Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 maggio 2015, n. 8870 Svolgimento del processo e motivi della decisione I. – Il Consigliere, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.: “I. – L’avv. P.F., con studio professionale in Gorizia,...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 maggio 2015, n. 8865. L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta però mai depositato, ne’ in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 c.p.c.) o, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c. e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto ad opera della controparte. La notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 47 7 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con. la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l’avviso d:i ricevimento prescritto dall’art. 149 cpc e dalle disposizioni della legge 890/82 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 maggio 2015, n. 8865 Fatto e diritto Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone ricorso contro S.S., che neon svolge difese in questa sede, avverso il decreto della Corte di appello di L’Aquila che lo ha condannato al pagamento di euro 2800 in relazione alla...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 maggio 2015, n. 8857. L’uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell’utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare
Suprema Corte di Cassazione sezione II ordinanza 4 maggio 2015, n. 8857 Fatto e diritto Dato atto del deposito della relazione ex art. 380 cpc del seguente tenore: 1 “- L’avv. T.A. , proprietario di varie unità immobiliari in uno stabile sito in (omissis) , impugnò la delibera condominiale del 18 gennaio 2008, nel...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 maggio 2015, n. 18265. Il nuovo istituto della messa alla prova si configura come un percorso del tutto alternativo rispetto all’accertamento giudiziale penale, ma non incide affatto sulla valutazione sociale del fatto, la cui valenza negativa rimane anzi il presupposto per imporre all’imputato, il quale ne abbia fatto esplicita richiesta, un programma di trattamento alla cui osservanza con esito positivo consegua l’estinzione del reato. Si è, dunque ed all’evidenza, al di fuori dell’ambito di operatività del principio di retroattività della lex mitior ed è pertanto da escludere che la mancata previsione di una applicazione retroattiva dell’istituto della messa alla prova si ponga in contrasto con l’art. 7, par. 1 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e violi l’art. 117, comma 1 Cost. che del primo (norma interposta) costituisce il parametro di legalità costituzionale. Il ricordato carattere alternativo del procedimento di messa alla prova rispetto all’accertamento giudiziale penale non rende, dunque irragionevole la fissazione del termine finale di presentazione della richiesta al momento delle conclusioni rassegnate dalle parti a norma degli art. 421 e 422 cod. proc. pen.; la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio ai sensi degli art. 550 e segg. cod. proc. pen., di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato all’imputato o dalla comunicazione del relativo avviso al difensore, nei casi di giudizio immediato; il medesimo termine previsto dall’art. 461 c.p.p. per l’opposizione, nei procedimenti per decreto. La possibilità di presentare la richiesta alla prima udienza successiva all’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 significherebbe collegare l’esercizio della facoltà ad un termine in realtà mobile, posto che detta udienza potrebbe avere luogo ad istruttoria dibattimentale sia in corso che conclusa, durante la discussione finale o addirittura coincidere con quella fissata unicamente per la lettura del dispositivo, con grave compromissione delle ragioni di economia processuale e della ragionevole durata del processo e, in definitiva, con il principio costituzionale del giusto processo.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 maggio 2015, n. 18265 Ritenuto in fatto L’imputato C.F. ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 16 settembre 2014 con la quale veniva confermata la sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 13 aprile 2012 di condanna per i reati a...
LEGGE 2 aprile 2015, n. 44. Modi?ca all’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modi? cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
Per la consultazione aprire il seguente link LEGGE 2 aprile 2015, n. 44.
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 28 aprile 2015, n. 8572. Il procedimento disciplinare pendente dinanzi al locale consiglio dell’ordine degli avvocati, che sia stato sospeso in attesa della definizione di un processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti, deve essere riassunto, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui il consiglio dell’ordine abbia avuto conoscenza della definitiva conclusione del predetto processo penale. È onere dell’incolpato, il quale abbia eccepito la decadenza per tardiva riassunzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale, allegare e provare gli elementi di fatto in base ai quali si possa stabilire in quale momento il consiglio dell’ordine dinanzi al quale il procedimento disciplinare pende ha avuto conoscenza della definitiva conclusione del processo penale
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 28 aprile 2015, n. 8572 Esposizione del fatto Il 24 ottobre 1995 venne aperto a carico dell’avv. C.L. del foro di Busto Arsizio un procedimento disciplinare. La professionista fu incolpata di avere indotto i coniugi Cl.Na. e Co.Ri. , all’epoca suoi clienti in difficoltà finanziaria, ad intestare un...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 aprile 2015, n. 8683. Il licenziamento intimato alla lavoratrice madre in violazione del divieto posto dall’art. 2 1. n. 1204/1971 come sottratto al regime sanzionatorio di cui all’art. 18 1. n. 300/1970 e, viceversa, soggetto al regime ordinario della nullità di cui all’art. 1418 c.c., che prevede, a fronte dell’inadempimento la comune sanzione del risarcimento del danno applicabile, tuttavia, per tutto il periodo di permanenza degli effetti dell’evento lesivo. Il che comporta l’inoperatività del disposto dell’invocato comma 5 dell’art. 18 citato che ricollega al rifiuto dell’offerta datoriale alla ripresa del lavoro l’effetto risolutivo del rapporto, del resto previsto con riguardo al periodo successivo all’emanazione dell’ordine giudiziale di reintegra, dovendosi semmai in precedenza parlare di revoca del licenziamento intervenuta allorché l’atto recettizio ha esplicato la sua efficacia, revoca che tuttavia il lavoratore ha diritto di rifiutare senza conseguenza alcuna
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 aprile 2015, n. 8683 Svolgimento del processo Con sentenza del 25 novembre 2011, la Corte d’Appello di Napoli, investita del gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Benevento nel giudizio promosso da M.M.E. avverso la Clean Style S.r.l., sua datrice di lavoro – decisione con cui...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 aprile 2015, n. 7753. In tema di affitto d’azienda, presupposto necessario perche’ l’affittuario eserciti il diritto di prelazione all’acquisto, previsto dalla Legge n. 223 del 1991, articolo 3, comma 4, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, e’ la sussistenza della qualita’ di affittuario, de jure, al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita: dovendosi, per contro, escludere quando il contratto di affitto sia cessato, pur se l’affittuario sia rimasto nella materiale detenzione dell’azienda, in carenza di un diritto di proroga ex lege del contratto
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 aprile 2015, n. 7753 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria –...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 aprile 2015, n. 8680. Il requisito della contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro dell’elenco dei dipendenti licenziati e delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, contestualità richiesta a pena d’inefficacia del licenziamento, deve essere valutato – in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido, analitico e con termini molto ristretti – nel senso di una indispensabile contemporaneità delle due comunicazioni, la cui mancanza può non determinare l’inefficacia del recesso solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva, della cui prova è onerato il datore di lavoro
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 aprile 2015, n. 8680 Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 19.11.11 la Corte d’appello di Roma, in totale riforma della pronuncia n. 15213/07 del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda con cui d.C.E. – quadro direttivo di 1 livello – aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità del...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 aprile 2015, n. 7776. L’avvocato, dipendente della Pubblica Amministrazione, ha diritto al rimborso dall’Ente-datore di lavoro nel caso in cui abbia anticipato il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 aprile 2015, n. 7776 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. LORITO Matilde...