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Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 6 luglio 2015, n.6. Il termine decadenziale di centoventi giorni previsto, per la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, dall’articolo 30, comma 3, del codice del processo amministrativo, non è applicabile ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice

CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 6 luglio 2015, n.6 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3 di A.P. del 2015, proposto da: Comune di Pian Camuno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampaolo Cassio e Giorgio Allocca, con domicilio eletto presso Giorgio Allocca in Roma, Via G. Nicotera, 29; contro Carbofer Srl e Carbofer...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 luglio 2015, n. 29799. Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe, invero, concausa dell’evento lesivo, come anche nella specie ritenuto, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41, comma primo, cod. pen.), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (cfr. art. 41, secondo comma, cod. pen.). Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l’incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 10 luglio 2015, n. 29799 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17/7/2014 la Corte d’appello di Campobasso, ribadito il giudizio di penale responsabilità, con le già concesse attenuanti generiche considerate prevalenti sulla contestata aggravante, e la diminuente per il rito abbreviato, riduceva a cinque mesi e dieci...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 10 luglio 2015, n. 29859. E’ configurabile il delitto di “stalking” quando, come previsto dall’articolo 612 bis cod.pen., comma 1, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del suddetto reato come dianzi affermato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia. Trattasi, in tutta evidenza, di un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è, dunque, idonea ad integrarlo, dovendosi, in particolare, intendere per alterazione delle proprie abitudini di vita, ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima, come nel caso in esame, dalla condotta persecutoria altrui (quali danneggiamenti e atti idonei a provocare lesioni), finalizzato ad evitare l’ingerenza nella propria vita privata del molestatore

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 10 luglio 2015, n. 29859 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 31 ottobre 2014, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia dell’11 aprile 2014 che aveva condannato N.Y. per il delitto di atti persecutori in danno dell’ex compagna e madre...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 10 luglio 2015, n. 3488. E’ legittima l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo che avvenga, da parte dell’amministrazione competente, mediante gli atti del procedimento od un successivo provvedimento di convalida; quanto invece si ritiene inammissibile è la formulazione di argomentazioni difensive a giustificazione del provvedimento impugnato non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, ciò soltanto costituendo un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, come tale non consentita in quanto non inserita nell’ambito di un procedimento amministrativo. Né si vede come l’integrazione dell’atto, in luogo del suo autoannullamento (unitamente agli atti conseguenti) e la sua rinnovazione comprimano il diritto di difesa, dal momento che sia la rettifica, sia il nuovo provvedimento, ove ritenuto parimenti lesivo in quanto recante lo stesso dispositivo del primo, non avrebbero potuto non essere entrambi oggetto di impugnazione (con ricorso autonomo o con motivi aggiunti, come pure consentito dall’art. 43 cod. proc. amm.).

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III SENTENZA 10 luglio 2015, n. 3488 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1932 del 2015, proposto da: Eurisko Technology s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Violi e Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Botti in Roma, via Monte Santo n. 25; contro Azienda Sanitaria Locale Lecce,...