Assegno di mantenimento i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi nella fase istruttoria del divorzio in sede presidenziale

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|14 febbraio 2023| n. 4450.

Assegno di mantenimento i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi nella fase istruttoria del divorzio in sede presidenziale

Per l’assegno di mantenimento i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi nella fase istruttoria del divorzio in sede presidenziale, sostituiscono le disposizioni stabilite in sede di separazione solo dal momento dell’adozione ovvero da data differente se disposto nel provvedimento stesso.

Ordinanza|14 febbraio 2023| n. 4450. Assegno di mantenimento i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi nella fase istruttoria del divorzio in sede presidenziale

Data udienza 22 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Divorzio – Assegno di divorzio – Decorrenza dal momento dell’adozione del provvedimento da parte del giudice – Diversa decorrenza solo con motivazione del giudice

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21282-2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di amministratore di sostegno di (OMISSIS), domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 597/2019 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 19/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/11/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Assegno di mantenimento i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi nella fase istruttoria del divorzio in sede presidenziale

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 597/19, del 19 novembre 2019, del Tribunale di Enna, che – accogliendo il gravame esperito da (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore di sostegno di (OMISSIS), contro la sentenza n. 20/16, del 6 giugno 2016, del Giudice di pace di (OMISSIS) – ha rigettato l’opposizione dallo stesso proposta avverso il precetto con cui la (OMISSIS) gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 3.019,00, in forza di titolo esecutivo costituito dall’ordinanza presidenziale emessa, il 4 dicembre 2014, nell’ambito del giudizio di divorzio pendente tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS).
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che, adottato dal Presidente del Tribunale di Enna il provvedimento ex articolo 708 c.p.c. sopra meglio individuato (che prevedeva la corresponsione, in favore della (OMISSIS), di un assegno mensile di Euro 150,00), esso (OMISSIS) tentava piu’ volte, sempre senza successo, di provvedere alla corresponsione del dovuto. Il medesimo, infatti, sollecitava ripetutamente la comunicazione del codice IBAN del conto corrente postale ove procedere all’accredito delle somme dovute, cercando pure di effettuare il pagamento – anche in questi casi, infruttuosamente – attraverso vaglia postali ed assegni bancari. Per tale ragione, dunque, egli accoglieva con sorpresa l’avvenuta notificazione – in data 16 settembre 2015 dell’atto di precetto, oltretutto per un importo non corrispondente al dovuto, pari, a suo dire, alla minor somma di E 2.700,00 (ovvero, Euro 150,00, per quindici mensilita’).
Su tali basi, dunque, il (OMISSIS) proponeva opposizione, contestando, in primo luogo, la pretesa della creditrice – alla base dell’intimazione notificatagli di pagare il maggior importo di Euro 3.019,00, quale sorta capitale – di far decorrere l’obbligo di pagamento dal momento della domanda giudiziale, e non dall’adozione del provvedimento presidenziale. In secondo luogo, egli contestava – in relazione alle somme maturate dopo la pronuncia dell’ordinanza del 4 dicembre 2014 – l’imputabilita’ del ritardo, essendosi, a piu’ riprese, adoperato per procedere al pagamento.
Accolta l’opposizione dal primo giudice, la decisione eia pero’ riformata da quello di appello, su gravame della creditrice opposta.
3. Avverso la sentenza del Tribunale ennese ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo e’ denunciata – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 4 e dell’articolo 708 c.p.c.
Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’obbligo di pagamento dovesse decorrere, non dalla data di adozione del provvedimento presidenziale, bensi’ dalla domanda giudiziale, esito motivato sul rilievo che il diritto del coniuge divorziando a conseguire l’assegno di mantenimento non tragga “origine da una pronuncia costituiva”, ma sia “connesso ad uno status del quale la parte e’ gia’ titolare”.
Siffatta conclusione, assume il ricorrente, non sarebbe in linea con la giurisprudenza, di merito e di legittimita’, secondo cui, al contrario, i provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale e istruttoria, sono destinati a sovrapporsi a (o assorbire) quelli adottati in sede di separazione, solo dal momento in cui sono adottati o ne e’ disposta la decorrenza.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullita’ della sentenza per assenza di motivazione, in violazione dell’articolo 132 c.p.c. e della Cost., articolo 111.
Si censura la sentenza impugnata per aver affermato, in relazione alla dedotta non imputabilita’ al (OMISSIS) del ritardato pagamento, per avere egli a piu’ riprese tentato la corresponsione del dovuto, che “giammai potrebbe ravvisarsi in tale circostanza un’ipotesi di impossibilita’ della prestazione con conseguente effetto liberatorio per il debitore”, con cio’, dunque, secondo il ricorrente, “senza nulla motivare e chiarire”.
3.3. Il terzo motivo denuncia – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero la corrispondenza, intercorsa tra le parti, attestante il tentativo di esso (OMISSIS) di provvedere al pagamento a far data dall’adozione del provvedimento presidenziale.
Orbene, secondo il ricorrente, l’esame puntuale e completo di tale corrispondenza avrebbe certamente comportato il rigetto dell’appello proposto, giacche’ non avrebbe condotto ad affermare che esso (OMISSIS) “non ha provato – e neanche allegato – di aver effettuato il versamento delle somme dovute”.
3.4. Infine, il quarto motivo denuncia – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c..
Si duole il ricorrente, in primo luogo, della condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, in difetto di soccombenza totale, avendo la sentenza impugnata riconosciuto valido il precetto – in ragione dell’avvenuto pagamento “medio tempore”, da parte del debitore esecutato, della somma di C 2.800,00 – per il minore importo di C 219,00.
In secondo luogo, si lamenta il fatto che, essendo stata la (OMISSIS) ammessa gia’ dal primo grado al gratuito patrocinio, la condanna alle spese, a favore dello Stato, sia stata disposta solo per il grado di appello.
4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la (OMISSIS), nella gia’ ricordata qualita’, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati. 5.1. Il primo motivo e’ fondato.
5.1.1. Invero, risulta contraria alla consolidata giurisprudenza di questa Corte l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’adozione – nel giudizio divorzile – dei provvedimenti presidenziali in ordine al trattamento economico del divorziando, essendo connessi allo “status” di parte di quel processo, farebbe, per cio’ solo, decorrere gli effetti del disposto trattamento dal momento della domanda.
Per contro, ancora nella piu’ recente giurisprudenza di questa Corte, si trova enunciato un principio opposto, ovvero quello secondo cui la regola generale – proprio perche’ “l’assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo “status” delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale” – comporta che siano i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione quelli che “continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale”, salvo, pero’ “il temperamento”, previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 4, comma 13, che consente al giudice del processo divorzile di sostituirli con quelli presidenziali o istruttori e di “anticiparne la decorrenza”, purche’ “con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 15 febbraio 2021, n. 3852, Rv. 660723-01; nel medesimo senso gia’ Cass. Sez. 1, sent. 27 marzo 2020, n. 7547, secondo cui “i provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria” sono “destinati a sovrapporsi”, e “ad assorbire”, quelli adottati in sede di separazione “solo dal momento in cui sono adottati o ne e’ disposta la decorrenza”, cio’ che conferma, dunque, che una diversa decorrenza, rispetto al momento dell’adozione, richiede una specifica statuizione).
5.2. I motivi secondo e terzo – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – non sono, invece, fondati.
Sebbene in termini sintetici, il giudice di appello ha motivato – cio’ che esclude, in particolare, la fondatezza del secondo motivo di ricorso – le ragioni per cui ha escluso la rilevanza dei tentativi, compiuti dal (OMISSIS), di effettuare i pagamenti dovuti in esecuzione dell’ordinanza del 4 dicembre 2014, affermando che “giammai potrebbe ravvisarsi in tale circostanza un’ipotesi di impossibilita’ della prestazione con conseguente effetto liberatorio per il debitore”.
Affermazione, peraltro, del tutto corretta, se e’ vero che – a norma dell’articolo 1209 c.c. – “la mera offerta della prestazione” produce “solo l’effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall’obbligazione” (Cass. Sez. 3, sent. 17 maggio 1994, n. 4818, Rv. 486645-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2010, n. 15395, Rv. 613858-01), sicche’ “il creditore e’ legittimato all’esercizio dell’azione esecutiva anche se destinatario di atto di costituzione in mora “credendi”, in quanto esso, e la conseguente offerta di restituzione, vale unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall’articolo 1207 c.c., ma non anche a determinare la liberazione del debitore, che resta subordinata, dalla legge, all’esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2015, n. 8711, Rv. 635204-C)1).
Ne consegue, dunque, che l’omesso esame – denunciato con il terzo motivo di ricorso – della documentazione, volta a comprovare il tentativo del (OMISSIS) di pagare, e’ privo di conseguenze rispetto all’esito del presente giudizio, donde l’infondatezza della censura formulata ai sensi del n. 5) del comma 1 dell’articolo 360 c.p.c..
La norma “de qua” attribuisce rilievo, infatti, solo all’omesso esame di un fatto che risulti “decisivo”, nel senso che la sua disamina “avrebbe determinato un esito diverso della controversia” (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01), cio’ che accade quando il fatto commesso sia tale “da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudic:e di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento” (cosi’ Cass. Sez. 3, ord. 20 giugno 2018, n. 16812, Rv. 649421-01).
5.3. Il quarto motivo di ricorso, sulle spese di lite, resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo, trovando applicazione il principio secondo cui la cassazione della sentenza travolge la pronuncia sulle spese, “perche’ in tal senso espressamente disposto dall’articolo 336, comma 1, c.p.c., sicche’ il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite” (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01).
6. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al suo primo motivo e, per l’effetto, la sentenza va cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Enna, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito e sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e il terzo e dichiara assorbito il quarto, cassando in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Enna, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito e sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.

 

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