Attribuzione di un bene indivisibile a un gruppo di comunisti

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 11 luglio 2019, n. 18686

Massima estrapolata:

L’attribuzione di un bene indivisibile a un gruppo di comunisti le cui quote, soltanto perciò, superano la maggior quota singola, di cui è titolare il condividente antagonista, viola il principio del “favor divisionis”, perché in tal modo non si scioglie la comunione, ma la si mantiene, pur se ridotta ai contitolari della quota collettiva, mentre, in presenza di contrapposte domande di assegnazione, deve esser preferito l’aspirante titolare della maggior quota individuale.

Ordinanza 11 luglio 2019, n. 18686

Data udienza 19 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24360-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 386/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 23/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che della complessa vicenda venuta all’esame della Corte d’appello di Messina, ai fini che qui rilevano, e’ bastevole ricordare. che la sentenza d’appello confermo’ quella di primo grado della parte in cui previo rigetto della domanda di retratto successorio, aveva disposto lo scioglimento della comunione di un fabbricato e retrostante terreno tra gli attori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e il convenuto (OMISSIS), immobile che era stato assegnato a quest’ultimo, previa corresponsione di conguaglio in denaro;
ritenuto che i (OMISSIS) propongono ricorso avverso la statuizione d’appello sulla base di tre motivi di censura e che (OMISSIS) e (OMISSIS), la cui qualita’ di eredi di (OMISSIS), nelle more deceduto, costituisce circostanza non controversa, resistono con controricorso;
ritenuto che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative;
considerato, in via di preliminarieta’, che il difetto di procura per ricorrere in cassazione, dedotto dai controricorrenti, non sussiste:
– al contrario di quanto asserito da quest’ultimi, infatti, la procura, rilasciata a margine del ricorso, non puo’ dirsi generica, non essendo dubbio che il sito di allocazione rende il conferimento indubbiamente riferito al ricorso in parola, a prescindere dall’incongruo riferimento ad attivita’ riservate al solo giudizio di merito (evidentemente da addebitarsi dall’uso di uno stampone standard) ed e’ ad esso coevo, e, quindi, per forza di cose, successiva alla sentenza impugnata, e ha natura speciale, in quanto precipuamente diretta a richiedere il giudizio di legittimita’ (in senso conf., ex multis, S.U. n. 1272/1998; Sez. 6, n. 19226/2014; Sez. 3, n. 58/2016);
ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 110, 784, 102 e 331, c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, sulla base di quanto segue:
– la Corte d’appello aveva dato atto del decesso del condividente (OMISSIS) in data 7/5/2015, dopo il deposito delle comparse conclusionali in appello e prima del consumarsi del termine per il deposito delle repliche (25/5/2015) e, tuttavia, aveva considerato l’evento irrilevante;
– invece, il processo avrebbe dovuto essere interrotto a mente dell’articolo 110 c.p.c.;
– inoltre non si era cosi’ assicurata la pienezza del contraddittorio predicata dall’articolo 784 c.p.c.;
considerato che la doglianza e’ manifestamente destituita di giuridico fondamento, dovendosi osservare quanto appresso:
a) in caso di morte o perdita di capacita’ della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando cosi’ stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonche’ in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione; ne consegue che e’ ammissibile la notificazione dell’appello presso il procuratore della parte costituita in primo grado e deceduta successivamente (ex multis, da ultimo, Sez. L. n. 24825, 9/10/2018, Rv. 650728; Sez. 3, n. 20840, 21/8/2018; ma gia’ S.U., n. 15295, 4/7/2014);
b) proprio per la ragione di cui sopra la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell’articolo 300 c.p.c., comportano l’interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicche’ non determina interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale, nella quale il difensore si sia limitato a chiedere la fissazione di apposita udienza istruttoria, riservandosi in tale sede di dichiarare l’evento (Sez. 2, n. 19139, 28/9/2015, Rv. 636472);
c) coerentemente, trattandosi dell’esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l’opportunita’ nell’esclusivo interesse della parte rappresentata, si e’ affermato che la scelta di dichiarare o meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non puo’ integrare di per se’ abuso del processo, ne’ puo’ incidere sulla durata del giudizio in danno della controparte, essendo a tal fine indifferente che l’interruzione si verifichi in un momento del processo piuttosto che in un altro (Sez. 3, n. 20809, 20/8/2018, Rv. 650416);
d) non ha del pari pregio l’invocata violazione dell’articolo 784 c.p.c., per la manifesta ragione che la causa ha visto coinvolte tutte le parti necessarie con la constatata corretta evocazione in giudizio di tutti i comunisti, nel mentre la circostanza del decesso sopravvenuto non puo’ avere influenza alcuna proprio perche’ non dichiarato dal procuratore, il quale, evidentemente, per insindacabile scelta, ha preferito che il processo proseguisse ai sensi dell’articolo 111 c.p.c.;
ritenuto che con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’articolo 720 c.c., nonche’ “omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto:
– non controversa la non comoda divisibilita’ del bene, il criterio preferenziale in favore del condividente di maggior quota, assume carattere discrezionale;
– nel caso di specie il (OMISSIS) non era proprietario di maggior quota, ma solo del 50%, al quale si contrapponeva il 50% acquistato indivisamente dai ricorrenti e sul punto andava rilevato difetto di motivazione, non avendo la sentenza spiegato la ragione della scelta operata in favore del (OMISSIS);
– pur vero che la Cassazione, privilegiando il favor divisionis aveva escluso la parificazione di quota per sommatoria delle minor quote di piu’ comunisti, ma anche un tal criterio non poteva avere valenza assoluta, poiche’, a seguito del decesso di (OMISSIS), la sua quota era pervenuta frazionata ai suoi eredi;
– v’erano ragioni d’opportunita’ che avrebbero dovuto favorire i ricorrenti e delle quali la sentenza non si era affatto curata (il ricorso narra di una pregressa vicenda possessoria, che aveva visto i (OMISSIS) attori e affermato che il (OMISSIS), prima dell’acquisto della meta’ indivisa della proprieta’, non aveva avuto alcun rapporto di fatto con l’immobile);
considerato che la doglianza non ha fondamento, difatti:
a) la Corte locale ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto piu’ volte enunciato da questa Corte, e, peraltro, richiamato dagli stessi ricorrenti, secondo il quale l’attribuzione di un bene indivisibile ad un gruppo di comunisti le cui quote, soltanto percio’, superano la maggior quota singola, di cui e’ titolare il condividente antagonista, viola il principio del favor divisionis, perche’ in tal modo non si scioglie la comunione, ma la si mantiene, pur se ridotta ai contitolari della quota collettiva, mentre, in presenza di contrapposte domande di assegnazione, deve esser preferito l’aspirante titolare della maggior quota individuale (Sez. 2, n. 1566, 24/2/1999, RV. 523577);
b) come sopra si e’ chiarito la morte di (OMISSIS) costituisce fatto giuridicamente estraneo al giudizio;
c) con il richiamo ad una precedente controversia possessoria il ricorso tenta d’introdurre surrettiziamente fatti, peraltro sommariamente riportati, non contemplati dalla sentenza d’appello, dei quali non viene specificato il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’” (cfr. S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831); oltre a censurare inammissibilmente il merito della motivazione, nonostante trovi applicazione il testo del richiamato n. 5, siccome novellato nel 2012;
ritenuto che con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 96 c.p.c., per avere la sentenza posto i 2/3 delle spese legali a carico degli appellanti, compensando il residuo, attribuendo irragionevolezza alla decisione, la quale non aveva valorizzato le seguenti circostanze: l’appello era stato parzialmente accolto, doveva tenersi conto della natura della lite e della circostanza che entrambe le parti avevano chiesto lo scioglimento della comunione, l’attribuzione dell’immobile al (OMISSIS) era frutto di una scelta discrezionale;
considerato che la doglianza e’ inammissibile: ha chiarito la Corte di Messina che gli appellanti sono risultati solo marginalmente vincitori e la misura della compensazione non puo’ essere sindacata in questa sede, dovendosi, in disparte, soggiungere che la controversia definita dal Giudice d’appello non attiene all’incontroverso punto dello scioglimento della comunione, bensi’, in via di assoluta pregnanza, al diritto all’assegnazione del bene rivendicato dagli appellanti;
considerato che il documento depositato dai ricorrenti con nota del 4/2/2019 e’ inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi eccezionali contemplate dall’articolo 372 c.p.c.;
considerato che le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ svolte;
considerato che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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