All’assicuratore della responsabilità civile chiamato in manleva

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3999.

La massima estrapolata:

All’assicuratore della responsabilità civile che, chiamato in manleva, abbia pagato direttamente al danneggiato la somma che l’assicurato sia stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento del danno con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, spetta – laddove tale sentenza sia stata riformata in appello con il rigetto della sola domanda di manleva – l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo nei confronti dello stesso assicurato, per avere dato esecuzione alla condanna risarcitoria per suo conto e in sua sostituzione, quale terzo adempiente, nonostante non sussistesse alcun obbligo di manleva.

Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3999

Data udienza 24 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 715-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2168/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata li 24/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.

RITENUTO IN FATTO

che:
1. (OMISSIS) ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale, aveva rigettato la domanda di manleva proposta dalla (OMISSIS) srl nei confronti della (OMISSIS) (ora (OMISSIS) Spa) per essere garantita dal pagamento della somma oggetto di condanna per il risarcimento dei danni da lui subiti e lo aveva condannato a restituire alla compagnia di assicurazione quanto gia’ corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
1.1. Per cio’ che interessa in questa sede, la Corte territoriale aveva accolto, oltre all’appello incidentale spiegato dall’odierno ricorrente (aumentando il complessivo importo dovuto a ristoro del pregiudizio accertato), l’impugnazione principale della (OMISSIS) Spa, escludendo l’operativita’ della polizza stipulata con la societa’ proprietaria del fondo.
2. Le parti intimate non si sono difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
1. Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed, in particolare, dell’articolo 1180 c.c., articolo 1917 c.c., comma 2 – articolo 2033 c.c..
1.1. Assume che la Corte territoriale era incorsa in error iuris in quanto lo aveva condannato a restituire ad (OMISSIS) Spa le somme corrisposte sulla base di una pronuncia risarcitoria a se favorevole che aveva trovato ulteriore e piu’ ampia conferma in appello e, che, conseguentemente, doveva far escludere la stessa ammissibilita’ dell’azione di ripetizione spiegata nei suoi confronti.
Richiama la giurisprudenza di legittimita’ (Cass. 11121/2013; Cass. 22316/2015) che aveva individuato nell’accipiens il soggetto passivo dell’azione di ripetizione nei soli casi in cui fosse venuta meno la condanna risarcitoria, situazione ben diversa da quella oggetto della sentenza impugnata; lamenta, al riguardo, l’omessa applicazione dell’articolo 1180 c.c., in quanto l’assicuratore doveva considerarsi alla stregua di chi adempie un’obbligazione altrui, con la conseguenza che l’indebito doveva farsi ricadere sull’assicurato e non sul danneggiato, tenuto conto che non era stato mai allegato che il pagamento fosse stato effettuato su richiesta ed a seguito di comunicazione della compagnia che aveva spontaneamente pagato le somme oggetto di condanna.
1.2. Il motivo e’ fondato.
E’ ben vero che questa Corte, con le pronunce richiamate dai giudici d’appello, ha effettivamente affermato il principio secondo cui “all’assicuratore della responsabilita’ civile il quale pur non avendo partecipato al relativo giudizio abbia, per gli effetti di cui all’articolo 1917 c.c., comma 2, pagato direttamente al danneggiato la somma che l’assicurato e’ stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, spetta, qualora detta sentenza sia riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria, l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c., attesa la inesistenza di una legittima “causa solvendi”, senza che importi che il pagamento sia avvenuto spontaneamente.” (cfr. Cass. 22316/2015 ed, in termini, Cass. 11121/2013).
1.3. Tuttavia, il caso in esame presenta il differente presupposto consistente nella piena conferma della condanna risarcitoria in favore del danneggiato al quale la compagnia di assicurazione ha spontaneamente pagato la somma – determinata nella sentenza di primo grado in ragione del diritto di manleva dedotto dall’assicurato, disconosciuto all’esito del giudizio di gravame: l’omessa conferma dell’operativita’ della polizza ed il diritto della compagnia alla ripetizione di quanto indebitamente pagato per conto ed in sostituzione dell’assicurato deve, infatti, essere coniugato – in presenza della “causa solvendi” che era stata, invece, esclusa nella diversa ipotesi sopra riportata sia con le conseguenze restitutorie dipendenti dall’adempimento del terzo (la cui controparte e’ rappresentata dal debitore) ex articolo 1180 c.c., sia con l’esigenza sostanziale del piu’ celere soddisfacimento dei diritti del danneggiato.
1.4. La congiunta applicazione dei due principi consente di ritenere che l’azione di ripetizione dovesse, dunque, essere indirizzata nei confronti dell’assicurato tenuto al risarcimento del danno, in nome e per conto del quale la compagnia ha indebitamente adempiuto.
1.5. E, del resto, tale ipotesi risulta contemplata anche nella pronuncia richiamata nella sentenza impugnata: questa Corte, infatti, nel medesimo arresto ha avuto modo di chiarire che “diversamente l’assicuratore, se paghi direttamente al danneggiato senza darne preventivo avviso all’assicurato o senza esserne richiesto dallo stesso, puo’ utilmente esperire l’azione di ripetizione di indebito ex articolo 2033 c.c., non nei confronti del danneggiato (verso il quale il pagamento e’ dipeso da una libera scelta), ma nei confronti dell’assicurato in quanto il pagamento viene effettuato per conto ed in sostituzione di lui.” (cfr. Cass. 22316/2015, pag. 3 in motivazione).
1.6. La Corte territoriale, pertanto, ha errato nel pronunciare la condanna del (OMISSIS) alla restituzione delle somme pagate, senza alcuno specifico accertamento della ricorrenza dei presupposti di cui all’articolo 1917 c.c., consistenti, in ragione della conferma della condanna risarcitoria in suo favore, nel preventivo avviso e nella richiesta alla societa’ assicurata e della sussistenza della fattispecie di cui all’articolo 1180 c.c..
2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversa composizione, dovra’ riesaminare la questione in esso prospettata alla luce del principio di diritto sopra evidenziato.
La Corte di rinvio dovra’ altresi’ decidere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

 

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