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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 14 gennaio 2016, n. 92. Un comportamento di gruppo non esclude la possibilità di sanzionare col DASPO (una somma di) responsabilità individuali omogenee, qualora queste sia supportate da elementi diretti o presuntivi che consentono di affermare la inequivoca e consapevole partecipazione dei singoli al comportamento di gruppo

Consiglio di Stato sezione III sentenza 14 gennaio 2016, n. 92 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6389 del 2015, proposto da: Ministero dell’Interno, Questura di (omissis); contro He. Mo.; per la riforma della...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 19 gennaio 2016, n. 161. L’installazione di pannelli in vetro ed alluminio su locali già chiusi per i restanti lati dai muri perimetrali dell’edificio preesistente determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente realizzabile, l’aumento della superficie utile e la modifica della sagoma dell’edificio stesso e come tale richiede il previo rilascio del permesso di costruire

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 19 gennaio 2016, n. 161 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 463 del 2015, proposto da: Al. Ed.; contro Comune di (omissis); per la riforma della sentenza del...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 gennaio 2016, n. 655. I crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. l. fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso su riserva, sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 gennaio 2016, n. 655 Fatto e diritto E’ stata depositata la seguente relazione: 1) II Tribunale di Bari, con decreto del 23.4.014, ha in massima parte accolto l’opposizione ex art. 98 I. fall. proposta da Equitalia Sud s.p.a.. per ottenere l’ammissione allo stato passivo dei Fallimento della...

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Corte di Cassazione, sezione VI, 8 gennaio 2016, n. 535. Il reato previsto dall’art. 570, secondo comma n. 2, c.p. ha come presupposto necessario l’esistenza di un’obbligazione alimentare ai sensi del codice civile, ma non assume carattere meramente sanzionatorio del provvedimento del giudice civile; ed invero, l’inosservanza, anche parziale, non importa automaticamente l’insorgere del reato, di tal che, per configurare l’ipotesi delittuosa in esame, occorre che gli aventi diritto all’assegno alimentare versino in stato di bisogno, che l’obbligato ne sia a conoscenza e che lo stesso sia in grado di fornire i mezzi di sussistenza. In altri termini, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, c.p., nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 8 gennaio 2016, n. 535 Ritenuto in fatto Con provvedimento del 25 settembre 2014, in parziale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Udine del 20 aprile 2011, la Corte d’appello di Trieste, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a M.A. in quella di mesi...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 gennaio 2016, n. 807. Se la variazione del domicilio eletto non avviene nel corso dell’udienza, essa deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte. È, pertanto, valida anche la nuova elezione di domicilio contenuta nella comparsa conclusionale, poiché la controparte ne ha legale conoscenza attraverso il deposito in cancelleria

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 19 gennaio 2016, n. 807 I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa pronuncia per erronea interpretazione dell’art.345 cod.proc.civ., nel testo anteriore alla legge n.353 del 1990, avendo errato la sentenza impugnata ove ha trascurato che era possibile...