Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 gennaio 2022| n. 1269.

Responsabilità del datore di lavoro e l’obbligo di prevenzione.

L’ elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art.2087 c.c. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; l’obbligo di prevenzione di cui all’articolo 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attivita’ esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall’art. 41 Cost., comma 2.

Ordinanza|17 gennaio 2022| n. 1269. Responsabilità del datore di lavoro e l’obbligo di prevenzione

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – Infortunio – Sicurezza – Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. – Diligenza – Adozione di misure idonee correlate alla specificità del rischio – Colpa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28412-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
ricorso successivo
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente successivo –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente successivo –
avverso la sentenza n. 2/2020 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 06/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.

Responsabilità del datore di lavoro e l’obbligo di prevenzione

RILEVATO

Che:
1. Con sentenza n. 2 depositata il 6.4.2020 la Corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di (OMISSIS), “gruista escavatorista”, nei confronti del datore di lavoro, societa’ (OMISSIS) s.r.l. (e del garante (OMISSIS) s.p.a. chiamato a titolo di manleva) diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per l’infortunio sul lavoro subito in data 20.11.2014.
2. La Corte distrettuale, pronunciando sul gravame proposto dal lavoratore, ha accolto la domanda rilevando che la condotta imprudente del lavoratore (che, nell’effettuare le operazioni di scarico del materiale trasportato con il camion, poiche’ il parapetto posteriore non si apriva, rimuoveva lo spinotto forse con un martello, causando l’apertura repentina della sponda che lo colpiva al viso) non era sufficiente ad escludere la responsabilita’ datoriale, non potendosi, cosi’, configurare neanche il concorso di colpa dello stesso lavoratore; affidato incarico ad un consulente tecnico d’ufficio per la valutazione della natura e l’entita’ delle lesioni subite, la Corte territoriale – applicando le tabelle del Tribunale di Milano e tenuto conto dell’eta’ dell’infortunato e della percentuale di invalidita’ accertata pari al 75% (nonche’ ritenuta generica la domanda di personalizzazione del danno biologico differenziale) – ha condannato la societa’ al pagamento di Euro 473.531,04 a titolo di danno biologico differenziale, ha dichiarato la societa’ (OMISSIS) tenuta a manlevare la societa’ datrice di lavoro.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre, in via principale, il lavoratore, affidandosi a due motivi di ricorso; in via incidentale, la societa’ (OMISSIS) affidandosi a cinque motivi di ricorso nonche’ la societa’ (OMISSIS) con tre motivi di ricorso, illustrati da memoria.
4. Veniva depositata proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

 

Responsabilità del datore di lavoro e l’obbligo di prevenzione

 

CONSIDERATO

Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente principale denunzia “violazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – articolo 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c.” avendo, la Corte territoriale, trascurato qualsiasi motivazione con riguardo al rigetto delle istanze istruttorie (gia’ rigettate in primo grado) reiterate in sede d’appello, volte a dimostrare l’ulteriore e grave pregiudizio subito dal ricorrente, oltre al danno biologico accertato in corso di causa, per il deterioramento delle relazioni familiari e sociali, su cui si fondava la richiesta di personalizzazione del danno.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “violazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – violazione e falsa applicazione di norme – articoli 2087 e 2059 c.c., articolo 112 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, trascurato di pronunciarsi sul capo di impugnazione relativo all’assenza di formazione antinfortunistica e di sistemi di sicurezza.
3. Con il primo motivo il ricorrente incidentale societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha dedotto la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 434 e 436 bis c.p.c. essendo, il ricorso proposto in appello dal lavoratore, inammissibile in quanto carente di motivazione ossia di argomentazioni idonee a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata; invero il Tribunale aveva escluso la nocivita’ del mezzo utilizzato dal (OMISSIS) e la pronuncia non era stata motivatamente censurata sul punto.

 

Responsabilità del datore di lavoro e l’obbligo di prevenzione

 

4. Con il secondo motivo – condizionato al mancato accoglimento del precedente – il ricorrente incidentale deduce nullita’ della sentenza per omessa pronuncia, ex articolo 112 c.p.c. ed ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo, la Corte territoriale, eluso la domanda, proposta sin dal primo grado dal lavoratore, della nocivita’ dell’ambiente di lavoro (che il Tribunale aveva espressamente escluso, ritenendo rispettate tutte le misure di sicurezza) e dunque del profilo di colpa a carico del datore di lavoro, concentrandosi esclusivamente sulla eventuale abnormita’ della condotta tenuta dal lavoratore.
5. Con il terzo motivo – condizionato al mancato accoglimento del precedente – il ricorrente incidentale deduce nullita’ della sentenza per vizi di motivazione, ex articoli 111 Cost., ex articoli 118 e 132, c.p.c. e articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) avendo, la Corte territoriale, omesso di accertare un qualunque inadempimento del datore di lavoro e, in particolare, il malfunzionamento della sponda del camion.
6. Con il quarto motivo – condizionato al mancato accoglimento del precedente – il ricorrente incidentale deduce violazione degli articoli 2087 e 1218 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, omesso di accertare un qualunque profilo di colpa del datore di lavoro, non essendo stata accertata (ed anzi, essendo stata esclusa dal Tribunale) l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate.

 

Responsabilità del datore di lavoro e l’obbligo di prevenzione

 

7. Con il quinto motivo – condizionato al mancato accoglimento del precedente – il ricorrente incidentale deduce omesso esame di un fatto decisivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 avendo, la societa’, allegato nella memoria di costituzione in primo grado e in quella di appello (allegazioni mai contestate dal lavoratore originario ricorrente) che il collega del (OMISSIS), (OMISSIS), aveva fornito precise istruzioni per rendere piu’ immediata l’operazione di scarico del materiale presente nel cassone del camion.
8. Con il primo motivo il ricorrente incidentale (OMISSIS) ha dedotto nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente in merito al giudizio di responsabilita’ datoriale ex articolo 2087 c.c., avendo, la Corte territoriale, omesso qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni che fondavano, nel caso concreto, la responsabilita’ del datore di lavoro.
9. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 2087 e 2697 c.c., dell’articolo 116 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, trascurato di esporre le ragioni che fondavano la responsabilita’ datoriale, in mancanza di acquisita prova della nocivita’ dell’ambiente di lavoro e del nesso di causa con l’evento verificatosi, non avendo, il lavoratore originario ricorrente, mai contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro come rappresentata nella memoria di costituzione del datore di lavoro, limitandosi – in occasione della prima udienza del 20.4.2016 – ad una generica contestazione con formula di stile.
10. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, nonche’ indebito arricchimento ex articolo 2041 c.c. avendo, la Corte territoriale, dimenticato di decurtare dalla somma complessiva liquidata al (OMISSIS) a titolo di risarcimento del danno i ratei gia’ corrisposti dall’INAIL per la componente del danno biologico dalla data dell’infortunio sino al settembre 2019 (avendo, invero, sottratto solamente l’importo di Euro 187.318,98 che costituiva il residuo alla data del 26/9/2019 della rendita capitalizzato dall’Inail).

 

Responsabilità del datore di lavoro e l’obbligo di prevenzione

 

11. Vanno esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione nonche’ per la pregiudizialita’ rispetto agli altri motivi, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale promosso dal datore di lavoro (OMISSIS) e il primo ed il secondo motivo della societa’ assicuratrice, motivi che concernono, tutti, la responsabilita’ contrattuale del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro e gli oneri di allegazione e di prova gravanti sul lavoratore che agisce per l’accertamento della violazione dell’articolo 2087 c.c. in relazione agli obblighi di prevenzione e sicurezza che fanno capo al datore di lavoro. I motivi sono fondati.
12. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’articolo 2087 c.c. non delinea un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilita’ va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili (cfr. tra le piu’ recenti, Cass. n. 8911 del 2019, Cass. n. 14066 del 2019, Cass. n. 1509 del 2021).
13. La prova della responsabilita’ datoriale, ai sensi dell’articolo 2087 c.c., richiede l’allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l’inadempimento, sia degli indici della nocivita’ dell’ambiente lavorativo cui e’ esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalita’ della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti (Cass. n. 28516 del 2019, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 24742 del 2018).
14. In particolare, i principi che rilevano ai fini della risoluzione in punto di diritto della questione controversa possono essere cosi’ sintetizzati:
– elemento costitutivo della responsabilita’ del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’articolo 2087 c.c. e’ la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002 del 2012, n. 14102 del 2012); l’obbligo di prevenzione di cui all’articolo 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attivita’ esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificita’ del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore e’ un bene protetto dall’articolo 41 Cost., comma 2, (ex plurimis, Cass. 6337 del 2012);

 

Responsabilità del datore di lavoro e l’obbligo di prevenzione

 

– il concetto di specificita’ del rischio, da cui consegue l’obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attivita’ lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di allegare e provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocivita’ dell’ambiente di lavoro, nonche’ il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che l’infortunio o la malattia del dipendente non e’ ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (da ultimo, Cass. nn. 24742 e 26495 del 2018);
– gli indici della nocivita’ dell’ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalita’ della prestazione lavorativa; tale allegazione rientra nell’ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l’inadempimento datoriale.
15. Correttamente, la Corte di appello ha affermato – in via generale che l’estensione della norma di protezione (articolo 2087 c.c.), sulla cui violazione e’ fondato l’inadempimento contrattuale, necessariamente postula l’identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalita’ del fatto cui ricondurre quell’obbligo di protezione, cioe’ una compiuta identificazione degli indici di rischio e di pericolosita’ dell’ambiente lavorativo in cui la prestazione viene resa (nella specie, la prestazione resa con un camion), con particolare riguardo alle misure di sicurezza cosiddette innominate, che non conseguono da piu’ specifiche disposizioni di legge.
16. Peraltro, nell’esaminare la fattispecie concreta, la Corte non ha indicato il rischio specifico esistente ne’ i concreti fattori di pericolo atti a differenziare la situazione lavorativa in cui si trovava ad operare il dipendente rispetto al generico rischio cui va incontro qualunque individuo, e dunque ha trascurato di individuare la “nocivita’” dell’ambiente lavorativo, tale da esigere l’apprestamento di misure appropriate alla situazione, e l’eventuale violazione degli obblighi di protezione posti in capo al datore di lavoro. La Corte territoriale si e’ concentrata sull’analisi della condotta del lavoratore, per verificare la sussistenza o meno di un comportamento abnorme o di una clamorosa imprudenza e, dunque, per accertare la ricorrenza di un rischio elettivo, profilo che costituisce il limite (unico) alla copertura assicurativa da parte dell’ente previdenziale di qualsiasi infortunio in quanto ne esclude l’essenziale requisito della “occasione di lavoro”, con cio’ confondendo i presupposti costitutivi della tutela previdenziale (Testo Unico n. 1124 del 1965, articolo 2), che prescinde da qualsiasi profilo di responsabilita’, con i diversi elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno (articolo 2087 c.c.) che richiede l’inadempimento del datore di lavoro a misure di sicurezza nominate o innominate.
17. In ordine agli altri motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali va rilevato che:
17.1. il secondo motivo del ricorso principale e’ inammissibile per difetto di interesse, avendo il lavoratore gia’ ottenuto dalla Corte territoriale l’affermazione della responsabilita’ del datore di lavoro, sicche’ un eventuale accertamento dell’inadempimento da parte di quest’ultimo degli obblighi di formazione antinfortunistica nessuna concreta ulteriore utilita’ giuridica potrebbe derivargliene.
E’ invero inammissibile il ricorso per cassazione con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice d’appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite nell’accoglimento di altre tesi, in quanto in tale ipotesi difetta il presupposto del diritto di impugnazione, e cioe’ la soccombenza, sia pure solo teorica (Cass. n. 134 del 2017; Cass. n. 28400 del 2021).
In tal caso la parte vittoriosa non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poiche’ l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilita’ che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio.

 

Responsabilità del datore di lavoro e l’obbligo di prevenzione

 

17.2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale della societa’ datrice di lavoro sono inammissibili: la censura di cui al primo motivo e’ prospettata con modalita’ non conformi al principio di specificita’ dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto della sentenza di primo grado e dell’atto di appello del lavoratore (o i suoi tratti salienti), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo cosi’ ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4; ne’ puo’ ritenersi, diversamente da quanto prospetta la censura di cui al secondo motivo, che vi sia stata omissione di una decisione sul capo di domanda concernente la responsabilita’ del datore di lavoro, avendo semmai la Corte territoriale effettuato una operazione di sussunzione della fattispecie concreta in uno schema normativo errato.
18. Infine, il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla societa’ assicuratrice sono assorbiti, attenendo entrambi ad un profilo (l’entita’ del risarcimento del danno) logicamente e cronologicamente successivo rispetto all’accertamento della responsabilita’ del datore di lavoro.
19. Alla stregua delle esposte considerazioni, vanno accolti i motivi dal terzo al quinto del ricorso incidentale proposto dalla societa’ (OMISSIS), il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla societa’ (OMISSIS); dichiarati inammissibili il secondo motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla societa’ (OMISSIS); assorbiti il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla societa’ assicuratrice; la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Potenza che si atterra’, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto del ricorso incidentale proposto dalla societa’ (OMISSIS), il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla societa’ (OMISSIS), inammissibile il secondo motivo del ricorso principale, il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla societa’ (OMISSIS), assorbiti il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla societa’ assicuratrice; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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