Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 maggio 2021| n. 20847.
Atti persecutori quale reato necessariamente abituale.
Il delitto di atti persecutori, in quanto reato necessariamente abituale, non è configurabile in presenza di un’unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia, neppure unificando o ricollegando la stessa ad episodi pregressi oggetto di altro procedimento penale attivato nella medesima sede giudiziaria, atteso il divieto di bis in idem. Invece, per la ravvisabilità del delitto sono necessarie, ma anche sufficienti, anche due sole condotte di molestie e minaccia, pur se commesse in un breve arco di tempo, purché siano la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.
Sentenza|26 maggio 2021| n. 20847. Atti persecutori quale reato necessariamente abituale
Data udienza 10 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola: Difesa – Atti persecutori quale reato necessariamente abituale – Gratuito patrocinio – Istanza di ammissione – Presentazione al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in sede di legittimità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo – Presidente
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. FRANCOLINI Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIOVANNI FRANCOLINI;
lette:
– la requisitoria scritta in data 23/01/2021 presentata – ex Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dr. LIGNOLA FERDINANDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
– la memoria in data 04/02/2021 presentata – ai sensi della stessa norma – dall’Avv. (OMISSIS) che, nell’interesse dell’imputato, ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale e insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del giorno 24 giugno 2018 (dep. il 22 luglio 2018), la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della pronuncia in data 12 dicembre 2017 del Tribunale di Lanciano – che aveva affermato la responsabilita’ di (OMISSIS) per il delitto di atti persecutori aggravato (articolo 612-bis c.p., commi 1 e 2) in pregiudizio di (OMISSIS) e, ritenuta la recidiva specifica e infraquiquennale, lo aveva condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, nonche’ al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile – ha escluso l’aggravante prevista dall’articolo 612-bis c.p., comma 2) in contestazione ed ha rideterminato in anno uno di reclusione la pena inflitta all’imputato, confermando nel resto il provvedimento gravato e condannando il (OMISSIS) alla rifusione delle ulteriori spese processuali in favore della parte civile.
2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1).
Piu’ in dettaglio, il ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado (sub specie dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b):
– assumendo la violazione dell’articolo 612-bis c.p., commi 1 e 2), perche’ essa non avrebbe escluso la procedibilita’ dell’azione penale per le condotte gia’ oggetto di archiviazione (rispetto ai quali sarebbero tardive le querele successive);
– e rassegnando che, al di la’ di tali fatti, residuerebbe una sola condotta che, quindi, non potrebbe integrare il delitto di atti persecutori; e che il fatto dell’imputato non sarebbe stato commesso in pregiudizio di (OMISSIS), figlia minore della querelante.
3. L’imputato ha, inoltre, avanzato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. istanza in data 4 gennaio 2021).
Atti persecutori quale reato necessariamente abituale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve, anzitutto, rilevarsi che e’ inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da (OMISSIS) davanti a questa Corte, “atteso che il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articoli 93 e 96, riservano ai giudici di merito la competenza a provvedere; ne consegue che, quando procede la Corte di cassazione, l’istanza deve essere presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, al quale spetta disporre l’ammissione al beneficio qualora ne ricorrano le condizioni” (Sez. 5, n. 3538 del 17/12/2018 – dep. 2019, Liban, Rv. 275413 – 01).
2. Cio’ posto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, nei termini che si specificheranno.
2.1. Con l’unico motivo formulato, il ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado, deducendo che:
– essa non avrebbe riconosciuto il difetto di procedibilita’ dell’azione penale per i fatti che avrebbero avuto luogo nel giugno 2012 – gia’ oggetto del procedimento n. 1147/2012 R.G.N. R. (ed ivi qualificati, ex articoli 660 e 594 c.p. e articolo 612 c.p., comma 2), contestati nella specie nonostante nel detto procedimento sia stato emesso provvedimento di archiviazione per difetto di querela e nonostante le querele successivamente sporte sarebbero tardive rispetto ad essi;
– oltre a tali fatti, residuerebbe un’unica condotta posta in essere il (OMISSIS), da se’ sola insufficiente ad integrare il delitto di atti persecutori, non potendo essa essere valutata unitamente alle precedenti;
– nonostante possa procedersi d’ufficio per i fatti commessi in pregiudizio di (OMISSIS), figlia minore della querelante, la giovane non e’ stata la diretta destinataria delle condotte dell’imputato e quindi rispetto a lei non ricorrerebbe il reato.
2.2. Al fine di provvedere deve osservarsi che nel presente procedimento a (OMISSIS) sono stati ascritti i reati di atti persecutori e di minaccia nei seguenti termini:
– il reato di atti persecutori aggravato (cfr. capo a) della rubrica) e’ stato contestato, indicandone il tempus “dal 2012, reato in atto”, segnatamente in ordine:
– a taluni fatti gia’ “contestati” (sub specie degli articoli 660 e 594 c.p. e articolo 612 c.p., comma 2) “nel procedimento n. 1651/2013 R.G.N. R.” della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano – come commessi “dal giugno 2012 all’ottobre 2013” – e per cui allorche’ e’ stata elevata l’imputazione qui in esame era gia’ pendente giudizio; si rileva sin d’ora che per essi gia’ il Tribunale di Lanciano, nel primo grado del presente giudizio, ha emesso una sentenza di non doversi procedere per violazione del divieto di bis in idem;
– ai fatti “accertati nel procedimento n. 1147/2012 R.G.N. R. archiviato il 19.12.2012 per mancanza di querela”, “commessi il (OMISSIS)” ai danni di (OMISSIS) e (OMISSIS);
– agli ulteriori fatti “contestati ai capi b) e c)” della medesima rubrica;
– e, come anticipato, sono state per l’appunto contestate due ipotesi di minaccia, una continuata – commessa il (OMISSIS) (capo b); l’altra nella settimana antecedente il (OMISSIS) (capo c); ed il Tribunale le ha ritenute assorbite nel delitto di atti persecutori (cfr. capo di imputazione nonche’ le sentenze di primo e secondo grado).
Come in parte rilevato, il Tribunale ha rilevato l’improcedibilita’ per le condotte rispetto alle quali era gia’ stata esercitata l’azione penale nei confronti del (OMISSIS) nel procedimento n. 1651/2013 R.G.N. R. (cfr. sentenza del Tribunale). Invece, ha ritenuto la procedibilita’ in relazione ai fatti gia’ oggetto del procedimento n. 1147/2012 R.G.N. R., esponendo che il decreto di archiviazione emesso in esso non e’ idoneo a determinare alcun giudicato ex articolo 649 c.p.p. ne’ a dar luogo a qualsivoglia preclusione (ivi).
La Corte territoriale ha negato la fondatezza sul punto del gravame interposto nell’interesse dell’imputato, considerando: che il procedimento n. 1147/2012 R.G.N. R. era stato iscritto in relazione ai delitti di minaccia grave e ingiuria entrambi, poi, ritenuti procedibili a querela di parte poiche’ era stata esclusa la minaccia grave; e che la successiva qualificazione dei medesimi fatti, congiuntamente alle condotte poste in essere dall’imputato, nell’unitaria ipotesi di atti persecutori ne ha modificato la procedibilita’. Il Giudice di appello ha ritenuto che, pertanto, potesse essere valutata nella specie l’intera condotta in discorso possa in essere da (OMISSIS) ai danni della persona offesa e del suo nucleo familiare; ed ha pure osservato che per le condotte descritte ai capi b) e c), e contestate pure quali atti persecutori (e in esso ritenute assorbite), estranee ai fatti gia’ oggetto del procedimento n. 1147/2012 R.G.N. R non possano ravvisarsi “i problemi di procedibilita’ posti dall’appellante” (cfr. sentenza impugnata).
2.3. Occorre, anzitutto, rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte:
– “non puo’ essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo gia’ sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talche’ nel procedimento eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilita’. La non procedibilita’ consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere gia’ esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali e’ incompetente” (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 – 01).
2.4. Nel caso in esame l’imputazione ha indicato – e qualificato come un’unica condotta di atti persecutori commessa “dal 2012, reato in atto” – tre segmenti dell’agire dell’imputato, ossia – come esposto:
– condotte gia’ sussunte dei reati previsti dagli articoli 660 e 594 c.p. e articolo 612 c.p., comma 2, commessi “dal (OMISSIS)” in pregiudizio di (OMISSIS) e (OMISSIS) e i loro figli – oggetto delle querele sporte tra il 27 luglio 2013 e il 2 ottobre 2013 – per cui era gia’ stata esercitata l’azione penale “nel procedimento n. 1651/2013 R.G.N. R.” (per i quali gia’ in primo grado e’ stata resa sentenza di non doversi procedere);
– condotte pure di ingiuria e minaccia (di cui e’ stata esclusa l’aggravante di cui all’articolo 612 c.p., comma 2), “commessi il (OMISSIS)” oggetto del procedimento n. 1147/2012 R.G.N. R., per cui e’ stato emesso decreto di archiviazione per mancanza di querela” (nella specie gli offesi sarebbero (OMISSIS) e (OMISSIS));
– infine, le ulteriori condotte di minaccia, che si collocano nel giugno del 2014, in danno di (OMISSIS), contestate pure come reati autonomi “ai capi b) e c)” della rubrica, che il Tribunale ha ritenuto assorbiti nel delitto di atti persecutori.
Dunque, le condotte gia’ oggetto del procedimento n. 1147/2012 R.G.N. R., per cui – come detto – non risulta sporta autonoma querela, si collocano in un momento (il giugno 2012) compreso nel tempo dei commessi reati oggetto del procedimento n. 1651/2013 R.G.N. R., che ha ad oggetto i medesimi titoli di reato (in particolare, condotte ingiuriose e minacciose con armi, quali quelle per cui era stato iscritto il procedimento n.. 1147/2012 R.G.N. R.), contestati quali “condotte reiterate” pure nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e per i quali e’ gia’ stata resa pronuncia di non doversi procedere nel presente procedimento. La pronuncia di primo grado nell’esporre le condotte poste in essere dall’imputato (come descritte dalla (OMISSIS)) ha fatto riferimento proprio a quanto accaduto il 15 giugno 2012, allorche’ – a seguito dell’esplosione di colpi di arma da fuoco, i Carabinieri si sono presentati presso l’abitazione del (OMISSIS) e gli hanno sequestrato un’arma che, alla stregua di quanto esposto, al contempo puo’ riferirsi a quanto oggetto del procedimento n. 1147/2012 R.G.N. R. e risulta compreso – ratione tempore e alla luce della condotta in discorso – nella contestazione elevata nel procedimento n. 1651/2013 R.G.N. R. per cui e’ stata ritenuta l’improcedibilita’. D’altra parte, neppure la pronuncia di secondo grado ha affermato che la condotta per cui era gia’ stata esercitata l’azione penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano nel menzionato procedimento n. 1651/2013 R.G.N. R. sia effettivamente diversa da quella oggetto di archiviazione.
Quindi:
– fermo restando che “il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilita’, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dall’articolo 612-bis c.p., comma 4 (Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016, D., Rv. 268163 – 01);
– nel caso di specie il principio del ne bis in idem avrebbe dovuto trovare applicazione pure per i fatti gia’ oggetto del procedimento archiviato, da ritenersi comunque improcedibili nel presente giudizio poiche’ rientranti tra quelli per cui e’ gia’ stata esercitata l’azione penale da parte dello stesso Ufficio del Pubblico ministero (cfr. Sez. 5, n. 48391 del 24/09/2014 – dep. 20/11/2014, C., Rv. 261024 – 01), non potendo rilevare in senso contrario le argomentazioni spese dalla Corte di appello (segnatamente in ordine al carattere unitario del delitto).
2.5. Deve, infine, qui ribadirsi che:
– “il delitto di atti persecutori, in quanto reato necessariamente abituale, non e’ configurabile in presenza di un’unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia, neppure unificando o ricollegando la stessa ad episodi pregressi oggetto di altro procedimento penale attivato nella medesima sede giudiziaria, atteso il divieto di “bis in idem” (Sez. 5, n. 48391 del 24/09/2014, M., Rv. 261024 – 01);
– “integrano il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale” (Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622 – 01);
– “e’ configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice” (Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2016, C., Rv. 267954 – 01; Sez. 5, n. 33563 del 16/06/2015, B., Rv. 264356 – 01).
E considerarsi che, nel caso di specie, non risulta che le condotte residue – basti sul punto aver riguardo a quelle descritte nell’imputazioni di minaccia contraddistinte dalle lettere b) e c), come detto richiamate pure nell’imputazione avente ad oggetto i delitti di atti persecutori e ritenute assorbite in esso – siano soltanto due.
Ragion per cui, proprio in ragione dell’unicita’ del delitto di atti persecutori, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio perche’ la Corte di appello di Perugia verifichi, in ordine alle condotte residue, la sussistenza del delitto di atti persecutori, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
3. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 2, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull’originale della sentenza, l’annotazione prevista dall’articolo 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalita’ e di altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Giovanni Francolini, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, articolo 2, comma 1 (articolo 546 c.p.p., comma 2).
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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