L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18076.

La massima estrapolata:

L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto ad essere ritenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purchè entro il limite stabilito dall’art. 1917, comma terzo, cod. civ.

Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18076

Data udienza 16 giugno 2020

Tag/parola chiave: Assicurazione – Assicurato contro i rischi della responsabilità civile – Diritto ad essere ritenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato – Limiti del massimale – Spese sostenute per resistere alla pretesa – Eccedenza rispetto al massimale – Limite stabilito dall’art. 1917, comma terzo, cc – Applicabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33650/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.a.; (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS); (OMISSIS) S.p.a.; (OMISSIS) S.p.a.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 1705/2018, depositata il 13 aprile 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 giugno 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

RILEVATO

che:
1. Con sentenza del 9/3/2012 (come successivamente corretta con ordinanza del 4/10/2012) il Tribunale di Napoli, per quanto ancora in questa sede interessa, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS) per i danni da infiltrazioni subiti dal proprio appartamento, condanno’ (OMISSIS) (proprietario del soprastante immobile) e il condominio (OMISSIS) al pagamento in suo favore della somma di Euro 13.639, ripartita per 1/3 a carico del primo e per 2/3 a carico del secondo, oltre che al pagamento in solido tra loro delle spese di lite in favore dell’attore; pose altresi’ a carico dei predetti le spese di c.t.u., in ragione di meta’ ciascuno; dichiaro’ invece prescritta la domanda di manleva proposta dal (OMISSIS) nei confronti della propria assicuratrice, (OMISSIS) S.p.A..
2. La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sui contrapposti gravami, ha, da un lato, rideterminato in aumento l’importo liquidato in favore del (OMISSIS) a titolo di risarcimento del danno, dall’altro – in accoglimento del solo quinto motivo dell’appello proposto dal (OMISSIS), con riferimento alla domanda di manleva -, esclusa la prescrizione del relativo diritto, ha condannato l’ (OMISSIS) S.p.A. “a rivalere il predetto appellante di tutte le somme poste a suo carico ed a favore di (OMISSIS) dalla sentenza appellata e dalla presente sentenza, ivi comprese le spese di c.t.u. e le spese di giudizio”.
3. Avverso tale sentenza il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Inps ha depositato controricorso, “al solo fine di essere edotto delle decisioni” che verranno assunte.
Gli altri gli intimati sono rimasti tali.
4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Fissata per la trattazione l’adunanza del 12 marzo 2020, a causa del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, articolo 1, il Primo Presidente, con decreto del 9 marzo 2020 (prot. Interno n. 526) ne ha disposto il rinvio a nuovo ruolo (come di tutte le cause fissate per le udienze e adunanze camerali in calendario nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, con la sola eccezione – che qui non viene in rilievo – di quelle indicate nel citato D.L., articolo 2, comma 2, lettera g).
Quindi, in attuazione dei decreti del P.P. nn. 44, 47, 55 e 76, a loro volta attuativi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 7, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28, articolo 3, comma 1, lettera c), essendo stata prevista la possibilita’, per la Sesta Sezione, di fissare adunanze camerali nel numero ivi precisato nel periodo dal 1 al 19 giugno, la presente causa e’ stata destinata per la trattazione in adunanza camerale nella data odierna, con decreto del Presidente titolare del quale e’ stata data rituale comunicazione alle parti.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione della articolo 1917 c.c., comma 3, e dell’articolo 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso la regolamentazione degli esborsi e compensi professionali nell’ambito del rapporto assicurato-assicuratore.
Lamenta che il giudice di secondo grado si e’ limitato a condannare l’assicuratore a rifondere all’assicurato le sole spese di soccombenza, senza accordare anche quelle di resistenza, cosi’ violando la su menzionata norma codicistica.
Rileva ancora, sotto altro profilo, che la mancanza di qualsiasi decisione sul punto concreta un vizio denunciabile ex articolo 112 c.p.c..
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della articolo 91 c.p.c..
Afferma che la mancata condanna dell’assicuratrice alla rifusione delle spese e competenze professionali in favore dell’assicurato e’ ingiusta ed erronea anche in relazione alla regola chiovendiana -racchiusa nella citata disposizione processuale – secondo la quale “la necessita’ di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione”.
3. E’ fondato il primo motivo di ricorso.
Come questa Corte ha gia’ evidenziato, in particolare con il precedente, richiamato in ricorso, di Cass. 04/05/2018, n. 10595, l’assicurato contro i rischi della responsabilita’ civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, puo’ andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:
a) le spese di soccombenza, cioe’ quelle che egli e’ tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
b) le spese di resistenza, cioe’ quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
c) le spese di chiamata in causa, cioe’ quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.
Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall’assicurato e percio’ l’assicurato ha diritto di ripeterle dall’assicuratore, nei limiti del massimale.
Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (articolo 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all’assicurato ed all’assicuratore.
Tali spese percio’ possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall’articolo 1917 c.c., comma 3.
Le spese di chiamata in causa dell’assicuratore, infine, non costituiscono ne’ conseguenze del rischio assicurato, ne’ spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli articoli 91 e 92 c.p.c..
Nel caso di specie la Corte d’appello ha condannato la (OMISSIS) S.p.a. a rifondere all’assicurato (OMISSIS) unicamente le spese di soccombenza (“tutte le somme poste a suo carico ed a favore di (OMISSIS) dalla sentenza appellata e dalla presente sentenza, ivi comprese le spese di c.t.u. e le spese di giudizio”: cosi’ la sentenza impugnata, p. 17, secondo capoverso).
Non ha, invece, accordato all’assicurato la rifusione delle spese di resistenza, ovvero, come accennato, quelle sostenute per remunerare il proprio avvocato al fine di contrastare la pretesa attorea.
Cosi’ giudicando, la Corte d’appello ha effettivamente violato l’articolo 1917 c.c., comma 3, in quanto ha negato all’assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale, ex articolo 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilita’ civile.
Coglie nel segno, dunque, il motivo in esame, nella (sola) parte in cui denuncia error iuris: censura questa che, nella pur confusa ed impropria evocazione anche di altri vizi cassatori, appare comunque, nella sostanza, chiaramente evincibile dalla illustrazione che ne e’ fatta (cfr. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931).
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale nell’esaminare ex novo la domanda di garanzia proposta dal (OMISSIS) applichera’ il seguente principio di diritto:
“L’assicurato contro i rischi della responsabilita’ civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che e’ stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonche’ delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purche’ entro il limite stabilito dall’articolo 1917 c.c., comma 3”.
4. Resta assorbito il secondo motivo, dovendo comunque il giudice di rinvio provvedere a nuova regolamentazione delle spese, tra esse comprese anche quelle del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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