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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 novembre 2015, n. 23616. I licenziamenti collettivi – nel regime anteriore alla legge n. 92 del 2012 – sono legittimi solo se la comunicazione di recesso ai lavoratori è inviata contestualmente alla comunicazione alle organizzazioni sindacali, salvo che il datore di lavoro provi in giudizio l’esistenza di precise e giustificate motivazioni oggettive

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 18 novembre 2015, n. 23616 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. TRICOMI Irene – Consigliere Dott. DE MARINIS...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 dicembre 2015, n. 50150. Poiché nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta violenta o minacciosa non è fine a se stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza. Quando la minaccia, dunque, si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell’altrui volontà, è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell’ingiustizia. Con la conseguenza che in determinate circostanze e situazioni anche la minaccia dell’esercizio di un diritto, in sè non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che fanno sfociare l’azione in mera condotta estorsiva

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 dicembre 2015, n. 50150 Ritenuto in fatto Con sentenza del 27.11 .2013 la Corte d’Appello di Brescia in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 27.11.2012 , su appello del Pubblico Ministero, condannava A.T. per il delitto di estorsione aggravata come originariamente contestato...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 dicembre 2015, n. 50278. Rimesso alle sezioni unite il contrasto giurisprudenziale se contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di messa alla prova, presentata o rinnovata nel dibattimento, possa presentarsi ricorso per cassazione o si possa presentare impugnazione unitamente alla sentenza ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 dicembre 2015, n. 50278 Ritenuto in fatto Dopo che, all’esito dell’udienza preliminare del 28/12/2012, era stato disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze di alcuni imputati, chiamati a rispondere del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, a seguito di...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25801. In tema liquidazione degli onorari a carico del cliente ed in favore dell’avvocato per l’opera pre­stata in un giudizio relativo ad azione revocato­ria, il valore della causa – laddove risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile – si determina, ex art. 6, comma 2, del d.m. n. 127 del 2004, non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in via revocatoria, bensì del valore effettivo della controversia. L’entità del passivo fallimentare è soggetto a modifiche, mentre l’entità di quanto effettivamente percepiranno i creditori ammessi non è predeterminabile prima del­la redazione del piano di riparto definitivo. Sic­ché, pur essendo indiscusso che il valore della causa va definito in base al “disputatum” , risulta plausibile il convinci­mento espresso dai giudici del merito che il valore effettivo della controversia vada determinato con riferimento al valore dei beni oggetto dell’azione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 dicembre 2015, n. 25801 Svolgimento del processo Con il decreto impugnato il Tribunale di Marsala ha rigettato il reclamo proposto dall’avv. V. S. avverso il decreto del giudice delegato che ha liquidato in e. 11.153,98, anziché nella misura di e. 45.655,02 richiesta, gli onorari spettantigli quale difensore...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 2573. Il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell’art. 1565 c.c. (del quale amplia l’ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all’inadempimento dell’utente cui viene opposta l’exceptio inadimplenti contractus; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l’inadempimento dell’utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l’utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell’avvenuto pagamento. La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall’utente, non esclude l’obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 dicembre 2015, n. 25731   Svolgimento del processo B.F. citò in giudizio, dinanzi al giudice di Pace di Foggia, l’Enel distribuzione denunciando l’inadempimento della società convenuta, consistente nella mancata fornitura di energia elettrica in conseguenza della quale erano a lui derivati danni di diversa natura dei quali...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24763. La presenza nell’unità immobiliare, quand’anche non abitabile, di intollerabili immissioni di fumo, così come la mancanza di idoneo isolamento acustico, costituiscono vizi che pregiudicano e menomano in modo grave il normale godimento, la funzionalità e l’abitabilità dell’unità immobiliare e, come tali, rientranti nella disciplina di cui all’art. 1669 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 dicembre 2015, n. 24763 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere Dott. SCALISI...