Attività di collaboratore fisso espletata con continuità

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 28 gennaio 2020, n. 1867.

La massima estrapolata:

L’attività di collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di professione giornalistica. Ai fini della legittimità dell’esercizio è condizione necessaria e sufficiente l’iscrizione nell’albo dei giornalisti sia pubblicisti sia professionisti. Quindi non è nullo il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell’elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l’attività giornalistica in modo esclusivo.

Sentenza 28 gennaio 2020, n. 1867

Data udienza 5 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di sez.

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez.

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Cristiana – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7328-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 929/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/12/2014;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) per delega orale e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata in data 18/10/2010, dichiaro’ l’esistenza tra (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal gennaio 1996, riconoscendo alla (OMISSIS) la qualifica di collaboratrice fissa e ordinando alla societa’ di regolarizzare il rapporto con l’attribuzione alla suddetta di una retribuzione mensile di Euro 2500,00.
2.- Con sentenza pubblicata il 17/12/2014, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’impugnazione proposta da (OMISSIS) s.p.a. ed in riforma della sentenza impugnata, dichiaro’ la nullita’ del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1711/1997 al 30/3/2008, ai sensi dell’articolo 2 del Contratto Collettivo Nazionale dei Giornalisti (d’ora in poi C.N.L.G.); rigetto’ ogni altra domanda proposta dalla (OMISSIS) e compenso’ le spese di entrambi gradi del giudizio.
2.1.- A fondamento della sua decisione la Corte territoriale a) confermo’ la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico intercorso tra le parti e la qualifica di collaboratrice fissa della (OMISSIS); b) dichiaro’ che, in conseguenza dell’iscrizione della (OMISSIS) nell’elenco dei pubblicisti e non dei giornalisti professionisti, come previsto dalla L. 3 febbraio 1963, n. 69, articolo 45, il rapporto di lavoro era affetto da nullita’, non sanabile attraverso lo svolgimento di fatto dell’attivita’ di praticantato giornalistico o di giornalista professionista; c) sostenne che una diversa interpretazione non poteva trovar fondamento nell’articolo 36 del C.N.L.G., il quale doveva essere interpretato nel senso della sola applicazione del trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti ex articolo 1 del C.N.L.G. in linea con gli approdi giurisprudenziali sull’applicabilita’ dell’articolo 2126 c.c.; d) riconobbe alla (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 2126 c.c., il trattamento economico e previdenziale per il tempo in cui il rapporto nullo aveva avuto esecuzione, ma non il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne lo svolgimento; e) infine, escluse che l’iscrizione nell’elenco dei professionisti intervenuta nel gennaio 2010, allorche’ il rapporto di lavoro era gia’ cessato, avesse sanato la nullita’.
3.- Contro la sentenza, la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a.
4.- Fissata l’adunanza camerale, in prossimita’ della quale le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c., la Corte sezione lavoro ha ritenuto di rinviare la causa alla pubblica udienza, all’esito della quale il Collegio ha emesso l’ordinanza interlocutoria n. 14262, depositata in data 24/5/2019, con cui ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
4.1.- L’ordinanza interlocutoria, dopo aver riportato le norme fondamentali di riferimento (L. 3 febbraio 1963, n. 69, articolo 1 sia nel testo anteriore sia nel testo successivo alle modifiche apportate dalla L. 26 ottobre 2016, n. 198, articolo 5) e richiamato le norme del C.N.L.G. 10/1/1959, reso efficace erga omnes con Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 153, nonche’ dei contratti collettivi successivi, ha esaminato i precedenti di questa Corte (a partire da Cass. 29/12/2006, n. 27608, fino a Cass. 28/10/2016, n. 21884 e a Cass. 21/4/2017, n. 10158), in cui si e’ affermato che, a norma della L. n. 69 del 1963, articolo 45 nel testo originale, per l’esercizio dell’attivita’ giornalistica di redattore ordinario e’ necessaria l’iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti, sicche’ il contratto giornalistico concluso con un redattore non iscritto in quell’elenco e’ nullo per violazione di norme imperative.
4.2.- Ha rilevato che i precedenti citati riguardavano l’esercizio dell’attivita’ giornalistica di redattore e che solo la recente sentenza n. 3177/2019 si era occupata del collaboratore fisso; rispetto a quest’ultima decisione, ha prospettato una diversa soluzione, anche alla luce della modifica normativa introdotta dalla L. 26 ottobre 2016, n. 198.
4.3.- In primo luogo, ha dissentito dalla linea di fondo seguita dalla citata sentenza, secondo cui il discrimine tra l’attivita’ di giornalista professionista e quella di collaboratore fisso e’ meramente quantitativo, ossia legato alla esclusivita’ o meno della prestazione: in tal modo, secondo l’ordinanza interlocutoria, si trascura di considerare una diversita’ qualitativa, legata al diverso percorso professionale che caratterizza le due prestazioni e che richiede, per il primo, oltre ad un periodo di praticantato, con l’iscrizione in un particolare registro (registro dei praticanti), il superamento di una prova di idoneita’ professionale (articolo 32), mentre, per il secondo, solo la dimostrazione, attraverso la indicazione di giornali e periodici contenenti scritti a sua firma e certificati dai direttori delle pubblicazioni, dello svolgimento di attivita’ di pubblicista regolarmente retribuita da almeno due anni (articolo 35).
4.4.- In secondo luogo, e conseguentemente, ha dubitato che lo svolgimento in modo esclusivo dell’attivita’ di collaboratore fisso costituisca criterio univoco per attrarre l’esercizio della predetta attivita’ nella professione del giornalista professionista e, pertanto, per richiedere, ai fini della validita’ del rapporto di lavoro, la sua iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti.
5.- Il Primo Presidente, in ragione della particolare importanza della questione di massima, ha assegnato la controversia a queste Sezioni unite. In prossimita’ dell’udienza, la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, la (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 3 febbraio 1963, n. 69, articoli 1 e 45 e dell’articolo 2 del C.N.L.G., in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 153.
1.1.- Osserva che la L. 5 agosto 1981, n. 416, articolo 28 come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 76, comma 1, prevede espressamente la possibilita’ che un giornalista pubblicista svolga attivita’ giornalistica in regime di subordinazione, con il conseguente diritto all’iscrizione all’Istituto previdenziale dei giornalisti; tali disposizioni normative contrastavano con la tesi della nullita’ dell’attivita’ giornalistica svolta da un giornalista pubblicista.
1.2.- Richiama l’articolo 5 del C.N.L.G., il quale elenca espressamente le attivita’ e i ruoli per i quali e’ imprescindibile la qualifica di giornalista professionista, e quindi l’iscrizione nel relativo albo, argomentando, a contrario, che per quelli non menzionati, come il collaboratore fisso, e’ sufficiente l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti.
1.3.- Definisce i caratteri tipici dell’attivita’ del collaboratore fisso, desunti dal citato articolo 2 del C.N.L.G. del 1959, reso efficace erga omnes con Decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 1961, i quali sono dati dallo svolgimento di opera giornalistica non quotidiana, ma connotata comunque dalla continuita’ della prestazione, dal vincolo di dipendenza e dalla responsabilita’ di un servizio, rimarcando come la previsione contrattuale sia del tutto sovrapponibile a quella prevista dalla L. n. 69 del 1963, articolo 1 secondo cui “sono pubblicisti coloro che svolgono attivita’ giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi” e cogliendo la differenza rispetto al giornalista professionista nella “esclusivita’ della prestazione”.
1.4.- Sottolinea come lo stesso L. n. 69 del 1963, articolo 45 nel precludere l’esercizio della professione giornalistica a chi “non e’ iscritto all’albo professionale”, non distingue i due elenchi da cui lo stesso e’ composto.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1423, 1424 e 2126 c.c.; della L. n. 69 del 1963, articoli 1 e 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, articolo 46, comma 2; degli articoli 112 e 115 c.p.c.
2.1.- La ricorrente rileva l’errore in cui e’ incorso il giudice d’appello nel fissare al “31/3/2008” (cosi’ nel dispositivo della sentenza, mentre nella parte motiva si indica il 31/10/2008, quale data di scadenza dell’ultimo contratto di cessione di diritti di autore) la data di cessazione del rapporto, osservando, in contrario, che al momento del deposito del ricorso (17/4/2008) esso era ancora in corso e nessuna delle parti aveva mai dedotto la sua cessazione. In questo errore era da riscontrarsi la violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., in mancanza di prove della fine del rapporto, non potendosi a tale scopo valorizzare l’istanza di anticipazione di udienza datata 7/5/2010, che, in quanto volta ad ottenere una sollecita definizione del giudizio, non aveva valore confessorio o di altra prova.
2.2.- Censura quindi la sentenza nella parte in cui non ha attribuito efficacia retroattiva alla sua iscrizione nel registro dei praticanti (1/1/2008, data di decorrenza dell’iscrizione o dall’11/9/2009, data della deliberazione del Consiglio dell’ordine dei giornalisti di Sicilia), o, quanto meno, alla sua iscrizione nell’elenco dei professionisti (13/1/2010), e tanto al fine di escludere la nullita’ del rapporto.
3. Il primo motivo e’ fondato.
3.1.- In linea di fatto, deve permettersi che non sono in discussione in questa sede il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e la qualifica di collaboratrice fissa, riconosciuta alla (OMISSIS) dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello.
E’ stato altresi’ accertato dal giudice del merito, senza che si apprezzino idonee censure, che la odierna ricorrente ha prestato attivita’ di collaboratrice fissa in via esclusiva: questo dato emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata, sia nella parte in cui la Corte riporta i termini della domanda giudiziale della lavoratrice – che ha sostenuto di aver svolto attivita’ di “giornalista professionista subordinata”, deducendone l’esclusivita’ (pag. 11) -, sia nella parte in cui la stessa Corte definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro inter partes, accertando come sussistenti i requisiti della dipendenza, della continuita’ e dell’impegno in via esclusiva (pag. 7), nonche’ della disponibilita’ a coprire le esigenze editoriali per un settore specifico, quale quello delle politiche internazionali del lavoro e della formazione.
3.2. – Infine, e’ pacifico che la (OMISSIS) e’ stata iscritta nell’albo dei pubblicisti nel 1993, nell’albo dei praticanti giornalisti il giorno 11/9/2009 (con effetto retroattivo dal giorno 1/1/2008) e nell’albo dei giornalisti professionisti con decorrenza dal 13/1/2010.
3.3.- E’ pure opportuno chiarire che la questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite concerne esclusivamente la validita’ del rapporto di lavoro giornalistico tra un editore di giornale e un collaboratore fisso che, pur svolgendo l’attivita’ in via esclusiva, non sia iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti ma in quello dei pubblicisti. Nella controversia in esame, non viene dunque in rilievo la diversa questione dell’opera prestata dal collaboratore fisso in difetto di esclusivita’ professionale, in cui non sembra dubbia la validita’ del rapporto di lavoro qualora sussista l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti (cosi’ anche nella sentenza n. 3177/2019, in motivazione), ne’ quella, per certi aspetti affine ma esulante dall’oggetto del presente giudizio, dell’attivita’ svolta dal redattore non iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti, e nemmeno quella, piu’ radicale, dell’esercizio di fatto dell’attivita’ di giornalista, professionista o pubblicista, da parte di soggetto non iscritto all’albo (rectius, in alcuno degli elenchi da cui l’albo e’ formato).
3.4.- Con riguardo a quest’ultima ipotesi, va ricordato che la dottrina e la giurisprudenza dominanti ritengono che il contratto individuale di lavoro sia nullo per violazione di norme imperative (L. n. 69 del 1963, articolo 45 che richiama l’articolo 348 c.p. sull’esercizio abusivo della professione e l’articolo 498 c.p. sull’usurpazione di titoli), ma non e’ illecito nell’oggetto o nella causa e percio’ non e’ inefficace per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, trovando applicazione l’articolo 2126 c.c., comma 1, (v. Cass. 12/11/2007, n. 23472; Cass. 16/02/2006, n. 3399; Cass. 06/02/2006, n. 2476; Cass. 3/1/2005, n. 28; Cass. 23/02/2004, n. 3576; Cass. 21/09/2000, n. 12520; Cass. 27/5/2000 n. 7020; Cass. 1/6/1998 n. 5370; Cass. 4/2/1998 n. 1157; Cass. 20/05/1997, n. 4502; Cass. 6/4/1990 n. 2890; Cass. Sez. Un. 10/04/1979, n. 2029; Cass. 14/1/1976 n. 127; Cass. 5/4/1971, n. 995; principi ripresi di recente da Cass. 8/3/2019, n. 6874).
3.5.- Non puo’, invece, mai essere dichiarata, in ragione della ritenuta invalidita’ del rapporto, la prosecuzione del rapporto o la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, non potendosi costringere il datore di lavoro ad attuare un contratto nullo. Sempre quale effetto della nullita’, deve escludersi un’efficacia retroattiva dell’iscrizione nell’albo ai fini di rendere valido il rapporto, non conoscendo il nostro ordinamento l’istituto della convalida del negozio nullo (articolo 1423 c.c.) (su questo specifico aspetto, Cass. 25/01/2016 n. 1256; Cass. 11/02/2011, n. 3385; Cass. 25/06/2009, n. 14944). L’iscrizione all’Albo disposta dall’ordine professionale con efficacia retroattiva vale nei rapporti tra professionista e Ordine, ma non nei rapporti tra giornalista e terzi, come il datore di lavoro, rispetto ai quali l’ordinamento professionale e’ res inter alios acta (cosi’ Cass. 06/02/2006, n. 2476).
4.- La controversia in esame e’ sovrapponibile a quella decisa da questa Corte con la sentenza n. 3177/2019: in questo arresto si e’ affermato che “l’attivita’ di giornalista svolta da un collaboratore fisso in modo continuativo ed esclusivo a scopo di guadagno… rientra pur sempre nel concetto di professione di giornalista e, in quanto tale, e’ bisognosa di previa iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti a pena di nullita’ del contratto (secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimita’: v. la gia’ citata Cass. 29 dicembre 2006, n. 27608, nonche’ la gia’ citata Cass. n. 23472/2007)”.
4.1.- Il presupposto logico-giuridico da cui muove la sentenza e’ dato dalla L. n. 69 del 1963, articolo 45 sia prima sia dopo la modifica introdotta dalla L. n. 198 del 2016.
La norma, nel testo precedente alla riforma, e applicabile ratione temporis anche alla presente controversia, cosi’ recita “Nessuno puo’ assumere il titolo ne’ esercitare la professione di giornalista, se non e’ iscritto nell’albo professionale. La violazione di tale disposizione e’ punita a norma degli articoli 348 e 498 c.p., ove il fatto non costituisca un reato piu’ grave”.
4.2.- Nell’esegesi di tale disposizione, la Corte ha valorizzato la locuzione “professione di giornalista” ritenendo che essa identifichi solo l’attivita’ del “giornalista professionista” e ha interpretato l’espressione “albo professionale” come elenco dei giornalisti professionisti, sul presupposto che i pubblicisti “svolgono attivita’ giornalistica non come professione, cioe’ senza essere caratterizzati nel mercato del lavoro da un determinato status”: ne ha tratto la conseguenza che ogni qual volta un collaboratore fisso o un pubblicista svolga l’attivita’ di giornalista in modo esclusivo (“in modo professionale”, cosi’ la sentenza) e’ necessaria la sua iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, pena la invalidita’ del contratto di lavoro.
5.- Tale interpretazione non appare convincente, siccome non supportata dalla cornice normativa.
5.1.- La legge non definisce il giornalista, ne’ la professione di giornalista. Tuttavia, elementi definitori possono trarsi dalle norme della contrattazione collettiva e dalla legge professionale.
L’articolo 1 del C.N.L.G. 2009-2013 (rimasto sostanzialmente invariato a partire dal primo contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10/1/1959, reso efficace erga omnes con Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 153, e avente pertanto valore di legge, seguito dai contratti collettivi del 1/10/1995, 30/9/1999, 1/3/2001, 28/2/2005, 1/4/2009, 31/2/2013) definisce il rapporto di lavoro giornalistico attraverso l’individuazione dei soggetti che ne fanno parte, ossia, da un lato, “gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali” e, dall’altro, “i giornalisti che prestano attivita’ giornalistica quotidiana con carattere di continuita’ e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero la loro attivita’”.
5.2.- La dichiarazione a verbale riportata sotto l’articolo 1 del CNLG precisa che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano “ai giornalisti che prestino attivita’ subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda”.
5.3.- Sotto il profilo soggettivo, il contratto disciplina l’attivita’ del giornalista, senz’altra aggettivazione o distinzione, purche’ la sua attivita’ sia caratterizzata da continuita’ e subordinazione.
Manca ogni riferimento all’esclusivita’ della prestazione.
Altrettanto genericamente, ossia senza specificare una particolare categoria di giornalista, usa l’espressione “prestazioni professionali dei giornalisti” per disciplinare la relativa attivita’ su piattaforme multimediali.
5.4.- A maggiore precisazione, l’articolo 2 del C.N.L.G., che riproduce pressoche’ letteralmente quanto gia’ disponeva l’articolo 2 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico del 1959, dispone che il contratto si applica ai “collaboratori fissi”, cioe’ ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, “che non diano opera giornalistica quotidiana purche’ sussistano continuita’ di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilita’ di un servizio”.
5.5.- Da un punto di vista letterale, entrambe le norme parlano di giornalisti e di editori – questi ultimi da intendersi nel senso di soggetti che esercitano un’attivita’ imprenditoriale per la diffusione delle notizie ed il cui fine primario e’ caratterizzato da un lucro economico (Cass. 8/5/1992, n. 5447) -, sicche’ non vi e’ dubbio che tanto i giornalisti cosiddetti professionisti, ovvero che prestano “attivita’ giornalistica quotidiana con carattere di continuita’ e con vincolo di dipendenza”, quanto i “collaboratori fissi” – i quali si differenziano dai primi solo perche’ ad essi non si richiede la quotidianita’ della prestazione, – ne’, secondo quanto piu’ avanti si chiarira’, la esclusivita’ dell’attivita’, in difetto di un’espressa previsione in tal senso – rientrano nella stessa categoria dei giornalisti.
L’estensione della “materia del contratto” (articolo 1) ad “ogni rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico” offre ulteriore conferma dell’ammissibilita’ di un rapporto di lavoro subordinato tra un editore e un giornalista non caratterizzato dalla quotidianita’ della prestazione.
5.6.- In tali sensi, e con specifico riguardo ai collaboratori fissi, si e’ piu’ volte espressa la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico non quotidiano del collaboratore fisso, a condizione che sussistano i requisiti di cui all’articolo 2 del c.c.n.l. di categoria del 1959, consistenti “nella continuita’ della prestazione, intesa come svolgimento di un’attivita’ non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze formative e informative di uno specifico settore, nella responsabilita’ di un servizio, che implica la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o rubriche; nel vincolo di dipendenza, per effetto del quale l’impegno del collaboratore di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro permane anche negli intervalli fra una prestazione e l’altra” (Cass. 17/06/1997, n. 5432; Cass.27/6/1990, n. 6512; piu’ di recente, Cass. 13/11/2018, n. 29182; Cass. 20/05/2014, n. 11065).
6.- Nella medesima direzione si muove la L. 3 febbraio 1963, n. 69, intitolata “Ordinamento della professione di giornalista”.
6.1.- Anche la legge non da’ una definizione di giornalista o di attivita’ giornalistica.
L’articolo 1, rubricato “Ordine dei giornalisti”, dopo aver istituto l’Ordine dei giornalisti (“E’ istituito l’Ordine dei giornalisti”: comma 1), prevede che “ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo” (comma 2).
La norma qualifica i giornalisti “professionisti” come “coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista” (comma 3) e i “pubblicistici” come “coloro che svolgono attivita’ giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi” (comma 4).
6.2.- Nell’elencare i diritti e i doveri dei giornalisti (articolo 2), si rivolge genericamente ai “giornalisti”; nel regolare l’elezione dei consigli dell’ordine prevede che la convocazione dell’assemblea sia effettuata a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi “dall’esercizio della professione” (articolo 4); tra i poteri attribuiti al Consiglio vi e’ quello di curare l’osservanza della “legge professionale”, vigilare per la tutela del titolo di “giornalista” e per reprimere l’esercizio abusivo della “professione” (articolo 11); tra i compiti del Consiglio nazionale, di cui fanno parte giornalisti professionisti e pubblicisti, c’e’ quello di dare parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la “professione di giornalista” e promuovere le attivita’ intese al “perfezionamento professionale” (articolo 20); l’albo professionale e’ unico, ripartito in due elenchi (quello dei professionisti e quello dei pubblicisti: articolo 26) e l’anzianita’ e’ data “dalla data di iscrizione nell’albo”, senza distinzione tra i due elenchi (articolo 27); a ciascun “iscritto nell’albo” e’ rilasciata la tessera (articolo 27).
6.3.- L’esame di queste disposizioni rivela un uso generico del termine “giornalista” (spesso, semplicemente, “iscritti”), indubbiamente comprensivo tanto del giornalista professionista quanto del pubblicista, ed un uso polisemico della parola “professione” o “professionale”, che viene adoperato a volte per indicare solo il “giornalista professionista” (articolo 26, comma 2) a volte, in senso lato, per indicare l’attivita’ del giornalista, sia esso giornalista professionista o pubblicista, caratterizzata da continuativita’ e scopo di guadagno.
La distinzione tra giornalista professionista e pubblicista torna a riemergere solo quando, per particolari ragioni (come la composizione dei consigli dell’ordine o del consiglio nazionale: articolo 3, o l’attribuzione di particolari cariche: articolo 19), viene in rilievo il diverso profilo professionale.
6.4.- Cio’ consente di affermare, alla luce di un’interpretazione letterale e sistematica, che la L. n. 63 del 1969, nella parte in cui include il giornalista professionista e il pubblicista in uno stesso ordinamento, sottoponendoli agli stessi poteri e doveri disciplinari, mostra di considerare unitariamente la “professione di giornalista”, da intendersi come quell’attivita’ “di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione (per tutte, Cass. 1/2/2016, n. 1853, e Cass. 29/08/2011, n. 17723; Cass. 21/2/1992, n. 2166).
6.5.- In tal senso depone anche la L. 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388), che attribuisce all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) la gestione, in regime di sostitutivita’, delle forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi’, ad analoga gestione “anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui alla L. 3 febbraio 1963, n. 69, articolo 1, commi 2 e 4, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica” (articolo 38).
Il richiamo, da parte della ricorrente, di questa norma solo nel giudizio di cassazione deve ritenersi consentito – e non e’ pertanto affetto da inammissibilita’, come invece sostiene la difesa della controricorrente – in quanto mero argomento difensivo posto a sostegno di una tesi giuridica che non postula alcun accertamento di merito (cfr. Cass. 12/06/2018, n. 15196; Cass. 16/11/2000, n. 14848).
7.- Puo’ dunque pervenirsi ad una ulteriore conclusione.
I pubblicisti, al pari dei giornalisti professionisti, sono anch’essi professionisti, nel senso su indicato, e si distinguono primariamente per il fatto che il pubblicista puo’ esercitare “altre professioni o impieghi” (significativo e’ l’uso parte del legislatore dell’aggettivo altre), a differenza del giornalista professionista la cui attivita’ professione si caratterizza per l’esclusivita’ del suo esercizio.
7.1.- Ne’ vale in contrario l’argomento, pure speso nella sentenza di questa Corte n. 23472/2007 e ripreso da Cass. n. 3177/2019, secondo cui e’ il regime giuridico stesso dei pubblicisti (e in particolare le modalita’ di iscrizione nel relativo elenco, come indicate nella L. n. 69 del 1963, articolo 35), siccome diverso da quello dei professionisti, ad escludere la natura professionale della loro attivita’, in quanto non sarebbe possibile alcun controllo sul livello qualitativo degli scritti e la loro iscrizione nel relativo elenco non avrebbe funzione di garanzia del buon livello della stampa.
7.2.- Come si e’ su evidenziato, non vi sono elementi da cui desumere che il legislatore o le parti stipulanti del contratto collettivo abbiano voluto attribuire lo status di giornalista solo al cosiddetto giornalista professionista e negarlo al pubblicista.
Per il legislatore non vi e’ una differenza ontologica tra le due attivita’, come dimostra che il fatto che entrambi sono sottoposti ai medesimi diritti e doveri (L. n. 63 del 1969, articolo 2 ): si e’ piuttosto al cospetto di un diverso grado di professionalita’, al pari di quello che puo’ riscontrarsi tra le varie qualifiche contrattuali previste dalla contrattazione collettiva in un certo settore, segnato dall’entita’ dell’impegno profuso a beneficio dell’attivita’ giornalistica e che giustifica la formazione dei due diversi elenchi nonche’, a monte, il diverso iter da seguire per la iscrizione nell’albo (L. n. 63 del 1969, articolo 32 per il giornalista professionista e articolo 35 per il pubblicista).
7.3.- La conferma che si tratta di due diverse species di una stessa categoria (rectius: professione) puo’ trarsi dalla L. n. 63 del 1969, articolo 40 nella parte in cui prevede la cancellazione del giornalista dall’elenco dei professionisti quando venga a mancare il requisito dell’esclusivita’ professionale e, contestualmente, la possibilita’, per lo stesso giornalista, di trasferirsi nell’elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 35 e ne faccia domanda.
E ancora, lo stesso contratto nazionale di lavoro giornalistico (articolo 36 C.N. L.G.) prevede la possibilita’ che i pubblicisti esercitino attivita’ giornalistica in via esclusiva, trovando in tal caso applicazione il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti, con cio’ confermandosi che non si e’ in presenza di attivita’ eterogenee e inconciliabili e, simmetricamente, dovendosi escludere che l’attivita’ del pubblicista sia fuori dal concetto di professione.
7.4.- La diversa e restrittiva interpretazione offerta dalle sentenze su richiamate non trova giustificazione neppure nel linguaggio giuridico, ove si consideri che il concetto di professionalita’, adoperato per esempio nell’articolo 2082 c.c. per definire l’imprenditore, e’ pacificamente inteso nel senso di attivita’ commerciale svolta in modo sistematico e abituale, mentre non si richiede che l’attivita’ medesima sia esclusiva, e neppure che sia preminente rispetto alle altre (Cass. 17/03/1997, n. 2321; Cass. 3/12/1981, n. 6395; Cass. 06/04/2017, n. 8982). Principi che valgono anche per le professioni intellettuali, per la legittimita’ del cui esercizio non e’ richiesto il carattere dell’esclusivita’, salvo che cio’ non sia espressamente richiesto dal singolo ordinamento professionale.
7.5.- In definitiva, tanto per la contrattazione collettiva quanto per la legge ordinamentale, la professione del giornalista e’ caratterizzata dalla continuativita’, da intendersi come sistematicita’ e abitualita’ della prestazione, in antitesi alla sporadicita’ e saltuarieta’, nonche’ dalla onerosita’, senza che rilevi l’esclusivita’ o la prevalenza della stessa rispetto ad altre professioni o impieghi.
8.- Questi approdi interpretativi si pongono in linea di continuita’ con la giurisprudenza della Corte costituzionale.
Con la sentenza 10 luglio 1968, n. 98 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. n. 63 del 1969, articolo 46 nella parte in cui prevedeva che la carica di direttore e di vice direttore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui all’articolo 34, comma 1 (“agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti redattori ordinari, o presso un periodico diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari”) dovesse essere svolta solo da un giornalista iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti.
8.1.- Il Giudice delle leggi (richiamando il suo precedente n. 11 del 23 marzo 1968) ha affermato che la funzione dell’Ordine dei giornalisti e’ quella di garantire il rispetto della personalita’ e della liberta’ dei giornalisti e di assicurare “la vigilanza sulla rigorosa osservanza di quella dignita’ professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla liberta’ di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla”.
Ha quindi ritenuto che l’obbligo imposto dall’articolo 46 della legge – nella parte in cui prescrive che direttore e vicedirettore responsabili siano iscritti all’albo – risulta legittimo perche’ rafforza quella liberta’ di manifestazione del pensiero che e’ principio dell’ordinamento democratico e come tale viene tutelata dall’articolo 21 Cost.: “Ed infatti la funzione dell’Ordine… risulterebbe frustrata ove proprio i poteri direttivi di un quotidiano, di un periodico o di un’agenzia potessero essere assunti da un soggetto… che per il fatto di non essere iscritto nell’albo non possa essere chiamato a rispondere di fronte all’Ordine per eventuali comportamenti lesivi della dignita’ sua e dei giornalisti che da lui dipendono”.
8.2.- Queste ragioni – ha aggiunto la Corte – “appaiono soddisfatte dall’iscrizione del direttore e del vicedirettore nell’albo, indipendentemente dal fatto che si tratti di professionisti o di pubblicisti: nell’uno e nell’altro caso, infatti, si rende possibile la vigilanza dell’Ordine, nella quale, secondo quanto si e’ detto, si deve ravvisare il solo fondamento di legittimita’ di quell’obbligo. Aggiungere – come fa l’articolo 46, comma 1 per i quotidiani, per i periodici e le agenzie di stampa di cui all’articolo 34 – l’ulteriore vincolo di scelta del direttore e del vicedirettore responsabile fra gli iscritti nell’elenco dei professionisti significa aggravare il limite posto alla liberta’ garantita dall’articolo 21 Cost., e cio’ senza un’adeguata giustificazione costituzionale. Ed invero, escluso che l’attivita’ direzionale sia in qualche modo obiettivamente incompatibile con la circostanza che il pubblicista non esercita il giornalismo in modo esclusivo (tanto e’ vero che, secondo quanto dispone il capoverso dello stesso articolo 46, egli puo’ assumere la direzione o la vicedirezione responsabile dei periodici e delle agenzie diversi da quelli considerati nel comma 1), si puo’ anche convenire sulla opportunita’ che, ove si tratti di quotidiani o di periodici ed agenzie di particolare importanza, le funzioni direttive vengano affidate a chi sia dedito esclusivamente al giornalismo e possegga i particolari requisiti che si esigono per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti: ma e’ certo che non ci si trova qui in presenza di un pubblico interesse ne’, a maggior ragione, di un interesse generale di grado tale da giustificare l’intervento della legge, la quale, quando si tratti di disciplinare l’esercizio di una liberta’ fondamentale, non puo’ porre limitazioni che, come quella in esame, non siano in funzione della tutela di interessi direttamente rilevanti sul piano costituzionale (cfr. sentenza n. 11 del 1968). Per questa parte, dunque, l’articolo 46, comma 1 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo”.
8.3.- Nella sentenza sono fondamentali due passaggi: l’iscrizione all’albo e’ di per se’ garanzia di qualita’ dell’informazione e di tutela degli interessi preminenti legati alla liberta’ di manifestazione del pensiero, perche’ consente all’ordine professionale di esercitare il suo controllo preventivo e sanzionatorio; il pubblicista, proprio perche’ iscritto all’albo, offre le stesse garanzie di professionalita’ ed efficienza del giornalista professionista, differenziandosi da questo unicamente in ragione della non esclusivita’ della sua prestazione.
Ogni ulteriore limite posto dalla legge con riguardo all’attribuzione della carica di direttore o vicedirettore responsabile di quotidiani, periodici e agenzie di stampa introdurrebbe un vulnus alla liberta’ di stampa non altrimenti giustificabile.
8.4.- L’orientamento giurisprudenziale segnato da Cass. n. 23472/2007, cit., nella parte in cui attribuisce lo status di giornalista solo al giornalista professionista e svaluta la funzione dell’iscrizione del pubblicista nel relativo elenco (v. supra § 7.1), non appare in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale.
9.- Si innesta in questo quadro la diversa problematica riguardante i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva per l’attribuzione di particolari qualifiche e mansioni: si tratta di scelte autonome e discrezionali delle parti stipulanti volte a valorizzare specifiche esperienze o un particolare percorso formativo ritenuti necessari per lo svolgimento di particolari mansioni.
9.1. – Vengono in rilievo le figure del redattore e del collaboratore fisso.
L’articolo 5 del CNLG prevede l’attribuzione della qualifica di redattore ai giornalisti professionisti impegnati a) nelle direzioni e nelle redazioni; b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e da New York; c) come inviati; d) come titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmente un’intera pagina alla locale cronaca cittadina, nonche’ ad ogni giornalista professionista che faccia parte di una redazione decentrata e cosi’ pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.
9.2.- La figura del collaboratore fisso e’ invece delineata dall’articolo 2 del C.N. L.G.: e’ anch’egli un giornalista, ma non e’ richiesta la qualifica di giornalista professionista; la sua prestazione si caratterizza per l’assenza della quotidianita’, dell’obbligo di presenza giornaliera nonche’ dell’osservanza di un orario di lavoro. Non di meno, anche il collaboratore e’ un lavoratore subordinato quando siano riscontrabili nello svolgimento del rapporto di lavoro i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilita’ di un servizio e della continuita’ della prestazione, da intendersi come disponibilita’ continuativa a rendere la prestazione o le prestazioni richieste.
9.3.- Le differenze gia’ tracciate dalla contrattazione collettiva sono state poi ulteriormente delineate dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 21/10/2015, n. 21424, richiamata da Cass. n. 3177/2019; cui adde Cass. 13/11/2018, n. 29182).
Al redattore e’ richiesta una quotidianita’ dell’impegno e un inserimento concreto ed effettivo nell’organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita struttura costituita dalla redazione (Cass. 6/5/2015 n. 9119; Cass. 7/10/2013, n. 22785; Cass. 8/2/2011, n. 3037; Cass. 5/6/2009, n. 14913; Cass. 28/8/2003, n. 12252; Cass. 21/10/2000, n. 13945).
Egli e’ direttamente coinvolto nella cosiddetta “cucina redazionale”, partecipa alle riunioni di redazione, al “disegno” e all’impaginazione, alla scelta dei titoli, attraverso una stretta coordinazione con quella degli altri redattori (Cass. 13/11/2018, n. 29182, ed ivi ulteriori richiami).
9.4.- Diversamente, il collaboratore fisso assicura una semplice continuita’ dell’apporto, limitato di regola ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza (ancora Cass. n. 29182/2018 cit.); non e’ richiesta la quotidianita’, nel senso che non e’ tenuto a garantire la sua presenza giornaliera in redazione, ne’ a partecipare alla “cucina” redazionale, ne’ a rispettare un rigido orario di lavoro, sia pur nell’imprescindibile rispetto dei tempi di lavorazione del giornale e rimanendo a disposizione dell’azienda anche negli intervalli tra piu’ prestazioni.
9.5.- L’idea di fondo che tra le due figure vi sia una differenza non meramente quantitativa – segnata solo dalla quotidianita’ della prestazione – ma anche qualitativa, in ragione del maggior apporto professionale richiesto al redattore rispetto al collaboratore fisso, e’ alla base di alcune pronunce di questa Corte che, pur muovendo dalla constatazione dell’esistenza di elementi comuni caratterizzanti le due figure professionali, ha comunque ravvisato un rapporto di sovraordinazione dell’una rispetto all’altra, con la conseguenza che “ben puo’ il giudice di merito, al quale sia stato richiesto in giudizio il riconoscimento della qualifica di redattore, prendere in esame le concrete modalita’ di esercizio dell’attivita’ lavorativa, cosi’ come dedotte dallo stesso lavoratore e risultanti acquisite al giudizio in esito a regolare contraddittorio, al fine del riconoscimento della qualifica di collaboratore fisso, senza che sia percio’ configurabile una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, giacche’, in tal caso, il giudice, sulla base degli stessi fatti oggettivi dedotti dal lavoratore, si limita, nell’ambito del principio jura novit curia, ad individuare l’esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in contestazione (Cass. 09/06/2000, n. 7931; Cass. 17/04/1990, n. 3168).
9.6.- In questa differenziazione di ruoli all’interno dell’azienda editoriale, in cui il redattore fornisce un contributo di maggiore esperienza e professionalita’, si giustifica la scelta della contrattazione collettiva di attribuire la relativa qualifica solo al giornalista professionista (articolo 5) e di richiederne l’utilizzazione nell’ambito di determinate posizioni.
Sempre in ragione del diverso e maggior apporto professionale del giornalista redattore, si giustifica pure la scelta del legislatore di richiedere lo svolgimento di un periodo di praticantato e il superamento di una prova di idoneita’ professionale, non prevista invece per il pubblicista.
E anche l’esclusivita’ della prestazione, tipica del giornalista professionista – al quale soltanto, come si e’ detto, puo’ essere attribuita la qualifica di redattore secondo la contrattazione collettiva – trova la sua ratio nell’esigenza di imporre al giornalista con maggiore professionalita’ di impiegare le sue energie lavorative nell’ambito della sola attivita’ giornalistica.
9.7.- Queste ragioni non sono invece ravvisabili nell’attivita’ del collaboratore fisso, al quale non solo non e’ richiesta la quotidianita’ della prestazione ma nemmeno la esclusivita’ del lavoro giornalistico rispetto ad altre professioni o impieghi, in difetto di un’espressa previsione normativa in tal senso.
Le caratteristiche del collaboratore fisso sono solo quelle delineate dall’articolo 2 C.N. L.G. (continuita’ di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilita’ di un servizio) ed esse appaiono del tutto compatibili con quelle descritte dalla L. n. 69 del 1963, articolo 1 (attivita’ giornalistica non occasionale e retribuita, e non necessariamente esclusiva, potendo il pubblicista esercitare anche altre professioni o impieghi). E come il pubblicista “puo’, ma, evidentemente, non deve svolgere altra attivita’ professionale” (secondo quanto affermato da autorevole dottrina), altrettanto il collaboratore fisso puo’ ma non deve essere occupato in altri impieghi o professioni, non essendo la mancanza di esclusivita’ (l’unico) elemento qualificante della sua prestazione.
9.8.- Appare cosi’ frutto di un salto logico l’opzione interpretativa secondo cui, ove il collaboratore fisso svolga, per ragioni meramente accidentali ed esterne alla tipologia del rapporto di lavoro, attivita’ giornalistica in via esclusiva, egli diventi per cosi’ dire “di fatto” giornalista professionista, con la conseguente necessita’ della sua iscrizione nel relativo elenco.
10.- Queste considerazioni consentono di pervenire alla soluzione della controversia.
La L. n. 63 del 1969, articolo 45 nel testo originario, sotto la rubrica “Esercizio della professione”, cosi’ dispone: “Nessuno puo’ assumere il titolo ne’ esercitare la professione di giornalista, se non e’ iscritto nell’albo professionale. La violazione di tale disposizione e’ punita a norma degli articoli 348 e 498 c.p., ove il fatto non costituisca un reato piu’ grave”.
L’articolo 26 cit. legge, con la rubrica “Albo: istituzione” prevede l’istituzione, presso ogni consiglio dell’ordine regionale o interregionale, dell'”albo dei giornalisti” che hanno la residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio. Il comma 2 dispone: “L’albo e’ ripartito in due elenchi, l’uno dei professionisti l’altro dei pubblicisti”.
L’albo e’ evidentemente unico (cfr. articoli 27 e ss.) e l’articolo 45, nella parte in cui impone l’iscrizione all’albo, non distingue tra i due diversi elenchi; anche la locuzione “professione di giornalista”, per le ragioni suesposte, non autorizza una sua interpretazione limitata all’attivita’ svolta dal giornalista professionista.
Come e’ stato osservato anche in dottrina, l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti o quelli dei giornalisti pubblicisti non e’ costitutiva di uno status in senso proprio, bensi’ di una posizione all’interno dell’ordine che implica per il giornalista professionista di operare in regime di esclusiva, ossia di non svolgere contemporaneamente altra attivita’ professionale o altri impieghi, e per il giornalista pubblicista di operare in modo non occasionale e retribuito, anche se in concomitanza con lo svolgimento di altre professioni o impieghi.
10.1.- A fronte di questa finalita’, lo svolgimento di altre attivita’ puo’ esserci o puo’ non esserci senza che per cio’ stesso il pubblicista mantenga o perda la sua fisionomia.
Conseguentemente, l’attivita’ del pubblicista iscritto nel relativo elenco, anche qualora egli non svolga altre attivita’, non assume carattere abusivo ai sensi dell’articolo 45 Legge Professionale, perche’ la regola e’ pienamente soddisfatta dall’iscrizione all’albo.
Una diversa e piu’ restrittiva interpretazione non risulterebbe coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze su richiamate e limiterebbe in modo ingiustificato l’esercizio di un’attivita’ costituzionalmente protetta, creando un’ipotesi di nullita’ del rapporto di lavoro non sorretta dal dato normativo.
10.2.- Il recente intervento del legislatore, con la L. n. 198 del 2016, si pone in linea di continuita’ e coerenza con questo orientamento. L’articolo 5 L. cit. ha disposto la sostituzione dell’articolo 45, che attualmente cosi’ dispone: “Art. 45. (Esercizio della professione). – 1. Nessuno puo’ assumere il titolo ne’ esercitare la professione di giornalista se non e’ iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo e’ punita a norma degli articoli 348 e 498 c.p., ove il fatto non costituisca un reato piu’ grave”.
10.3.- La nuova formulazione della norma supera i dubbi interpretativi derivanti dalla espressione “professione di giornalista”, che oggi indubbiamente connota l’attivita’ tanto del giornalista professionista tanto del pubblicista, e consente altresi’ di predicare la legittimita’ dell’attivita’ del pubblicista che sia iscritto nel relativo elenco.
11.- Dall’assimilabilita’ su evidenziata del collaboratore fisso al pubblicista discende l’enunciazione del seguente principio di diritto: “In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l’attivita’ del collaboratore fisso espletata con continuita’, vincolo di dipendenza e responsabilita’ di un servizio rientra nel concetto di “professione giornalistica”. Ai fini della legittimita’ del suo esercizio e’ condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell’albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti: conseguentemente, non e’ affetto da nullita’ per violazione della norma imperativa contenuta nella L. n. 69 del 1963, articolo 45 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell’elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l’attivita’ giornalistica in modo esclusivo”.
12.- L’accoglimento del primo motivo, con la cassazione della sentenza, assorbe la questione posta nel secondo motivo, dovendo l’intera controversia, anche in ordine alla cessazione del rapporto, essere riesaminata dal giudice del rinvio alla luce dei principi di diritto su enunciati. Al giudice del rinvio spettera’ regolare le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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