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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 luglio 2015. Vanno sottoposte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se il principio di conservazione dei dati personali in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, previsto dall’art. 6, lett. e), della direttiva 4 6/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, attuata d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, debba prevalere e, quindi, osti al sistema di pubblicità attuato con il registro delle imprese, previsto dalla Prima direttiva 68/151/CE del Consiglio del 9 marzo 1968 nonché dal diritto nazionale agli art. 2188 c.c. e 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580, laddove esso esige che chiunque, senza limiti di tempo, possa conoscere i dati relativi alle persone fisiche ivi risultanti; 2) Se, quindi, l’art. 3 della Prima direttiva 68/151/CE del Consiglio del 9 marzo 1968 consenta che, in deroga alla durata temporale illimitata e ai destinatari indeterminati dei dati pubblicati sul registro delle imprese, i dati stessi non siano più soggetti a pubblicità, in tale duplice significato, ma siano invece disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati, in base ad una valutazione casistica affidata al gestore del dato.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 17 luglio 2015 Motivi della decisione I motivi del ricorso. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli art. 18 e 19, 3 comma, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, oltre al vizio di insufficiente motivazione, perché la sentenza impugnata ha finito per negare la funzione...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 luglio 2015, n. 27562. Per il reato di cui all’articolo 674 c.p., l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori e’ apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilita’ ex articolo 844 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 luglio 2015, n. 27562 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere Dott. MENGONI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 luglio 2015, n. 13639. In caso di azione contro le immissioni illecite, occorre avere riguardo, non alla distanza in se’ della installazione del vicino, ma se da questa provengano immissioni che superino i livelli di accettabilita’ stabiliti da leggi o da regolamenti o che siano intollerabili alla stregua dei criteri dettati dall’articolo 844 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 luglio 2015, n. 13639 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 8 luglio 2015, n. 3400. Il danno non patrimoniale può essere risarcito soltanto se esso è provato, e la prova può essere data con ogni mezzo, anche ricorrendo a “presunzioni”. La sentenza ha precisato che, nel caso di specie, non sono stati provati gli affermati “micro-pregiudizi” causati ad un minore disabile, dalla mancata assegnazione di un numero sufficiente di ore di sostegno durante l’anno scolastico

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 8 luglio 2015, n. 3400 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7435 del 2014, proposto da: Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per L’Abruzzo, Istituto...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 8 luglio 2015, n. 3426. È inammissibile il ricorso collettivo che non precisa quali siano le ragioni della legittimazione o dell’interesse di ogni ricorrente. La sentenza ha precisato che chi agisce in un giudizio amministrativo, anche con un ricorso collettivo, deve indicare ed “allegare” gli elementi, dati e documenti in sostegno della sua posizione, in modo che il giudice possa controllare l’interesse di ciascuno e la fondatezza della domanda

Consiglio di Stato sezione III sentenza 8 luglio 2015, n. 3426 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2015, proposto dal: Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 luglio 2015, n. 3517. Per gli appalti di forniture e di servizi, ove la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva, l’omessa indicazione nell’offerta dello scorporo matematico degli oneri per la sicurezza da rischio specifico non comporta di per sé l’esclusione dalla gara. L’indicazione, o meno, degli oneri rileva, invero, ai soli fini dell’eventuale anomalia del prezzo offerto, nel senso che il momento di valutazione dei suddetti oneri è non già eliso, bensì solo differito al sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso. La ragione va rinvenuta nel disposto di cui all’art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui sancisce che nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Il dato testuale non conclude, dunque, nel senso dell’obbligo di uno scorporo matematico specifico a pena di esclusione in sede d’offerta, ma nel senso che detti oneri sono elementi dell’offerta stessa che vanno specificati e verificati ai soli fini del giudizio d’anomalia

Consiglio di Stato sezione III sentenza 9 luglio 2015, n. 3517   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 9346/2014 RG, proposto dalla Ri. s.r.l., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 1 luglio 2015, n. 27806. Di fronte alla sistematica violazione delle regole sull’invio di denaro all’estero da parte dei gestori di una agenzia di Money transfer tra i «reati fine» può essere contestato anche il «riciclaggio» con la conseguente applicazione della misura del sequestro preventivo di beni titoli e denaro nella disponibilità degli indagati

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 1 luglio 2015, n. 27806 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIANDANESE Franco – Presidente Dott. MACCHIA Alberto – Consigliere Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere Dott. DAVIGO Piercamill – Consigliere Dott. ALMA...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 16 luglio 2015, n. 31001. Nel caso in cui l’agente ha ritenuto per errore, determinato da colpa, di trovarsi nelle condizioni previste dalla difesa legittima, obiettivamente non sussistenti, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Tuttavia, non ogni pericolo che si concretizza nell’ambito del domicilio giustifica la reazione difensiva, atteso che restano fermi i requisiti strutturali posti dall’art. 52 c.p., e cioè: pericolo attuale di offesa ingiusta, da un lato, costrizione e necessità della difesa, dall’altro. Le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all’art. 52 c.p., hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri. Il giudizio sulla sussistenza di una causa di giustificazione, reale o presunta, deve compiersi “ex ante” sulla base delle circostanze caratterizzanti il caso concreto, dovendo il giudice esaminare, di volta in volta e in concreto, la particolare situazione di fatto che escluderebbe l’antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 16 luglio 2015, n. 31001 Ritenuto in fatto La Corte d’Assise di Appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, dopo aver rinnovato l’istruttoria dibattimentale, disponendo perizia d’ufficio, ha confermato quella del GUP del Tribunale di Nicosia di condanna di F.S. , in quanto colpevole del reato...