Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 26 gennaio 2015, n. 3553 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRUA Giuliana – Presidente Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere Dott. CAPUTO...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 18 febbraio 2015, n. 735. Accolta, ai fini della sollecita fissazione del merito, la domanda di sospensione del regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi
Consiglio di Stato Sezione IV Ordinanza 18 febbraio 2015, n. 735 REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 723 del 2015, proposto da: Sindacato avvocati di Bari, Pierluigi Vulcano, Antonio Bellomo, Giuseppe Bentivoglio, Vincenzo Bonifacio, Tommaso Pontassuglia, Antonella Convertino, Nicola...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 febbraio 2015, n. 756. In tema di Piano di zona per l’edilizia economica e popolare, la decadenza di detti piani, se certamente comporta la caducazione delle dichiarazioni di pubblica utilità ex lege e dei vincoli espropriativi che ne derivano ai sensi dell’art. 9 della legge 18 aprile 1962, nr. 167, fa salvo però il vincolo conformativo derivante dalle destinazioni di zona che il Piano, in quanto strumento attuativo del P.R.G.
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 12 febbraio 2015, n. 756 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2174 del 2014, proposto da: Em.Gu., rappresentato e difeso dall’avv. An.Ba., con domicilio eletto presso Ar.Po. in...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 febbraio 2015, n. 757. Il cortile, tecnicamente, è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serve a dare luce e aria agli ambienti circostanti; ma avuto riguardo all'ampia portata della parola e, soprattutto alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio – quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, le intercapedini, i parcheggi – che, sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 c.c., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 12 febbraio 2015, n. 757 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3883 del 2014, proposto da: A. S.p.A. in persona del legale rappresentante in carica in qualità di...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 febbraio 2015, n. 758. Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo è meramente confermativo, e perciò non impugnabile, o di conferma in senso proprio e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini, occorre verificare se l'atto successivo è stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame si limita a dichiararne l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 12 febbraio 2015, n. 758 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 10672 del 2014, proposto da: An.Sc. ed altri, rappresentati...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2854. L'obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l'intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche – quando è nell'interesse del paziente. Ai sensi dell'art. 32, 2 co., Cost. (in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), dell'art. 13 Cost. (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica) e dell'art. 33 L. n. 833 del 1978 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.), esso è a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso. Trattasi di obbligo che attiene all'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, e in particolare al possibile verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, al fine di porre quest'ultimo in condizione di consapevolmente consentire al trattamento sanitario prospettatogli. Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili. L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente. Trattasi di due diritti distinti. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest'ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2 co., Cost.). Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32, 1 co., Cost.).
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2015, n. 2854 Svolgimento del processo Con sentenza del 19/1/2012 la Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame interposto dal sig. O.E. nei confronti della pronunzia Trib. Brescia n. 3893/05, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti della Casa di Cura S. Anna e...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1891. Le ordinanze del giudice dell'esecuzione, che non possono essere revocate per aver avuto attuazione, sono suscettibili di correzione nei casi e nelle forme previsti dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Le ordinanze così corrette non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, in quanto possono essere impugnate con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. ed il termine per l'opposizione decorre dalla notificazione o dalla comunicazione della relativa ordinanza, ai sensi dell'art. 288, ultimo comma, cod. proc. civ., se l'errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto dell'ordinanza, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la portata decisoria del provvedimento, dando luogo surrettiziamente ad una revoca o ad una modifica di ordinanza già eseguita e non più opponibile
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1891 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2942. Non può essere delibata, per contrarietà all'ordine pubblico, la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio tutte le volte che la convivenza "come coniugi" si sia protratta per almeno tre anni. Tale ostacolo alla delibazione costituisce materia di eccezione in senso stretto, dunque non è rilevabile d'ufficio allorché la delibazione sia stata chiesta congiuntamente dai coniugi, tanto più che i caratteri stessi della convivenza ostativa alla delibazione sono tali da assegnare un ruolo prevalente alla consapevole, concorde manifestazione di volontà delle parti
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 febbraio 2015, n. 2942 Svolgimento del processo I sig.ri R. G. e F. C. chiesero alla Corte d’appello di Napoli, con ricorso congiunto del 23 settembre 2011, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza 30 settembre 2009 con la quale il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 febbraio 2015, n. 1917. Non è il datore di lavoro a doversi assumere la responsabilità per l'incidente avvenuto sul luogo di lavoro nel caso in cui la colpa debba essere ricondotta esclusivamente al lavoratore senza possibilità di equivoci
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 febbraio 2015, n. 1917 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere Dott. DE MARINIS Nicola –...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 febbraio 2015, n. 3042. Ai fini del risarcimento del danno spettante ai compratore per i vizi della cosa venduta, l'art. 1494 c.c. pone una presunzione a carico del venditore di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l'obbligo della garanzia è escluso soltanto se il venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi. Ne deriva quindi che mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia, anche dell1 esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 febbraio 2015, n. 3042 Svolgimento del processo Con atto notificato il 20.3.2003, Se.Gi. conveniva in giudizio avanti il G.d.P. di Roma, S.L. deducendo di avere acquistato da quest’ultimo, in data 10.4.2002, un’autovettura usata, immatricolata nel 1996, per il prezzo di Euro 8.000,00 e che subito dopo il...