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Corte Costituzionale, sentenza n. 239 del 22 ottobre 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies della medesima legge; Dichiarata, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014.

Sentenza  239/2014 Giudizio Presidente TESAURO – Redattore FRIGO Camera di Consiglio del 24/09/2014    Decisione  del 22/10/2014 Deposito del 22/10/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 4 bis, c. 1°, della legge 26/07/1975, n. 354. Massime: Atti decisi: ord. 103/2013   SENTENZA N. 239 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22593. Il provvedimento giudicale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 ottobre 2014, n. 22593 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Potenza ha accolto l’appello proposto da V.E. nei confronti di S.M.G.G. , avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 10253/2006 ed, in...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 ottobre 2014, n. 21565. . Il cessionario risponde nei confronti del dipendente di tutte le obbligazioni precedenti che non siano prescritte

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 ottobre 2014, n. 21565 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21401. Risarcimento del danno: imprescindibile la prova di una perdita oggettivamente esistente ed apprezzabile. Il danno risarcibile consiste in una perdita, causalmente collegata alla lesione di un interesse giuridicamente protetto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21401 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. ROSSETTI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22528. La presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato. La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo. (Nel caso di specie un pedone scivola su un cubetto instabile della pavimentazione stradale non visibile, né segnalato, determinando la caduta lesioni personali alla caviglia sinistra).

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 ottobre 2014, n. 22528 Fatto e diritto R.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 28.5.2010 che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Guardia Sanframondi in un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale, causato...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21417. Il collegamento negoziale – cui le parti, nell'esplicazione della loro autonomia possono dar vita con manifestazioni di volonta' espresse in uno stesso contesto – non da luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma e' un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralita' coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno e' finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualita' giuridica. La conseguenza che se ne trae e' che, in caso di collegamento funzionale tra piu' contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi "simul stabunt, simul cadent

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21417   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 ottobre 2014, n. 21299. L'efficacia vincolante del giudicato penale di cui all'articolo 654 c.p.p., e' propria delle sole sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento e non anche delle sentenze di proscioglimento per prescrizione o per altra causa di estinzione del reato o di improcedibilita' dell'azione penale. Al di fuori delle ipotesi, tassative, di vincolativita' del giudicato penale in quello civile previste dal vigente c.p.p., il giudice civile puo' anche avvalersi delle prove raccolte in sede penale quando esse siano state assunte nel contraddittorio tra le parti o quando il contraddittorio sia mancato per l'autonoma scelta dell'imputato di avvalersi di riti alternativi oppure quando tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, ma in ogni caso deve procedere ad autonoma e motivata valutazione dell'attendibilita', dell'affidabilita' e dell'idoneita' delle prove medesime a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti rilevanti nella controversia civile innanzi a lui pendente. La sentenza pronunciata a norma dell'articolo 444 c.p.p., non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 ottobre 2014, n. 21299 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio –...