Attuazione di provvedimenti ex art. 700 c.p.c.

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|30 maggio 2022| n. 17426.

Attuazione di provvedimenti ex art. 700 c.p.c..

In tema di attuazione di provvedimenti ex art. 700 c.p.c., le contestazioni relative alla portata sostanziale del provvedimento cautelare non hanno natura di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, ma vanno proposte al giudice della causa di merito, la cui decisione è sindacabile in appello e in sede di legittimità per motivi concernenti l’accertamento compiuto e l’ordine impartito dal giudice nel provvedimento della cui attuazione si tratta, al fine di stabilire se questa sia conforme ai principi che regolano tale giudizio, nonché funzionale alla concreta attuazione del comando ivi formulato e se il procedimento interpretativo sia immune da vizi logici o errori di diritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte d’appello avesse disatteso i suindicati principi, allorché, con motivazione apodittica e illogica, aveva interpretato l’espressione “altra officina autorizzata”, contenuta nel provvedimento cautelare, come riferita alle sole officine autorizzate Iveco, escludendo la possibilità per il ricorrente di avvalersi di officine convenzionate con altre case automobilistiche).

Sentenza|30 maggio 2022| n. 17426. Attuazione di provvedimenti ex art. 700 c.p.c.

Data udienza 3 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: VENDITA – GARANZIA – VIZI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 33797/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Spa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) Srl, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1780/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 5/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/2/2022 dal Cons. Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/10/2017 la Corte d’Appello di Catania ha respinto i gravami interposti dal sig. (OMISSIS), in via principale, e dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a., in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. Ragusa 13/11/2009, di revoca di provvedimento ex articolo 669 duodecies c.p.c. di autorizzazione “alla installazione – tramite l’ (OMISSIS) s.r.l. o altra officina autorizzata – di un cambio nuovo” nonche’ di revoca dell'”ordinanza-ingiunzione n. 1042/06 del 11.09.2006″ (“notificata in forma esecutiva il 28.09.2006”) di pagamento della spesa sostenuta per detta sostituzione, per avere il (OMISSIS) “disatteso il precedente provvedimento attuativo del 03.07.2007, atteso che l’installazione del cambio nuovo doveva essere autorizzata e non in un’officina diversa, nel caso in esame officina (OMISSIS)”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resistono con separati controricorsi la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) e la societa’ (OMISSIS) s.p.a.
Con conclusioni scritte del 13/1/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del 1 motivo di ricorso, con assorbimento del 2.
Gia’ chiamata all’udienza del 28/1/2021, la causa e’ stata rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. della notifica del ricorso alle parti intimate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli 669 duodecies c.p.c., articoli 2033, 1512 c.c., articolo 111 Cost., nonche’ del Regolamento C.E. 31/7/2002 n. 1400, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole dell’erroneita’ dell’impugnata sentenza, per non avere egli disatteso il “provvedimento attuativo ex articolo 669 duodecies… del 1/7/2006”, atteso che nel medesimo non risulta specificato “che l’officina autorizzata che doveva eseguire i detti lavori di riparazione doveva anche essere convenzionata (OMISSIS)”, ne’ quale “rivenditore… doveva fornire il ricambio da sostituire”.
Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che “l’officina autorizzata (OMISSIS) a cui si era rivolto… era officina Autorizzata nell’accezione desumibile dal titolo, ed eseguiva e/o poteva eseguire interventi manutentivi e di riparazione anche su veicoli (OMISSIS), oltre che altre marche, giusto (recte, giusta) Regolamento CE 1400/2002 (Decreto Monti).
Il motivo e’ per quanto di ragione fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli articoli 1490 c.c. e ss., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l’esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria, sicche’ il compratore non dispone, neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, di un’azione “di esatto adempimento” per ottenere dal venditore l’eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene (v. Cass., Sez. Un., 13/11/2012, n. 19702. Conformemente v. Cass., 18/1/2013, n. 1269, e, da ultimo, Cass., 14/2/2019, n. 4298).
In tal caso sorge un’autonoma obbligazione di facere che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna, non alterandone quindi la disciplina (cfr., con riferimento all’impegno assunto dal venditore, accettato dal compratore, di eliminare i vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 c.c., Cass., Sez. Un., 13/11/2012, n. 19702).
La garanzia di buon funzionamento ex articolo 1512 c.c., in particolare, che sorge non gia’ direttamente dalla legge ma di regola da apposita clausola contrattuale ed opera in modo autonomo e indipendente rispetto alle regole proprie della garanzia per i vizi della cosa venduta e dell’ordinaria responsabilita’ per mancanza di qualita’ della cosa stessa, attua, con l’assicurazione di un determinato risultato (il buon funzionamento per il tempo convenuto), una piu’ intensa tutela del compratore (v. Cass., 30/10/2009, n. 23060; Cass., 28/5/1988, n. 3656; Cass., 9/11/1978, n. 5114; Cass., 11/7/1972, n. 2328. V. altresi’ Cass., 11/5/1983, n. 3257), essendo -come detto- normalmente integrativa, e non sostitutiva, della garanzia legale per vizi ex articolo 1490 c.c. (v. Cass., 5/09/1997, n. 8578, ove si sottolinea che la sua eventuale alternativita’ a quest’ultima deve risultare espressamente da pattuizione contenuta nella convenzione negoziale ed esplicitamente approvata per iscritto dall’acquirente), e della responsabilita’ stabilita dalla legge (articolo 1497 c.c.) per mancanza di qualita’ promesse ed essenziali per l’uso cui e’ destinata la cosa, nonche’ volta ad assicurare al garantito il risultato che questi intende conseguire, cioe’ il buon funzionamento della cosa mobile venduta (v. gia’ Cass., 17/1/1975, n. 208).
Puo’ pertanto essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione: a) dell’esistenza di un tale patto (v. Cass., 30,10/2009, n. 23060; Cass., 28/5/1988, n. 3656); b) del cattivo funzionamento della cosa, spettando al garante dare la prova che il difetto dipende da causa sopravvenuta alla conclusione del contratto, da caso fortuito o da un fatto proprio (ad es., per uso anormale della cosa) del garantito (cfr. Cass., 30/10/2009, n. 23060. E gia’ Cass., 16/6/1980, n. 3813; Cass., 13/12/1977, n. 5428; Cass., 17/1/1975, n. 208).
Si e’ sotto altro profilo da questa Corte affermato (v. Cass., 26/2/2008, n. 5010, e, conformemente, Cass., 10/7/2014, n. 15761; Cass., 19/10/2016, n. 21062) che, come risulta dalla stessa utilizzazione del termine “attuazione” nella rubrica dell’articolo 669 duodecies c.p.c. in luogo del termine “esecuzione”, il legislatore ha inteso evidenziare la specificita’ delle misure cautelari – ed in particolare dei provvedimenti ex articolo 700 c.p.c., in sede esecutiva, laddove l’esecuzione trae origine da un provvedimento che non costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 474 c.p.c., titolo esecutivo.
Fra tali provvedimenti e’ all’articolo 669 duodecies c.p.c. operata la distinzione (prescindendo dai sequestri) tra provvedimenti che hanno ad oggetto obblighi di consegna o rilascio, fare o non fare e provvedimenti che hanno ad oggetto somme di denaro.
Riguardo a questi ultimi la suddetta disposizione stabilisce che l’attuazione avviene secondo le norme dei procedimenti di espropriazione forzata, in quanto compatibili, mentre per i primi due e’ previsto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento al quale spetta di determinarne le modalita’ e dare con ordinanza i provvedimenti opportuni se sorgono difficolta’ o contestazioni, essendo riservate alla cognizione del giudice di merito le ulteriori questioni.
L’attuazione dei suddetti provvedimenti non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma, in attuazione di una finalita’ di “deformalizzazione”, costituisce una fase del procedimento cautelare nella quale il giudice (da intendersi come ufficio: v. gia’ Cass., 12/1/2005, n. 443) che ha emesso il provvedimento cautelare ne determina anche le modalita’ di attuazione, risolvendo con ordinanza le difficolta’ e contestazioni cui quest’ultima da luogo.
Ne consegue che le eccezioni proposte dalla controparte tenuta all’osservanza del provvedimento non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi, ma mantengono la loro natura di eccezioni da far valere nel giudizio di merito.
Ne consegue altresi’ che e’ inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarita’ formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d’urgenza inseparabile dal procedimento nell’ambito del quale e’ pronunciato, la relativa esecuzione, proprio per garantire il conseguimento delle finalita’ cautelari e conservative che l’hanno determinato, non potendo appartenere che al giudice che l’ha emesso (v. Cass., 26/2/2008, n. 5010; Cass., 9/1/1996, n. 80).
Come espropriazione forzata, sia pure speciale, si atteggia invece l’attuazione dei provvedimenti che hanno ad oggetto somme di denaro, il cui svolgimento avviene sotto il controllo del giudice dell’esecuzione e per i quali continua ad essere operante, nei limiti della compatibilita’, il sistema delle opposizioni esecutive.
In altri termini, anche all’esito dell’introduzione della nuova disciplina (procedimento cautelare uniforme si e’ da questa Corte confermato il precedente consolidato orientamento maturato nella giurisprudenza di legittimita’ in tema di sequestri (secondo cui l’attuazione di tali misure cautelari, pur avvenendo nelle forme previste per il pignoramento (sequestro conservativo), non trasforma i provvedimenti stessi in atti di esecuzione forzata ne’ li assoggetta alla specifica competenza del giudice dell’esecuzione, trattandosi di mero richiamo della legge alle operazioni esecutive e non all’intero sistema di tutela giurisdizionale stabilito in materia, con la conseguenza che la competenza a decidere sulla regolarita’ e validita’ del sequestro appartiene al giudice investito del giudizio sulla convalida e sul merito e non al giudice dell’esecuzione), in quanto l’articolo 669 duodecies c.p.c. regola l’attuazione dei provvedimenti cautelari facendo salva la normativa sui sequestri (articoli 677 c.p.c. e ss.), laddove l’abrogazione della disciplina della convalida non ha sottratto al giudice del merito ogni competenza sul sequestro gia’ disposto, prevedendo l’articolo 669 decies c.p.c. che nel corso dell’istruzione il giudice della causa di merito possa – su istanza di parte – modificare o revocare il provvedimento cautelare, emesso anche anteriormente alla causa, qualora si verifichino mutamenti nelle circostanze, mentre lo stesso articolo 669 duodecies c.p.c., con disposizione di chiusura avente carattere generale, stabilisce che ogni questione in ordine all’attuazione della misura cautelare diversa da quelle concernenti le mere difficolta’ materiali insorte nel corso dell’esecuzione (articolo 610 c.p.c.) va proposta nel giudizio di merito (v. gia’ Cass., 12/12/2003, n. 19101), nel quale sono deducibili le contestazioni inerenti all’esecuzione della cautela (v. Cass., 18/6/2014, n. 13903).
Si e’ al riguardo altresi’ precisato che il giudice deve emettere un provvedimento ordinatorio idoneo a dar corso alla coattiva realizzazione di quanto ritenuto conforme al titolo esecutivo azionato, non potendo tuttavia sostituirlo o integrarlo con altro titolo da lui emesso, cosi’ gravando il creditore dell’onere di porre in esecuzione un separato comando impartito al debitore in aggiunta o sostituzione di quello recato dal titolo originario (cfr., con riferimento ai poteri del giudice dell’esecuzione, Cass., 29/8/2013, n. 19877).
In ordine alla relativa interpretazione, deve affermarsene la sindacabilita’ in sede di legittimita’ per motivi concernenti l’accertamento compiuto e l’ordine impartito dal giudice nel provvedimento della cui attuazione si tratta (cfr., con riferimento all’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della portata sostanziale della sentenza di cognizione passata in giudicato costituente titolo esecutivo, Cass., 23/5/2006, n. 12117), al fine di stabilire se sia conforme ai principi che regolano tale giudizio nonche’ funzionale alla concreta attuazione del comando ivi formulato (cfr., con riferimento all’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della portata sostanziale della sentenza di cognizione passata in giudicato costituente titolo esecutivo, Cass., 14/3/2003, n. 3786), e se il procedimento interpretativo seguito non sia immune da vizi logici o errori di diritto (cfr., con riferimento all’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della portata sostanziale della sentenza di cognizione passata in giudicato costituente titolo esecutivo, gia’ Cass., 21/11/2001, n. 14727).
Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell’impugnata sentenza.
E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che, sostituito il cambio rumoroso dell’autocarro Iveco Stralis dall’officina autorizzata (OMISSIS) s.r.l. nel (OMISSIS), appreso da quest’ultima che il cambio di fabbrica inserito in sostituzione di quello viziato non era nuovo bensi’ revisionato, l’odierno ricorrente ha chiesto ed ottenuto l’ordine di relativa sostituzione con altro cambio nuovo di fabbrica giusta provvedimento ex articolo 700 c.p.c. Trib. Ragusa 10/4/2006.
Non avendovi ottemperato la (OMISSIS) s.r.l., l’odierno ricorrente ha chiesto ed ottenuto il provvedimento Trib. Ragusa 3/7/2006, di relativa attuazione ex articolo 669 duodecies c.p.c.
Stante insorte difficolta’ l’odierno ricorrente ha quindi provveduto ad acquistare il cambio nuovo e a farlo installare dall’officina (OMISSIS), chiedendo quindi l’emissione di un secondo provvedimento ex articolo 669 duodecies c.p.c. al fine di ottenere la restituzione della somma spesa per la sostituzione in argomento.
Emessa l’ordinanza-ingiunzione Trib. Ragusa 11/9/2006, con atto di precetto notificato in data 9/10/2006 alla (OMISSIS) s.r.l. l’odierno ricorrente ha intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 22.700,00.
Il Tribunale di Ragusa ha quindi revocato l’ordinanza-ingiunzione Trib. Ragusa 11/9/2006, per avere l’odierno ricorrente fatto installare il nuovo cambio da officina diversa dalla (OMISSIS) s.r.l. o da “altra officina autorizzata”, con provvedimento del 13/11/2009 successivamente confermato in sede di gravame.
Nell’impugnata sentenza la corte di merito, nel richiamare il tenore letterale del provvedimento cautelare ex articolo 669 duodecies c.p.c. Trib. Ragusa 3/7/2006 (di autorizzazione dell’odierno ricorrente “alla installazione, tramite la (OMISSIS) s.r.l. o altra officina autorizzata, di un cambio nuovo nel senso di cambio non usato aut originale sul veicolo per cui e’ causa”) ha affermato che “per quanto il Giudice dell’Attuazione non abbia specificato espressamente che “altra officina autorizzata” doveva essere “officina autorizzata (OMISSIS)”, cio’ si evince chiaramente dal tenore e/o corretta interpretazione del suddetto provvedimento attuativo, disatteso dall’odierno appellante. Invero, risultando incontestata l’operativita’ della succitata garanzia sull’autocarro Iveco Stralis di sua proprieta’, la sostituzione del detto cambio doveva necessariamente avvenire tramite la (OMISSIS) s.r.l. “o altra officina autorizzata” sempre della stessa (OMISSIS). Cio’ al fine precipuo di rendere operante la garanzia legale che prevede che… quest’ultimo deve essere fornito direttamente dalla fabbrica produttrice del veicolo acquistato, che deve fornirlo al consumatore per il tramite della propria officina autorizzata, che provvede in regime di convenzione”.
La corte di merito, nel premettere di aderire “alle argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure, atteso l’inadempimento, il silenzio e/o rifiuto delle odierne appellate, le difficolta’ insorte nell’operazione della sostituzione del cambio nuovo – nell’accezione di cambio non usato -“, aggiunge che, a tale stregua, “l’unico rimedio che aveva l’appellante era quello di chiedere al Giudice dell’Attuazione l’emissione di un ulteriore provvedimento che lo autorizzasse alla sostituzione del cambio nuovo (OMISSIS) presso qualsiasi altra officina autorizzata”.
Perviene quindi a concludere che, avendo “provveduto autonomamente all’acquisto, alla sostituzione ed all’installazione del cambio nuovo presso un’altra officina non autorizzata (OMISSIS), ma (OMISSIS)”, l’allora appellante ed odierno ricorrente ha mantenuto “una condotta non conforme al provvedimento attuativo sopra citato (a tacer del pregiudizio economico in capo alle odierne appellate, i cui costi sarebbero stati senz’altro inferiori se sostenuti presso “una officina autorizzata (OMISSIS)”)”.

 

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