

Consiglio di Stato sezione III sentenza 9 giugno 2014, n. 2896 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6555 del 2008, proposto da: Fa. Srl Oggi Ar- Srl, rappresentato e difeso dagli avv. D.Pa., Ma.Cr.,...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 10 giugno 2014, n. 2961. Non costituisce documentazione sufficiente al fine di provare l'avvenuto mutamento di destinazione d'uso dell'immobile anteriormente alla data utile per ottenere il condono, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, né quella relativa alla realizzazione del fabbricato

Consiglio di Stato sezione IV  Sentenza 10 giugno 2014, n. 2961 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3851 del 2007, proposto da: Ba.Jo., Bu.Ma., rappresentati e difesi dall’avv. Ma.Fa., con domicilio eletto presso Ma.Fa....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 giugno 2014, n.24528. La colpa professionale del medico deve valutarsi tenendo conto della qualifica ricoperta dal professionista, delle specializzazioni ricoperte dallo stesso e del grado di difficoltà e urgenza di cui debba occuparsi. Il rimprovero personale che fonda la colpa personalizzata, spostata cioè sul versante squisitamente soggettivo, richiede di ponderare le difficoltà con cui il professionista ha dovuto confrontarsi; di considerare che le condotte che si esaminano non sono accadute in un laboratorio o sotto una campana di vetro e vanno quindi analizzate tenendo conto del contesto in cui si sono manifestate. Da questo punto di vista, si è concluso, l'art. 2236 cod. civ. non è che la traduzione normativa di una regola logica ed esperienziale che sta nell'ordine stesso delle cose. In breve, quindi, la colpa del terapeuta ed in genere dell'esercente una professione di elevata qualificazione va parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell'intervento richiestogli ed al contesto in cui esso si è svolto.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza  10 giugno 2014, n.24528 1. Il Tribunale di Palermo ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in danno di C.R. e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La sentenza è stata confermata dalla Corte...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 giugno 2014, n. 2960. L'onere di provare la data di ultimazione dei lavori entro il termine utile per ottenere il condono, grava sul richiedente la sanatoria, in quanto unico soggetto in grado di fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere sufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 10 giugno 2014, n. 2960 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3849 del 2007, proposto da: Ba.Bu., Bu.Ma., rappresentati e difesi dall’avv. Ma.Fa., con domicilio eletto presso Ma.Fa....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 5 maggio 2014, n. 9568. La parte, in sede di ricorso per cassazione, "ha l'onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, segnatamente "per potersi configurare il vizio di motivazione e' necessaria non solo la puntuale indicazione dei fatti controversi rilevanti e del successivo momento di sintesi

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 5 maggio 2014, n. 9568 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 giugno 2014, n. 12959. La trascrizione della donazione modale non vale a far acquisire all'onere un carattere reale, atteso il principio di tipicità dei diritti reali e la riconducibilità della donazione modale nell'ambito dei rapporti obbligatori

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 giugno 2014, n. 12959 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 11-17 luglio 1997, la Provincia di Teramo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Teramo, la società RO.IM.CO. s.r.l. con sede in (omissis) , la società B.M. Bottonificio del Mezzogiorno s.r.l. in liquidazione,...