Assegnazione della ex casa coniugale ed obbligo al mantenimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2022| n. 1642.

Assegnazione della ex casa coniugale ed obbligo al mantenimento.

L’assegnazione della ex casa coniugale in preferenza al genitore affidatario della prole è prevista dalla legge e risponde alla finalità di tutelare il diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico. Per tanto, l’assegnazione della ex casa coniugale al genitore affidatario o collocatario dei figli non può valere a soddisfare in via diretta l’obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull’altro genitore, comproprietario dell’immobile, non essendo l’assegnazione effetto di una concessione di quest’ultimo, che pur comproprietario del bene nulla richieda quale corrispettivo del godimento dell’immobile, ma prevista della legge, all’esito di una ponderazione dei primari interessi in gioco.

Ordinanza|19 gennaio 2022| n. 1642. Assegnazione della ex casa coniugale ed obbligo al mantenimento

Data udienza 22 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Famiglia – Separazione e divorzio – Figli – Genitore affidatario – Assegnazione dell’ex casa coniugale – Non soddisfa in via diretta l’obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull’altro genitore – Tutela del diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico – Cass. 3015/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22962-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1696/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La signora (OMISSIS) ricorre con unico motivo, illustrato da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui, la Corte d’Appello di Ancona, pronunciando in un giudizio introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ha confermato, per quanto ancora rileva in giudizio, la sentenza del primo giudice la’ dove questi aveva posto a carico di (OMISSIS) un assegno mensile di Euro 200,00, complessivi, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, uno dei quali ancora minorenne, affidato ai servizi sociali e collocato presso il padre ed entrambi, comunque, conviventi con il padre, assegnatario dell’ex casa coniugale.
2. Con il dedotto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 147, 148 e 155 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che la pendenza del giudizio di divisione dalla stessa ricorrente introdotto quanto alla ex casa coniugale, in comproprieta’ dei coniugi ed assegnata all’altro, collocatario del figlio minore e convivente con il figlio maggiorenne e non autosufficiente, escludesse che, per tale via, la madre contribuisse al loro mantenimento fissando, per tale ragione, a suo carico, la corresponsione di un assegno mensile.
La Corte di merito non aveva considerato che si puo’ assolvere all’obbligo di mantenimento anche in via diretta, oltre che per corresponsione di un assegno, e che il giudizio di divisione della ex casa coniugale era ancora pendente sicche’ la situazione di esclusiva disponibilita’ dell’immobile a beneficio del marito e dei figli era rimasta immutata, non avendo la ricorrente mai richiesto alcunche’ all’ex coniuge per l’utilizzo esclusivo del bene.
3. Il motivo e’ infondato.
L’assegnazione della ex casa coniugale in preferenza al genitore affidatadente, e’ prevista dalla legge (L. n. 898 del 1970, articolo 6, comma 6, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, articolo 11), e risponde alla finalitàdi tutelare il diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico (vd. Cass. 07/02/2018, n. 3015; in materia di separazione personale: Cass. 12/10/2018, n. 25604).
L’assegnazione della ex casa coniugale al genitore affidatario o collocatario dei figli non puo’ valere, pertanto, a soddisfare in via diretta l’obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull’altro genitore, comproprietario dell’immobile, non essendo l’assegnazione effetto di una concessione di quest’ultimo, che pur comproprietario del bene nulla richieda quale corrispettivo del godimento dell’immobile, ma della legge, all’esito di una ponderazione dei primari interessi in gioco.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla sulle spese essendo controparte rimasta solo intimata.
Deve darsi atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Si dispone che ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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